CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURATESTO UNIFICATO N. 304-328/A
Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza
e di assistenza del personale dipendente
dall'Amministrazione regionale).Approvato dalla Prima Commissione nella seduta del 14 dicembre 2011
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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
MANINCHEDDA, Presidente - COCCO Pietro, Vice Presidente - MELONI Francesco, Segretario - AGUS, Segretario - CAMPUS - CAPELLI - CORDA - CONTU Mariano Ignazio - CUCCUREDDU - GRECO - PITEA - SORU - STERI, Relatore - TOCCO
pervenuta il 19 dicembre 2011
La Prima Commissione permanente nella seduta del 14 dicembre 2011 ha approvato il presente testo a maggioranza, con l'astensione dei componenti del Gruppo del Partito democratico.
La Commissione, a causa del breve tempo a disposizione imposto dalla necessità di provvedere all'adeguamento della disciplina in vigore alle recenti riforme regionali e nazionali, ha affrontato l'esame delle proposte con una istruttoria rapida ma intensa, con la partecipazione dei rappresentanti della Giunta regionale che hanno contribuito all'elaborazione del testo, condividendone i contenuti. In particolare, nella seduta del 25 novembre 2011, ha sentito le organizzazioni sindacali rappresentative dei dipendenti e degli ex dipendenti dell'Amministrazione regionale sulla proposta di legge n. 304 e sul disegno di legge n. 328. Dopo aver proceduto alle audizioni e aver sentito i proponenti, la Commissione, nella seduta del 29 novembre 2011, ha iniziato la discussione e, nelle sedute successive, ha stabilito di procedere all'esame congiunto dei due testi elaborando un testo unificato. In seguito all'espressione del parere finanziario, la Commissione ha approvato il testo da trasmettere all'Aula con il titolo "Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)".
Il testo approvato contiene una riforma della legge regionale n. 15 del 1965 che, sulla scia della nuova legislazione nazionale e regionale, prevede un progressivo allontanamento dal vecchio sistema e una graduale apertura all'applicazione della nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari.
Tra gli aspetti caratterizzanti la disciplina contenuta nel testo approvato si evidenziano, in particolare, i seguenti: l'applicazione, ai dipendenti che entrano in servizio dal 1° gennaio 2012 e ai dipendenti in servizio attualmente non iscritti al FITQ, della disciplina nazionale dettata per le forme pensionistiche complementari; il passaggio al sistema contributivo, a partire dal 2012, per i dipendenti attualmente iscritti al FITQ; l'adeguamento, a partire dal 2012, alla disciplina nazionale relativa al trattamento di fine rapporto; uno specifico regime che garantisce le posizioni maturate dagli iscritti al FITQ fino al 31 dicembre 2011.
Relativamente al primo aspetto, la riforma prevede il passaggio a un nuovo sistema per i dipendenti assunti dal 2012 e per il personale attualmente non iscritto al FITQ. Al fine di provvedere all'adeguamento alla legislazione nazionale in materia di forme pensionistiche complementari, infatti, la riforma regionale prevede, nei riguardi dei nuovi dipendenti e di quelli attualmente non iscritti, l'applicazione del decreto legislativo n. 124 del 1993 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).
Il secondo aspetto evidenziato riguarda il definitivo abbandono del sistema retributivo e il conseguente passaggio al sistema contributivo dal 1° gennaio 2012, per i dipendenti già iscritti al FITQ. Il passaggio al sistema contributivo si innesta nella disciplina regionale già in vigore e adegua il fondo preesistente alle nuove esigenze del sistema pensionistico dettate dalle riforme nazionali. In tal senso l'orientamento della Commissione è stato guidato, in particolare, dalla recente riforma contenuta nel decreto legge n. 201 del 2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici). La scelta implica, nel tempo, una riduzione dei costi da parte dell'Amministrazione regionale nel rispetto delle posizioni già maturate dai dipendenti. Nel contempo essa continua a garantire l'alimentazione del FITQ e, dunque, l'erogazione delle prestazioni integrative in corso e di quelle che verranno maturate in futuro dai dipendenti già iscritti, al fine di consentire di chiudere la fase transitoria e garantire il passaggio al nuovo regime.
In ordine al trattamento di fine rapporto (il terzo aspetto sopra evidenziato), la riforma contenuta nel testo della Commissione rinvia, a partire dal 1° gennaio del 2012, all'applicazione dell'articolo 2120 del Codice civile e prevede un versamento, a carico dell'amministrazione, dell'aliquota del 6,91 per cento della retribuzione secondo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
Per quanto riguarda il periodo antecedente al 1° gennaio 2012 (il quarto aspetto sopra evidenziato tra quelli che maggiormente caratterizzano la riforma) la Commissione, contemperando l'esigenza di adeguamento alla disciplina nazionale con la salvaguardia delle posizioni già maturate dal dipendente, ha approvato alcune misure specifiche sia in relazione alla rendita vitalizia che in relazione al trattamento di fine rapporto. L'articolo 7 del testo approvato dalla Commissione, in aggiunta alla rendita vitalizia da calcolare sui contributi versati dal 2012, prevede, infatti, per il periodo antecedente al 1° gennaio 2012, una prestazione calcolata con il sistema retributivo, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale n. 15 del 1965, ma rapportata alla pensione di base teoricamente riconoscibile al 31 dicembre 2011 e alla retribuzione annua in godimento alla medesima data. Il testo esitato fa salve anche le posizioni dei dipendenti che al 31 dicembre 2011 non hanno maturato i quindici anni di iscrizione al FITQ. Per essi, infatti, la percentuale della retribuzione annua in godimento al 2011 (con cui si incrementa la pensione di base) è ridotta in base agli anni che mancano per il compimento del quindicesimo anno di iscrizione al FITQ al 31 dicembre 2011. Per quanto riguarda il trattamento corrispondente all'attuale TFR, l'articolo 10 del testo della Commissione prevede che, per il periodo antecedente al 1° gennaio 2012, all'iscritto venga corrisposta, alla cessazione del rapporto di lavoro, una somma calcolata con il metodo retributivo, in modo simile a quanto disposto dalla legge regionale n. 15 del 1965 per la cosiddetta indennità di anzianità; il nuovo testo, tuttavia, prende come parametro la media delle retribuzioni dell'ultimo decennio precedente al 2012 e non la sola ultima retribuzione annua. Per le quote maturate al 31 dicembre 2011 (sia per la rendita vitalizia che per la cosiddetta indennità di anzianità), la riforma prevede forme di rivalutazione fino al collocamento in quiescenza.
Più in generale, per il personale attualmente già iscritto al FITQ, la riforma prevede l'istituzione di una posizione contributiva individuale nella quale confluiscono i contributi versati dall'Amministrazione e dal dipendente dal 1° gennaio 2012, sia ai fini dell'erogazione del TFR che ai fini dell'erogazione della rendita vitalizia.
Secondo il nuovo sistema l'erogazione della rendita vitalizia, dal 1° gennaio 2012, verrà calcolata e rivalutata sui contributi effettivamente versati dall'Amministrazione e dal dipendente durante la vita lavorativa. Il testo della Commissione disciplina, inoltre, altre prestazioni (l'integrazione alla pensione indiretta o di reversibilità, la prestazione una tantum, il trattamento dovuto per la cessazione del rapporto, le anticipazioni e la concessione facoltativa di piccoli prestiti) in parte già disciplinate dalla legge regionale n. 15 del 1965.
A differenza di quanto previsto dalla legge regionale n. 15 del 1965, nella quale la contribuzione da parte dell'Amministrazione regionale risulta indistinta (in linea con l'impostazione basata sul sistema retributivo) il nuovo testo, per ragioni di chiarezza contabile e di semplificazione, prevede una distinzione tra la quota finalizzata al trattamento di fine rapporto e la quota finalizzata all'erogazione della rendita vitalizia. Di conseguenza, mentre in precedenza risultava una indistinta quota a carico dell'Amministrazione, inizialmente fissata in misura del 5 per cento e successivamente incrementata fino a raggiungere il 7,50 per cento della retribuzione, la riforma prevede il versamento del 6,91 per cento della retribuzione per il TFR e dello 0,59 per cento per la rendita vitalizia. La percentuale dello 0,59 per cento deve essere sommata alla percentuale versata dal dipendente (il 5 per cento della retribuzione): entrambe sono finalizzate alla corresponsione della rendita vitalizia, sono previste nella misura minima e possono essere incrementate in sede di contrattazione collettiva regionale nei limiti delle risorse stanziate per la contrattazione collettiva del comparto.
La riforma, con la finalità di armonizzare e semplificare il sistema, prevede l'estensione dei principi in essa contenuti anche alle agenzie, agli enti, alle aziende e agli istituti del comparto regionale di contrattazione.
Per via della natura mutualistica e solidaristica che caratterizza il FITQ, al fine di garantire la copertura degli sbilanci finanziari derivanti dal pagamento degli assegni integrativi già maturati e da altre situazioni createsi nel corso del tempo, la riforma prevede, inoltre, un contributo annuale della Regione fino al raggiungimento dell'equilibrio finanziario.
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La Commissione Bilancio, nella seduta del 14 dicembre 2011, ha espresso il parere sugli aspetti finanziari del provvedimento, suggerendo l'allegata modifica tecnica.
La Commissione ha nominato, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento, relatore in Aula il Presidente.
"Art. 16
Copertura finanziaria1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, a eccezione di quelli di cui all'articolo 4, comma 2, sono valutati in annui euro 10.250.000 e fanno carico all'UPB S01.02.002 del bilancio della Regione per gli anni 2011/2013 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi; agli stessi oneri si fa fronte mediante utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale n. 15 del 1965 e successive modifiche ed integrazioni e iscritte in conto della medesima UPB S01.02.002 del bilancio della Regione per gli anni 2011/2013.
2. Agli oneri di cui al comma 2 dell'articolo 4 si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11.".
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TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)
Capo I
Disposizioni generaliArt. 1
Finalità1. La presente legge, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legislazione statale e nel rispetto dei principi di corretta gestione, di tutela degli interessi degli iscritti e del contenimento dei costi, disciplina la riforma della previdenza per l'erogazione dei trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio per i dipendenti di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dell'Amministrazione regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la presente legge prevede:
a) la disciplina applicabile ai dipendenti dell'Amministrazione regionale assunti dal 1° gennaio 2012 e al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non iscritto al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale (FITQ), secondo quanto disposto dal capo II;
b) la disciplina di riforma del FITQ, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale), per i dipendenti in servizio e iscritti al FITQ al 31 dicembre 2011, secondo quanto disposto dai capi III, IV e V.
Capo II
Personale non iscritto al FITQ e personale assunto dal 1° gennaio 2012Art. 2
Nuovo sistema di trattamento pensionistico complementare1. Ai dipendenti dell'Amministrazione regionale che entrano in servizio dal 1° gennaio 2012 e al personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non iscritto al FITQ si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421), secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
2. L'adesione al nuovo sistema è volontaria; in caso di mancata adesione il dipendente è iscritto all'INPS (ex gestione INPDAP) ai fini della corresponsione del TFR.
Capo III
Disposizioni sul funzionamento del FITQArt. 3
Nuova disciplina del FITQ1. Le prestazioni del FITQ, istituito con la legge regionale n. 15 del 1965, correlate ai contributi versati dal 1° gennaio 2012, assumono carattere aggiuntivo e sono determinate esclusivamente con il metodo contributivo ai sensi di quanto disposto dagli articoli seguenti.
2. Le prestazioni di cui all'articolo 5 spettano ai dipendenti che hanno almeno 15 anni di iscrizione al FITQ al momento del collocamento in quiescenza; sono fatti salvi i diversi requisiti previsti agli articoli 9, 10, 11 e 12.
Art. 4
Entrate1. Il FITQ è alimentato dalle seguenti entrate:
a) contributo a carico dell'Amministrazione regionale, finalizzato ad alimentare la posizione individuale ai sensi dell'articolo 6 per l'erogazione del trattamento di fine rapporto maturato dal 1° gennaio 2012; il contributo è calcolato con l'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 12, comma 10, del decreto legge 31 agosto 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), secondo le modalità previste dal medesimo comma 10;
b) contributo aggiuntivo a carico dell'Amministrazione regionale finalizzato ad alimentare la posizione individuale ai sensi dell'articolo 6, per l'erogazione della rendita vitalizia di cui all'articolo 7; il contributo è determinato in misura minima pari allo 0,59 per cento della retribuzione come definita dal comma 2 dell'articolo 2120 del Codice civile;
c) contributo a carico dell'iscritto, finalizzato ad alimentare la posizione individuale ai sensi dell'articolo 6, per l'erogazione della rendita vitalizia di cui all'articolo 7; il contributo è determinato in misura minima pari al 5 per cento della retribuzione come definita dal comma 2 dell'articolo 2120 del Codice civile;
d) somme trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti in conseguenza di provvedimenti disciplinari;
e) redditi derivanti dall'impiego dei capitali disponibili;
f) rimborsi di contributi e altre somme da parte degli istituti di previdenza;
g) ogni altra entrata eventuale;
h) le risorse in essere alla data del 31 dicembre 2011.2. Fino al raggiungimento dell'equilibrio finanziario determinato dall'entrata a regime del sistema contributivo di cui all'articolo 3, comma 1, e al fine di salvaguardare le posizioni maturate ai sensi della legge regionale n. 15 del 1965, nonché di far fronte a iscrizioni o riconoscimenti di anzianità pregresse non interamente coperti da contribuzione, disposti, entro la data del 1° settembre 2011, a favore di specifiche categorie di personale da disposizioni di legge regionale, la Regione corrisponde al FITQ un contributo annuale.
3. Alla scadenza dei contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le percentuali di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere incrementate in sede di contrattazione collettiva regionale nei limiti delle risorse stanziate per la contrattazione collettiva del comparto.
Art. 5
Tipologia delle prestazioni1. Il FITQ corrisponde le seguenti prestazioni:
a) rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 7;
b) integrazione alla pensione indiretta o di reversibilità, ai sensi dell'articolo 8;
c) una tantum ai sensi dell'articolo 9;
d) trattamento dovuto per la cessazione del rapporto ai sensi dell'articolo 10;
e) anticipazioni ai sensi dell'articolo 11;
f) concessione facoltativa di piccoli prestiti ai dipendenti, ai sensi dell'articolo 12.
Art. 6
Posizione contributiva individuale1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita una posizione contributiva individuale, per ciascun iscritto al FITQ, il cui ammontare è così determinato:
a) contributo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), versato a decorrere dal 1° gennaio 2012;
b) somma dei contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), versati a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Art. 7
Rendita vitalizia1. All'atto del collocamento in quiescenza, maturati i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, il montante di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), risultante nella posizione contributiva individuale, è rivalutato secondo gli indici di rivalutazione annua stabiliti dall'articolo 2120, comma 4, del Codice civile e trasformato in una rendita vitalizia, mediante l'applicazione dei coefficienti di trasformazione della tabella A di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).
2. Unitamente alla prestazione di cui al comma 1, e con riferimento alle anzianità di iscrizione maturate al 31 dicembre 2011, ai dipendenti iscritti al FITQ al 31 dicembre 2011, al momento del collocamento in quiescenza, è corrisposta una rendita determinata secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 1965, integrando l'importo della pensione di base teoricamente riconoscibile al 31 dicembre 2011, fino a raggiungere il 50 per cento della retribuzione annua lorda in godimento alla stessa data, qualora il dipendente conti almeno quindici anni di effettiva iscrizione al FITQ; la predetta quota è aumentata del 2,50 per cento per ogni ulteriore anno di iscrizione al FITQ, successivo al quindicesimo, e fino a una anzianità massima di trentacinque anni.
3. Per la determinazione della rendita di cui al comma 2 spettante ai dipendenti con meno di quindici anni di iscrizione al FITQ al 31 dicembre 2011, la percentuale del 50 per cento, calcolata secondo i criteri e i parametri di cui al medesimo comma 2, è proporzionalmente ridotta in rapporto al numero di anni ottenuto sottraendo da quindici gli anni di effettiva iscrizione al FITQ alla medesima data.
4. La rendita determinata ai sensi dei commi 2 e 3 è rivalutata secondo gli indici ISTAT dal 1° gennaio 2012 fino al mese antecedente al collocamento in quiescenza.
5. A domanda del dipendente il montante calcolato ai sensi del comma 1 è liquidato in forma di capitale secondo le modalità stabilite dal regolamento di gestione.
Art. 8
Integrazione della pensione indiretta
o di reversibilità1. Ai superstiti dell'iscritto deceduto in attività di servizio o già in quiescenza, spetta un'integrazione della pensione indiretta o di reversibilità, sempre che ricorrano e finché sussistano i requisiti per l'erogazione del trattamento di base.
2. L'importo dell'integrazione ai superstiti è calcolato applicando alla rendita vitalizia che sarebbe spettata all'iscritto, ovvero in corso di erogazione, le aliquote applicate per le pensioni erogate ai superstiti dall'INPS gestione ex INPDAP e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), in materia di cumulo con i redditi dei beneficiari.
Art. 9
Riconoscimento una tantum1. All'iscritto che lascia il servizio per infermità o collocamento a riposo per limiti di età, senza aver maturato i quindici anni di iscrizione al FITQ, è corrisposta, con le modalità stabilite dal regolamento di gestione, una somma una tantum determinata dai contributi versati, dedotto il trattamento di cui all'articolo 10, rivalutati fino al 31 dicembre dell'anno precedente la cessazione secondo l'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT.
2. In caso di decesso, la somma una tantum, ripartita secondo le previsioni dell'articolo 2122 del Codice civile spetta nella stessa misura di cui al comma 1, ai superstiti dell'iscritto deceduto che non ha maturato i quindici anni di iscrizione al FITQ.
Art. 10
Cessazione del rapporto di lavoro1. Alla cessazione del rapporto di lavoro è dovuto all'iscritto un trattamento di fine rapporto pari all'accantonamento tempo per tempo effettuato dall'Amministrazione regionale dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), secondo il sistema di calcolo stabilito per il TFR dall'articolo 2120 del Codice civile al netto di eventuali anticipazioni.
2. Unitamente alla prestazione di cui al comma 1, per il periodo antecedente al 1° gennaio 2012, è corrisposta una somma pari a un dodicesimo della media delle retribuzioni annue, definite ai sensi del comma 2 dell'articolo 2120 del Codice civile percepite nell'ultimo decennio precedente al 1° gennaio 2012, per ogni anno di iscrizione al FITQ maturato alla medesima data, al netto di eventuali anticipazioni erogate prima del 31 dicembre 2011; al personale con meno di dieci anni di iscrizione al FITQ al 31 dicembre 2011 la predetta somma è calcolata in misura pari a un dodicesimo della media delle retribuzioni annue percepite nelle annualità precedenti al 1° gennaio 2012, per ogni anno di iscrizione al FITQ alla medesima data.
3. La somma di cui al comma 2 è rivalutata secondo gli indici ISTAT dal 1° gennaio 2012 fino alla data del mese antecedente alla cessazione.
4. Dal trattamento, così determinato, è portata in detrazione l'indennità eventualmente corrisposta allo stesso titolo dall'INPS ex gestione INPDAP, anche nei casi in cui operi la legge 2 aprile 1958, n. 322 (Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza).
5. Il trattamento determinato ai sensi del presente articolo, ripartito secondo le previsioni dell'articolo 2122 del Codice civile, spetta nella stessa misura ai superstiti dell'iscritto deceduto.
Art. 11
Anticipazioni1. L'iscritto può ottenere una o più anticipazioni a valere sul trattamento dovuto per la cessazione del rapporto ai sensi dell'articolo 10.
2. In ogni caso la misura complessiva delle anticipazioni non può superare l'80 per cento dell'importo determinato ai sensi dell'articolo 10 cui il dipendente avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta e tenuto conto delle anticipazioni già erogate.
3. Le anticipazioni sono erogate nei seguenti casi:
a) per acquisto o costruzione della prima casa di abitazione dell'iscritto e dei figli, comprese le somme necessarie per estinguere o rinegoziare i relativi mutui, e per interventi di manutenzione o di ristrutturazione della stessa, dopo quindici anni dall'iscrizione al fondo;
b) per spese sanitarie riguardanti l'iscritto, i propri figli e il coniuge, in qualsiasi momento e nella misura massima del 100 per cento della spesa sanitaria, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3;
c) per spese relative all'istruzione universitaria o post universitaria dei figli dell'iscritto, svolta in Italia o all'estero, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2.4. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti e secondo i criteri fissati per l'anno di erogazione dal Comitato amministrativo di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1965; hanno comunque priorità le richieste presentate per ottenere la prima anticipazione, salvo che si tratti di richieste per spese sanitarie.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato amministrativo di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1965, nel rispetto degli equilibri di gestione, determina e rende pubbliche le risorse disponibili del fondo e i criteri di assegnazione delle anticipazioni da erogare nell'anno successivo.
Art. 12
Piccoli prestiti1. I piccoli prestiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), sono concessi in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3, non possono superare l'importo di euro 10.000 e sono recuperati in un numero di rate mensili non superiore a sessanta.
2. Sui piccoli prestiti è dovuto l'interesse annuo pari alla media trimestrale dei tassi euribor a tre mesi, maggiorato dello 0,50 per cento calcolato al 1° gennaio di ogni anno e le rate d'ammortamento sono determinate secondo il criterio a rate costanti.
3. In caso di cumulo con la prestazione di cui all'articolo 11, la somma complessiva erogata non può comunque superare l'80 per cento dell'importo determinato ai sensi dell'articolo 10 cui il dipendente avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, tenuto conto delle anticipazioni già erogate nel periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In caso di cessazione dal servizio il recupero del residuo debito avviene, in unica soluzione, a carico dei trattamenti previsti dalla presente legge.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato amministrativo di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1965, nel rispetto degli equilibri di gestione, determina e rende pubbliche le risorse disponibili del fondo e i criteri di assegnazione dei piccoli prestiti da erogare nell'anno successivo.
Capo IV
Organi di amministrazioneArt. 13
Organi di amministrazione. Rinvio1. Gli organi di amministrazione e la gestione del fondo sono disciplinati dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge regionale n. 15 del 1965, in quanto compatibili con la presente legge.
Capo V
Disposizioni finali, transitorie e finanziarieArt. 14
Omogeneità nel comparto1. Le agenzie e aziende e gli enti e istituti del comparto regionale di contrattazione si adeguano, entro il termine perentorio di tre mesi, alle disposizioni della presente legge, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:
a) determinazione delle prestazioni erogate con il metodo contributivo in conformità a quanto previsto dalla presente legge;
b) determinazione della misura minima dei versamenti a carico del dipendente e dell'amministrazione di appartenenza come stabiliti dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c);
c) incrementi della misura minima dei versamenti a carico del dipendente e dell'amministrazione di appartenenza secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3;
d) applicazione della disciplina di cui all'articolo 2 ai dipendenti assunti dal 1° gennaio 2012 e ai dipendenti non iscritti ai fondi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.2. I soggetti di cui al comma 1 non possono in ogni caso istituire nuovi fondi di pensione complementare o per il trattamento di fine rapporto.
Art. 15
Assegni in godimento. Pensioni privilegiate1. Ai fini dei trattamenti integrativi di pensione diretta, indiretta e di privilegio, nonché di reversibilità, sono fatti salvi gli assegni già in godimento al 31 dicembre 2011.
2. Relativamente all'assegno integrativo della pensione privilegiata, per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) nonché per i procedimenti per i quali alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda e per i procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data, continua ad applicarsi l'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 1965.
Art. 16
Copertura finanziaria1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, a eccezione di quelli di cui all'articolo 4, comma 2, sono valutati in euro 10.250.000 annui e fanno carico all'UPB S01.02.002 del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi; agli stessi oneri si fa fronte mediante utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale n. 15 del 1965, e successive modifiche ed integrazioni, e iscritte in conto della medesima UPB S01.02.002 del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013.
2. Agli oneri di cui al comma 2 dell'articolo 4 si provvede con legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).
Art. 17
Abrogazioni1. Sono abrogati in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 26 bis, 27, 27 bis, 28, 29, 30 della legge regionale n. 15 del 1965 e tutte le modifiche ed integrazioni ad essi relative nonché tutte le disposizioni che regolano la materia comunque incompatibili con la presente legge; l'articolo 9 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24 (Norme in materia di personale, modificative ed integrative della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, e della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42); l'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale).
Art. 18
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).