CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

TESTO UNIFICATO N. 13-15/A


Abrogazione dell'articolo 5, comma 6, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), recante l'inderogabilità della chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in determinate festività

Approvato dalla Sesta Commissione nella seduta del 25 giugno 2009

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RELAZIONE DELLA SESTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA

composta dai consiglieri

RASSU, Presidente e relatore - MELONI Marco, Vice presidente, - TOCCO, Segretario - DIANA Giampaolo, Segretario - COCCO Pietro - DESSÌ - FOIS - MULAS - OPPI - PITEA - RODIN - ZEDDA Alessandra

pervenuta il 2 luglio 2009

La Sesta Commissione permanente, nella seduta del 25 giugno 2009, ha approvato, col voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi di maggioranza e l'astensione del Partito democratico, il seguente testo, risultante dall'esame della proposta di legge n. 13 e del disegno di legge n. 15: la prima finalizzata a sopprimere integralmente il divieto inderogabile di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio nelle festività del 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio (fatta salva la festività di S. Efisio per l'area metropolitana di Cagliari), 25 e 26 dicembre, contenuto nell'articolo 5, comma 6 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 17; la seconda volta ad eliminare dal suddetto elenco delle festività inderogabili le giornate del 25 aprile e del 1° maggio.

La Commissione, dopo aver sentito il Consigliere e la Giunta rispettivamente proponenti, ha proceduto all'audizione delle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti e delle rappresentanze sindacali FILCAMS-CGIL e FISASCAT-CISL (anche in rappresentanza della UILTUCS-UIL).

Nella discussione delle due proposte è emersa in Commissione una larga condivisione dell'esigenza di ampliare e di differenziare l'offerta di servizi al consumo nel territorio, adeguandola all'articolazione degli usi locali e dei flussi di turismo anche interno.

La Commissione ha considerato che il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2006, già contiene, al comma 2, la prescrizione generale della chiusura domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio.

Nel contempo, il comma 3 del medesimo articolo attribuisce, sempre in linea generale, ai comuni il potere di consentire "previa concertazione con le organizzazioni dei consumatori, delle imprese di commercio più rappresentative, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori", le aperture domenicali e festive degli esercizi di vendita "nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e di manifestazioni di particolare rilevanza o per rispondere alle esigenze e ai tempi di vita e di lavoro dei cittadini".

La Commissione ha ritenuto che il citato comma 3 ponga il livello di governo territoriale direttamente competente, cioè il comune, nelle condizioni di effettuare un'adeguata e responsabile valutazione delle diverse opportunità in conformità alle esigenze del tessuto economico e sociale locale e preveda una modalità consensuale di gestione di ogni evento, ivi comprese le festività menzionate dal vigente comma 6, del quale conseguentemente la Commissione propone l'abrogazione.

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Abrogazione dell'articolo 5, comma 6, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), recante l'inderogabilità della chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in determinate festività.

Art. 1
Abrogazione dell'articolo 5, comma 6, della legge regionale n. 5 del 2006

1. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina delle attività commerciali), come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 - Disciplina generale delle attività commerciali), è abrogato.

2. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.