CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURATESTO UNIFICATO N. 373-374-381/A
Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2012, n. 6
(legge finanziaria 2012)Approvato dalla Terza Commissione nella seduta del 17 aprile 2012
***************
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE - BILANCIO - CONTABILITÀ - CREDITO - FINANZA E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE
composta dai Consiglieri
FOIS, Presidente e relatore - SABATINI, Vice presidente - LAI, Segretario - SALIS, Segretario - BARRACCIU - CAPELLI - CAPPAI - DIANA Giampaolo - DIANA Mario - PIRAS - RODIN - SANJUST - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - STERI - URAS
pervenuta il 18 aprile 2012
La Terza Commissione consiliare nella seduta del 17 aprile 2012 ha deliberato l'inserimento all'ordine del giorno della proposta di legge n. 381 prevedendone l'esame congiunto con le proposte di legge 373 e 374. Nella medesima seduta la Commissione ha licenziato, con il voto favorevole della maggioranza e l'astensione dei consiglieri di opposizione, un testo unificato delle tre proposte il quale si compone di due articoli. Col testo unificato si apportano modifiche alla legge finanziaria per l'anno 2012 col fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi in essa già individuati.
Il patto di stabilità interno costituisce un forte freno per la spesa regionale; non solo pone tetti stringenti alla capacità di impegno e pagamento, ma richiede una sorveglianza continua e progressivi aggiustamenti.
La legge finanziaria 2012, aveva inteso definire puntualmente gli interventi da privilegiare all'interno di tali vincoli, elencando in tabella i capitoli rilevanti a tal fine.
Su tali obiettivi si era realizzata una significativa convergenza di maggioranza ed opposizione.
Ora occorre, senza rinunciare a tali obiettivi, ed in particolare alla precedenza da dare agli interventi anticrisi di cui all'articolo 5 che hanno un'evidente finalità di breve periodo per fronteggiare l'emergenza, consentire maggior margine di elasticità alla Giunta regionale nella determinazione puntuale dei limiti all'emissione dei titoli di impegno e dei titoli di pagamento sia quantitativi che qualitativi, in modo da consentire aggiustamenti progressivi alla luce dell'evoluzione della spesa; esigenza, questa, rappresentata anche da esponenti della Giunta. Lo strumento (deliberazione di Giunta) è quello ordinario già previsto dalla legge di contabilità, che dovrà però muoversi in funzione delle priorità già individuate in legge, e che sarà trasmesso come previsto al Consiglio regionale.
In particolare l'articolo 1 reca modifiche ai commi 16, 17 e 18 dell'articolo 1 e al comma 14 dell'articolo 5 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012); esso prevede, inoltre, l'abrogazione della tabella E (elenco delle priorità nei pagamenti per l'anno 2012) allegata alla stessa legge.
In conclusione la modifica che si propone è finalizzata ad un migliore adeguamento degli obiettivi perseguiti come prioritari dalla recente manovra finanziaria con l'effettiva capacità di spesa dell'Amministrazione regionale, così come risultante alla luce degli stringenti limiti imposti dal patto di stabilità interno per l'anno 2012 e in considerazione dei pagamenti già effettuati nei mesi di esercizio provvisorio.
***************
TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012).
Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 6 del 20121. Alla legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 16, 17 e 18 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:
"16. Nelle direttive per l'anno 2012, predisposte ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), e successive modifiche e integrazione, e relative alla limitazione all'assunzione degli impegni e dei pagamenti finalizzata al rispetto del patto di stabilità interno, la Giunta regionale deve tener conto degli stanziamenti destinati al fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche e integrazioni, all'emergenza sociale, al contrasto alla povertà, all'istruzione e alla ricerca, all'occupazione e agli interventi a favore delle aree di crisi.
17. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro il 31 marzo 2012 sono erogati a favore degli enti locali il saldo della quota relativa all'esercizio precedente ed il 40 per cento della quota stanziata nell'esercizio in corso del fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007. I successivi trasferimenti sono erogati sulla base di dimostrata esigenza di cassa e comunque solo dopo autocertificazione dell'avvenuta spesa di almeno il 90 per cento di quanto trasferito.
18. La disposizione di cui al comma 17 si applica fino alla definizione di modalità che consentano il trasferimento dell'80 per cento della quota stanziata nel fondo entro il 31 marzo e il saldo entro il 30 ottobre di ciascun anno, ferma restando la spesa del 90 per cento del trasferimento medesimo.";
b) il comma 14 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"14. Ai fini del rispetto del patto di stabilità, i pagamenti per gli interventi di cui al presente articolo hanno carattere prioritario.";
c) la tabella E (Elenco delle priorità dei pagamenti per l'anno 2012), è abrogata.
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).