CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

TESTO UNIFICATO N. 107-126-132/A


Norme in materia di concessione di aree demaniali marittime e interne, istituzione del distretto del tonno, disciplina delle attività di ittiturismo e pescaturismo, tutela e pesca del riccio di mare (Paracentrotus lividus)

Approvato dalla Quinta Commissione nella seduta pomeridiana del 6 novembre 2012

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RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE AGRICOLTURA - FORESTAZIONE PRODUTTIVA - BONIFICA - ACQUACOLTURA - CACCIA E PESCA - PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA - ALIMENTAZIONE - TUTELA DELL'AMBIENTE - FORESTAZIONE AMBIENTALE - RECUPERO AMBIENTALE - PARCHI E RISERVE NATURALI - DIFESA DEL SUOLO

composta dai consiglieri

SANNA Paolo Terzo, Presidente e relatore - SOLINAS Antonio, Vice presidente - MULA, Segretario - COCCO Daniele Secondo, Segretario - ARTIZZU - CUCCA - GRECO - LOTTO - PIRAS - PLANETTA - STOCHINO - ZUNCHEDDU

pervenuta il 4 dicembre 2012

La Quinta Commissione, nella seduta del 25 gennaio 2011, ha avviato l'esame delle proposte di legge n. 107 "Disciplina delle concessioni di aree demaniali per l'esercizio e lo sviluppo delle attività di molluschicoltura, arsellicoltura, raccolta e pesca di frutti di mare e maricoltura nel mare territoriale della Sardegna", n. 126 "istituzione del distretto del tonno e n. 132 "Norme per la disciplina delle attività di ittiturismo e pescaturismo". Nel corso della seduta la Commissione ha rilevato che i tre testi legislativi all'ordine del giorno vertevano su argomenti connessi e che, pertanto, sarebbe stato opportuno procedere al loro esame congiunto; i primi firmatari degli stessi hanno espresso, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento interno, il loro assenso a tale proposta e la Commissione ne ha deliberato l'esame congiunto, procedendo alla nomina di una sottocommissione affinché procedesse alla predisposizione di un testo unificato.

La sottocommissione ha espletato la funzione affidatagli predisponendo il testo unificato n. 107-126-132 ripartito in quattro capi, i primi tre corrispondenti alle proposte di legge originarie e il quarto contenente talune disposizioni comuni.

Sono stati auditi dalla Commissione l'Assessore regionale competente, i rappresentanti delle associazioni di categoria, diversi autorevoli esponenti del mondo scientifico isolano e i responsabili del Servizio pesca della Regione.

L'esame del testo unificato ha avuto un percorso piuttosto lungo a causa della necessità di effettuare i necessari approfondimenti sulle complesse materie trattate.

La Commissione ha operato nella consapevolezza dell'opportunità di porre, almeno parzialmente, rimedio alla carenza di legislazione regionale nel settore.

Nel corso dei lavori la Commissione ha ritenuto di inserire nel testo unificato un capo ulteriore, diretto alla disciplina della pesca dei ricci di mare.

Il capo I del testo unificato, intitolato "Disciplina della concessione di aree demaniali per l'attività di maricoltura intensiva, mitilicoltura, ostricoltura e acquacoltura", è diretto ad agevolare la risoluzione di talune problematiche che attualmente affliggono il settore, tra cui, in particolare, l'esigenza di dare certezza e stabilità giuridica alle posizioni dei soggetti concessionari assicurando, contemporaneamente, il rispetto del principio della concorrenza per l'accesso all'utilizzo dei beni demaniali, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, e la sostenibilità dei canoni demaniali a carico dei concessionari. In particolare, l'articolo 1 disciplina i requisiti di preferenza per l'attribuzione delle concessioni premiando l'esperienza pregressa, la sostenibilità ambientale dei sistemi di allevamento, l'utilizzo di disciplinari di produzione finalizzati al miglioramento del prodotto e la qualità della proposta progettuale in termini economici e occupativi, attribuendo alla Giunta regionale il compito di individuare le procedure di dettaglio mentre l'articolo 2 fissa l'importo massimo del canone di concessione nell'1 per cento del fatturato dell'attività produttiva svolta.

Il capo II, intitolato "Distretto della pesca e dell'acquacoltura di qualità e istituzione del distretto della pesca del tonno del Sulcis-Iglesiente", con gli articoli 6-8, introduce nell'ordinamento regionale la possibilità di procedere all'istituzione di appositi distretti della pesca e dell'acquacoltura di qualità, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea, finalizzati ad assicurare al loro interno una maggiore interrelazione fra i soggetti che operano nel settore nonché una programmazione unitaria delle attività e delle iniziative in materia di pesca e, all'articolo 9, in considerazione della particolare importanza che la pesca del tonno riveste per l'area territoriale di riferimento, istituisce direttamente il Distretto della pesca del tonno del Sulcis-Iglesiente, al fine di promuovere e valorizzare la risorsa "tonno" e assicurarne una gestione condivisa.

Il capo III, Intitolato "Disciplina delle attività di pescaturismo e ittiturismo", disciplina lo svolgimento di tali attività economiche ribadendo, in primo luogo, il loro carattere di complementarietà rispetto all'attività principale di pesca e istituendo l'albo regionale degli operatori, così da assicurare una maggiore vigilanza sul settore.

Per quanto riguarda la preparazione dei pasti somministrati, l'attività di ittiturismo è sostanzialmente assimilata a quella di agriturismo, con la previsione, al comma 2 dell'articolo 18, dell'obbligo di utilizzare i prodotti provenienti dalla propria azienda ittica o i prodotti acquistati presso i soggetti iscritti all'albo regionale dei fornitori delle aziende ittituristiche, istituito dall'articolo 19. La Regione si impegna, inoltre, a promuovere lo svolgimento di attività di formazione rivolte agli operatori e ai loro nuclei familiari.

Il capo IV del testo unificato, denominato "Norme per la tutela e la pesca del riccio di mare (Paracentrotus lividus)", nasce a seguito delle preoccupazioni emerse, specialmente negli ultimi anni, a causa dello sfruttamento intensivo di tale risorsa ed è finalizzato a assicurare che la pesca dei ricci di mare nelle acque della Sardegna sia effettuata in maniera sostenibile e senza compromettere il suo sfruttamento futuro. Nel dettaglio, la disciplina prevede che l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sulla base di appositi studi scientifici volti a garantire la sostenibilità del prelievo della risorsa, definisca annualmente per ciascuno dei distretti di pesca, individuati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 3 (Disposizioni in materia di pesca), il numero massimo di pescatori professionisti che possono essere autorizzati ad operare e i criteri di selezione da utilizzarsi qualora il numero dei richiedenti per i singoli distretti sia superiore al numero massimo autorizzabile, dando priorità al criterio della residenza.

Le norme proposte individuano, inoltre, la durata massima del periodo di pesca del riccio, fissandolo nel lasso temporale intercorrente tra il 1° ottobre e il 31 marzo dell'anno successivo, al fine di assicurare il regolare svolgimento del ciclo riproduttivo durante il mese di aprile, nonché la quantità massima di esemplari che possono essere pescati giornalmente. Il comma 5 dell'articolo 30 prevede, infine, che l'autorizzazione alla pesca professionale del riccio di mare abbia durata annuale.

Il capo V contiene alcune disposizioni comuni ai capi precedenti.

Nel complesso, la Quinta Commissione ha elaborato un testo sicuramente non esaustivo ma che, tuttavia, pone parzialmente rimedio ad alcune delle problematiche emerse nel corso della discussione, con particolare riferimento alla disciplina delle concessioni demaniali, e che è stato ampiamente condiviso dai componenti della Commissione, tanto da essere approvato all'unanimità in sede di votazione finale.

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Norme in materia di concessione di aree demaniali marittime e interne, istituzione del distretto del tonno, disciplina delle attività di ittiturismo e pescaturismo, tutela e pesca del riccio di mare (Paracentrotus lividus)

Capo I
Disciplina della concessioni di aree demaniali per l'attività di maricoltura intensiva, mitilicoltura, ostricoltura e acquacoltura

Art. 1
Principi generali

1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce la rilevanza primaria delle attività di acquacoltura e maricoltura in genere e, nel rispetto dei principi e degli indirizzi comunitari, promuove lo sviluppo del settore attraverso la pianificazione del demanio regionale individuando, sulla base delle esigenze degli operatori, le aree, gli specchi acquei, i beni immobili e le pertinenze del demanio regionale da destinare allo sviluppo del comparto.

2. L'attività di acquacoltura è considerata attività zootecnica e non attività di pesca e il rilascio della concessione demaniale marittima per finalità di acquacoltura è l'unico titolo che abilita le aziende all'esercizio delle attività di allevamento e ad esse connesse e, in particolare, a:
a) utilizzare i beni demaniali oggetto delle concessioni per ogni finalità inclusa nei progetti preliminari e/o esecutivi approvati dall'Amministrazione regionale;
b) effettuare la semina dei giovanili di pesci, molluschi o altri animali oggetto dell'attività di allevamento;
c) utilizzare l'acqua del mare territoriale al fine di acclimatare i pesci in occasione della loro semina in impianto;
d) esercitare tutte quelle attività connesse all'allevamento il cui mancato adempimento compromette l'attività oggetto della concessione stessa.

 

Art. 2
Assegnazione e durata delle concessioni demaniali

1. L'assegnazione di concessioni di aree demaniali per l'esercizio dell'acquacoltura, nel rispetto della normativa comunitaria, tiene conto, nella determinazione delle superfici da concedere, dei progetti di sviluppo, miglioramento e diversificazione dell'attività presentati dai richiedenti, con particolare riferimento ai risvolti ambientali, economici e occupativi.

2. La durata delle concessioni demaniali non è inferiore alla durata del piano di ammortamento degli investimenti effettuati e programmati dalle aziende e, in ogni caso, non è superiore a dieci anni.

3. Il concessionario ha l'obbligo di conservare per tutta la durata della concessione i requisiti di preferenza di cui all'articolo 3.

4. Il concessionario comunica all'Assessorato competente entro il 31 marzo di ogni anno i dati relativi alla produzione annuale (quantità e fatturato).

 

Art. 3
Requisiti di preferenza

1. in caso di pluralità di domande di concessione per l'utilizzo delle medesime aree demaniali, l'assegnazione è effettuata secondo i seguenti criteri di preferenza:
a) esperienza del concessionario o dei componenti della compagine sociale in attività analoghe o similari documentabili e riferite a contesti territoriali comparabili;
b) attuazione di sistemi di allevamento in grado di garantire adeguate garanzie sotto il profilo della sostenibilità ambientale;
c) partecipazione del richiedente a consorzi o altre forme di aggregazione che operino secondo disciplinari di produzione che mirano al miglioramento della qualità, alla promozione del prodotto ed alla razionalizzazione dei processi produttivi e gestionali;
d) qualità della proposta progettuale in termini economici e occupativi.

2. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto deliberativo:
a) il procedimento di individuazione dei beni demaniali da destinare allo sviluppo dell'acquacoltura in tutto il territorio regionale;
b) il procedimento di cui all'articolo 2 e le modalità di applicazione dei requisiti di preferenza;
c) la documentazione da presentare per il rilascio della concessione e le relative modalità di presentazione.

 

Art. 4
Disciplina dei canoni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura

1. La Giunta regionale determina, ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto della Regione, i canoni per gli specchi acquei, le aree, i locali demaniali e le pertinenze destinate ad attività di pesca e acquacoltura, tenendo conto della valenza ambientale, sociale ed economica dell'attività cui le stesse sono destinate.

2. La Giunta regionale nella determinazione dei canoni per gli impianti produttivi tiene conto della superficie dell'area cui si riferisce la concessione e del fatturato che deriva dall'attività di allevamento. Il canone annuo non è superiore all'1 per cento del fatturato dell'attività di allevamento e, in ogni caso, non inferiore a euro 500.

 

Capo II
Distretto della pesca e dell'acquacoltura di qualità e istituzione del distretto della pesca del tonno del Sulcis-Iglesiente

Art. 5
Finalità e obiettivi

1. Le norme di cui al presente capo, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale, si conformano ai principi di modernizzazione di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura), e ai relativi decreti attuativi, con particolare riferimento al sostegno del sistema pesca, anche al fine dell'interazione tra le misure di tutela delle risorse acquatiche e dell'ambiente e la salvaguardia delle attività economiche e sociali, e sono basate su criteri di sostenibilità e di biologicità.

2. Le norme di cui al presente capo:
a) riconoscono l'importanza strategica dello sviluppo di una politica di filiera della pesca ed acquacoltura sostenibile che promuova e valorizzi le risorse locali integrate del territorio, innalzando il livello qualitativo e esaltandone le caratteristiche e le specificità;
b) definiscono le azioni comuni finalizzate a sostenere concretamente lo sviluppo di filiera della pesca e del tessuto economico attraverso il coinvolgimento degli operatori di filiera;
c) valorizzano le attività del settore secondario e terziario che concorrono a creare valore aggiunto al prodotto del settore primario e, in un ottica più allargata, al lavoro della pesca e dell'acquacoltura, attraverso la diversificazione, l'integrazione e l'ampliamento delle attività legate alla pesca tradizionale in un'ottica di gestione integrata e sostenibile del territorio sotto il profilo ambientale, sociale ed economico.

 

Art. 6
Distretti della pesca e dell'acquacoltura di qualità

1. Si definisce distretto della pesca e dell'acquacoltura di qualità il sistema produttivo locale avente le caratteristiche di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale), caratterizzato da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività ittiche e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

 

Art. 7
Requisiti per l'individuazione dei distretti della pesca e dell'acquacoltura di qualità

1. Ai fini della sua individuazione, il distretto della pesca e dell'acquacoltura di qualità possiede le seguenti caratteristiche:
a) realizzazione di uno o più prodotti merceologicamente omogenei, certificati e tutelati ai sensi della vigente normativa, biologici o tipici, la cui produzione risulti significativa per l'economia agro-alimentare regionale;
b) presenza di un sistema consolidato di relazioni tra imprese ittiche, servizi alla pesca e acquacoltura;
c) partecipazione degli enti che rappresentano la ricerca scientifica per affiancare le imprese nell'innovazione della filiera, della conservazione, rintracciabilità del prodotto e redazione del programma di sviluppo;
d) integrazione tra produzione e fenomeni culturali e turistici del territorio attraverso relazioni con le istituzioni locali interessate alla realtà distrettuale, con le quali le imprese ittiche e i gruppi di ricerca scientifica stabiliscono rapporti di collaborazione;
e) valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura locali attraverso l'adozione di sistemi di qualità e marchi di produzione;
f) sostegno alle attività connesse e all'ampliamento delle azioni di commercializzazione da parte dei produttori;
g) pubblicità delle produzioni locali e dei metodi di pesca;
h) individuazione di nuovi canali commerciali anche in abbinamento con altre tipologie di prodotto locale.

 

Art. 8
Individuazione dei distretti della pesca e dell'acquacoltura di qualità

1. I distretti della pesca e dell'acquacoltura di qualità sono individuati dalla Giunta regionale con proprio atto deliberativo sulla base delle proposte avanzate da parte degli enti locali, singoli o associati, previo parere della competente Commissione consiliare, da rendesi entro trenta giorni decorsi i quali il parere si intende acquisito.

2. L'ente o gli enti proponenti il distretto svolgono azioni di animazione del territorio destinate a promuovere la costituzione dei distretti e garantiscono la più ampia concertazione con le rappresentanze economiche, sociali ed istituzionali.

3. Alla proposta di individuazione di cui al comma 1 è allegata una relazione descrittiva (quali/quantitativa) del distretto contenente:
a) l'indicazione dei soggetti primi costituenti del distretto;
b) gli elementi che caratterizzano ed individuano il distretto proposto, secondo i parametri di cui all'articolo 7;
c) un'analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza, le opportunità ed i rischi nello sviluppo del territorio e nella costituzione del distretto;
d) un piano programmatico di sviluppo che dimostri le potenzialità del distretto nel medio periodo;
e) la rappresentazione cartografica dell'area interessata dal piano, con identificazione dei comuni e degli enti locali e dei loro confini amministrativi.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, da rendersi entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito, approva, con propria deliberazione, direttive attuative che definiscono:
a) gli indirizzi e le modalità per la costituzione dei distretti;
b) gli organi del distretto, i relativi compiti e le modalità di designazione degli stessi;
c) i contenuti della proposta di distretto;
d) i contenuti e le finalità del piano del distretto;
e) le modalità di attuazione del monitoraggio dell'attività svolta dai distretti.

 

Art. 9
Istituzione del distretto della pesca del tonno del Sulcis-Iglesiente

1. Al fine di favorire la cooperazione tra gli operatori del settore ittico e le pubbliche amministrazioni coinvolte e per diffondere la cultura di filiera, contribuendo allo sviluppo economico locale, è istituito il distretto della pesca del tonno del Sulcis-Iglesiente.

2. Fanno parte del distretto della pesca del tonno del Sulcis-Iglesiente i Comuni di Portoscuso, Gonnesa, Iglesias, Buggerru, Carloforte, S. Antioco, Calasetta e Sant'Anna Arresi nonché gli ulteriori enti locali che presentino apposita richiesta di adesione.

3. Sono ammesse a far parte del distretto le imprese del settore primario della pesca del tonno, le imprese del settore secondario di trasformazione e del terziario legati al tonno (commercializzazione, servizi, assistenza tecnica, ricerca scientifica) e le associazioni di categoria.

 

Art. 10
Requisiti di ammissione

1. La Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito, definisce, con proprio atto deliberativo:
a) i requisiti di ammissione degli enti locali che presentino richiesta di adesione ai sensi dell'articolo 9, comma 2;
b) i requisiti di ammissione delle imprese di cui all'articolo 9, comma 3;
c) i requisiti di ammissione e rappresentatività delle associazioni di categoria di cui all'articolo 9, comma 3;
d) le modalità di individuazione dei componenti del comitato del distretto di cui all'articolo 11.

 

Art. 11
Comitato del distretto

1. L'Assessore regionale competente, con proprio decreto, nomina il comitato del distretto composto dai seguenti rappresentanti:
a) due rappresentanti degli enti locali;
b) un rappresentante delle imprese del settore primario della pesca del tonno;
c) un rappresentante delle imprese del settore secondario di trasformazione del tonno;
d) un rappresentante delle imprese del settore terziario del tonno (commercializzazione, servizi, assistenza tecnica, ricerca scientifica).

2. Il comitato del distretto elegge il proprio presidente a maggioranza assoluta dei componenti entro la terza riunione e, comunque, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina di cui al comma 1. Fino all'elezione del presidente il comitato è presieduto dal componente più anziano di età.

3. Il comitato è convocato dal presidente, è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica e ha facoltà di deliberare a maggioranza assoluta degli intervenuti.

4. Il comitato del distretto dura in carica per tre anni.

 

Art. 12
Funzioni del presidente del comitato del distretto

1. Al presidente del comitato del distretto competono le seguenti funzioni:
a) rappresentanza del distretto;
b) convocazione del comitato del distretto;
c) vigilanza sullo stato di attuazione del programma di sviluppo;
d) relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di sviluppo.

 

Art. 13
Compiti del comitato del distretto

1. Al comitato del distretto sono assegnati i seguenti compiti:
a) predisposizione e adozione del programma di sviluppo del distretto del tonno del Sulcis-Iglesiente e promozione della sua attuazione;
b) promozione dell'utilizzo degli strumenti del Fondo europeo della pesca (FEP) e delle risorse regionali, nazionali, comunitarie;
c) espressione di proposte alle istituzioni regionali, nazionali e comunitarie in materia di politica della pesca regionale;
d) organizzazione e realizzazione di procedure di monitoraggio delle diverse fasi di attuazione del programma di sviluppo del distretto;
e) convocazione almeno ogni sei mesi, ovvero ogni qualvolta lo ritenga necessario, dei soggetti che sottoscrivono il programma di sviluppo.

 

Art. 14
Programma di sviluppo

1. Il programma di sviluppo persegue le seguenti finalità:
a) promuovere, valorizzare tutelare e gestire, in maniera sostenibile per la sua salvaguardia la risorsa Tonno rosso mediterraneo (Thunnus thynnus);
b) promuovere la pianificazione e l'integrazione delle attività di pesca ed acquacoltura secondo un'ottica di gestione integrata del territorio;
c) valorizzare il prodotto della pesca locale insistendo su logiche di filiera che, partendo dall'attività di pesca comprendano attività complementari e sinergiche quali l'acquacoltura, la maricoltura, la trasformazione, il confezionamento e la commercializzazione;
d) promuovere la creazione di valore aggiunto di filiera tramite l'allargamento della gamma di prodotto finale, sia ad uso alimentare che non alimentare;
e) promuovere azioni di marketing del territorio e delle sue specificità, facendo leva sulla sostenibilità e tipicità del prodotto ittico del distretto;
f) promuovere la diversificazione dell'attività di pesca tradizionale attraverso l'attivazione di iniziative turistiche, culturali e ricettive;
g) promuovere la collaborazione e l'integrazione con altre imprese del territorio per avviare progetti di sviluppo locale in un'ottica di crescita, di innovazione e di ricerca;
h) promuovere la realizzazione di progetti di ricerca sul tonno rosso.

2. Il programma di sviluppo è realizzato dai soggetti aderenti al distretto che lo sottoscrivono.

 

Capo III
Disciplina delle attività di ittiturismo e pescaturismo

Art. 15
Attività di pescaturismo e ittiturismo

1. Le norme di cui al presente capo III, fatte salve le disposizioni normative vigenti in materia di pesca, disciplinano le attività connesse alla pesca effettuate dall'imprenditore ittico.

2. Si intende per pescaturismo l'attività esercitata dagli imprenditori ittici, singoli o associati, connessa a quella principale di pesca e consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo.

3. Per ittiturismo si intendono le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizio, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse della pesca e dell'acquacoltura e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, svolte attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore, connesse a quella principale di pesca esercitata dagli imprenditori ittici, singoli o associati, nei limiti definiti dall'articolo 18.

 

Art. 16
Albo regionale degli operatori ittituristici
e di pescaturismo

1. Al fine di promuovere specifiche attività di sostegno al settore è istituito, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, l'albo degli operatori di pescaturismo e ittiturismo. L'albo è composto da due sezioni, una per la pescaturismo e una per l'ittiturismo.

2. L'operatore di pescaturismo che ha ottenuto l'autorizzazione di cui al decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293 (Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'articolo 27-bis della L. 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni), ne dà comunicazione, entro trenta giorni dal rilascio, al comune competente per territorio e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, affinché questo provveda a inserirlo nell'apposita sezione dell'albo. Alla comunicazione è allegata copia dell'autorizzazione all'esercizio della pescaturismo.

3. L'operatore di ittiturismo che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 17, ne dà comunicazione, entro trenta giorni dalla presentazione, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, affinché questo provveda ad inserirlo nell'apposita sezione dell'albo. Alla comunicazione è allegata copia della segnalazione certificata di inizio attività.

4. La cancellazione dall'albo è disposta:
a) qualora l'imprenditore non abbia intrapreso l'attività entro un anno dall'iscrizione, fatto salvo che abbia in corso realizzazioni strutturali inerenti l'attività ittituristica o di pescaturismo;
b) per la perdita dei requisiti per l'iscrizione.

5. L'iscrizione nell'albo è negata, ed ove concessa è revocata, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo).

6. La Regione comunica all'interessato, al comune nel cui territorio è ubicata l'attività ittituristica o di pescaturismo e a tutti i soggetti preposti alla vigilanza l'avvenuta iscrizione o cancellazione della stessa dall'albo di cui al comma 1.

 

Art. 17
Esercizio dell'attività di ittiturismo

1. L'operatore ittico che intende avviare l'attività di ittiturismo presenta una SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, al comune territorialmente competente. Alla dichiarazione di inizio attività sono allegati i documenti, anche sotto forma di autocertificazione, individuati dalla direttiva di attuazione di cui all'articolo 20.

2. La SCIA specifica le attività e i relativi limiti di esercizio nonché i periodi di apertura richiesti dal titolare. È possibile, previa comunicazione al comune, sospendere, per limitato tempo, la ricezione degli ospiti nei periodi stabiliti.

3. La segnalazione certificata di inizio attività consente lo svolgimento dell'attività di ittiturismo a tempo indeterminato salvo i casi di adozione da parte del comune di competenza dei provvedimenti previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990, o di provvedimenti di revoca di cui all'articolo 23.

4. Le variazioni delle attività svolte sono preventivamente comunicate al comune e alla Regione.

 

Art. 18
Disciplina delle attività di pescaturismo e di ittiturismo

1. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo, definite nell'articolo 15, sono connesse all'attività principale di pesca quando il tempo lavoro impiegato nell'attività di pesca professionale è superiore a quello impiegato nell'espletamento delle attività accessorie. Per entrambe le attività l'esercizio della pesca professionale deve essere prevalente.

2. L'utilizzo delle risorse aziendali per le attività di ittiturismo risponde ai seguenti criteri:
a) i pasti somministrati sono costituiti da prodotti provenienti dalla propria azienda ittica, anche soggetti a lavorazioni esterne, o provenienti da fornitori iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 19, compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico;
b) le attività sono svolte mediante l'utilizzo di fabbricati, attrezzature o risorse normalmente impiegate per l'attività principale; possono pertanto essere adibiti all'esercizio dell'attività di ittiturismo gli stabili nella disponibilità delle imprese/cooperative di pesca adeguatamente uniformati alle norme igienico-sanitarie previste per la somministrazione di alimenti e bevande.

3. Per l'ospitalità gli operatori di pescaturismo e di ittiturismo possono utilizzare anche le proprie abitazioni.

4. La disposizione di cui al comma 2, lettera a), ha efficacia a decorrere da quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 19
Istituzione dell'elenco regionale dei fornitori delle aziende ittituristiche

1. Al fine di completare l'offerta di prodotti non disponibili nell'azienda ittituristica, è istituito l'elenco regionale dei fornitori delle aziende ittituristiche, costituito dagli imprenditori ittici, dai produttori e dai trasformatori operanti nel territorio regionale che manifestano l'interesse a fornire tali prodotti.

 

Art. 20
Direttiva di attuazione

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, emana una direttiva di attuazione per lo svolgimento delle attività di pescaturismo e ittiturismo.

2. La direttiva di attuazione è approvata previo parere della competente Commissione consiliare, espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

 

Art. 21
Attività di studio, di ricerca e formazione professionale in materia di pescaturismo e ittiturismo

1. La Regione, anche in collaborazione con le organizzazioni, le associazioni di categoria dei pescatori e gli enti locali, promuove azioni di studio e di formazione professionale rivolte agli operatori e ai loro nuclei familiari, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

Art. 22
Obblighi

1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 15:
a) osserva le disposizioni ed i provvedimenti emanati dalla Regione e dalle altre autorità competenti;
b) espone al pubblico le tariffe praticate;
c) esercita le attività consentite nei limiti e nei modi indicati nell'autorizzazione o nella SCIA;
d) da inizio all'attività entro il termine di un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione dandone comunicazione al comune;
e) espone al pubblico l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza;
f) comunica annualmente al comune e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con le modalità e i termini previsti dalle direttive di attuazione di cui all'articolo 20, le tariffe che intende praticare per l'anno in corso e che si impegna a rispettare; in difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente;
g) comunica al comune l'eventuale cessazione dell'attività di cui all'articolo 15 entro trenta giorni dalla stessa.

 

Art. 23
Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Il comune, con provvedimento motivato, sospende l'esercizio dell'attività di ittiturismo per un periodo compreso tra i due e i trenta giorni qualora vengano accertate violazioni a uno degli obblighi di cui all'articolo 22.

2. Il comune dispone con provvedimento motivato la revoca degli effetti autorizzatori della segnalazione certificata di attività qualora l'operatore:
a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;
b) abbia perduto i requisiti di legge;
c) abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, più periodi di sospensione per complessivi novanta giorni.

3. Il provvedimento di revoca è comunicato entro quindici giorni alla Regione al fine dell'aggiornamento dell'albo di cui all'articolo 16 e per l'eventuale recupero dei contributi erogati ai sensi dell'articolo 26.

 

Art. 24
Vigilanza e controlli

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle norme di cui al capo III sono esercitate dai comuni interessati nonché dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.

2. I comuni effettuano controlli periodici e trasmettono annualmente alla Regione una relazione sull'attività di controllo effettuata.

 

Art. 25
Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Chiunque eserciti abusivamente le attività di cui all'articolo 15 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro 2.500 a euro 10.000.

2. Chiunque contravvenga agli obblighi di cui agli articoli 16, commi 2 e 3, 18 comma 2, lettera a) e 22, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro 200 a euro 2.000.

3. Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono triplicate.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate e incamerate dal comune competente per territorio.

 

Art. 26
Contributi

1. Alle imprese singole e associate che esercitano le attività di cui all'articolo 18 si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli aiuti previsti dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 3 (Disposizioni in materia di pesca).

 

Art. 27
Applicazione della legge regionale n. 18 del 1998

1. Per quanto non previsto dal presente capo, all'attività di ittiturismo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo - Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60), e successive modifiche ed integrazioni.

 

Capo IV
Norme per la tutela e la pesca del riccio di mare (Paracentrotus lividus)

Art. 28
Finalità

1. Le norme di cui al presente capo mirano ad assicurare che la pesca del riccio di mare (Paracentrotus lividus) nelle acque prospicienti la Regione Sardegna sia effettuata in misura sostenibile e con modalità che non compromettano il suo sfruttamento futuro e che non si ripercuotano negativamente sugli ecosistemi marini.

 

Art. 29
Disciplina della pesca del riccio di mare

1. La pesca del riccio di mare è consentita:
a) ai pescatori marittimi professionali iscritti nel registro dei pescatori marittimi;
b) ai pescatori professionali subacquei muniti di autorizzazione regionale alla pesca subacquea professionale;
c) ai soggetti che esercitano la pesca sportiva o ricreativa.

2. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo per la pesca e sulla base di appositi studi scientifici che assicurino il rispetto dei principi di pesca sostenibile di cui all'articolo 1, definisce, con proprio decreto:
a) le modalità, gli strumenti e i limiti di esercizio della pesca del riccio di mare da parte dei soggetti di cui al comma 1;
b) la durata del periodo di pesca del riccio di mare, entro il 1° ottobre e il 31 marzo dell'anno successivo;
c) la durata del periodo in cui è consentita la detenzione, il trasporto e la commercializzazione di esemplari di riccio di mare e dei prodotti derivati freschi;
d) la quantità di pescato che può essere prelevata giornalmente da ciascun operatore, fino a un massimo di:
1) 1.200 esemplari per il pescatore subacqueo professionale, elevabile a 2.400 se accompagnato da un assistente a bordo dell'imbarcazione;
2) 1.200 esemplari per il pescatore marittimo professionale;
3) 100 esemplari per il pescatore sportivo;
e) la taglia minima di cattura e di commercializzazione;
f) il numero massimo di pescatori professionali che possono essere autorizzati ad effettuare la pesca del riccio di mare all'interno di ciascun distretto di pesca di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2006;
g) le modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione alla pesca del riccio di mare da parte dei pescatori professionali e i criteri di selezione per il rilascio dell'autorizzazione qualora il numero dei richiedenti per il distretto di pesca sia superiore a quello stabilito ai sensi della lettera f), dando priorità al criterio della residenza;
h) le modalità di monitoraggio delle attività di pesca del riccio di mare da parte dei pescatori professionali.

 

Art. 30
Autorizzazione alla pesca professionale subacquea del riccio di mare

1. I pescatori professionali marittimi e subacquei che intendono effettuare la pesca del riccio di mare presentano all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale apposita richiesta di autorizzazione, indicando i distretti di pesca in cui intendono operare.

2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale procede al rilascio dell'autorizzazione, specificando i distretti di pesca per i quali il richiedente è autorizzato.

3. Qualora le richieste di operare all'interno di un distretto di pesca siano superiori al numero definito nel decreto di cui all'articolo 29, comma 2, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale procede alla predisposizione di un'apposita graduatoria di merito, formulata in applicazione dei criteri individuati nel medesimo decreto, in base alla quale autorizza ad esercitare la pesca dei ricci di mare nel distretti di pesca un numero di operatori pari al numero massimo programmato.

4. L'autorizzazione alla pesca professionale del riccio di mare ha durata annuale.

 

Art. 31
Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni emanate dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e h) e l'esercizio dell'attività di pesca professionale dei ricci di mare in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 30 o in un distretti di pesca non autorizzato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 e con le sanzioni amministrative accessorie di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e agricoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96).

 

Art. 32
Efficacia delle disposizioni

1. Le disposizioni di cui al presente capo hanno efficacia a decorrere da sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Capo V
Disposizioni comuni

Art. 33
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 34
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).