CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURATESTO UNIFICATO N. 1-7/NAZ/A
Modifica dell'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) concernente la composizione del Consiglio regionaleApprovato dalla Prima Commissione nella seduta del 6 settembre 2011
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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai consiglieri
PITTALIS, Presidente e relatore - AGUS, Vice Presidente - STERI, Segretario - GRECO, Segretario - CAMPUS - COSSA - CUCCUREDDU - PITEA - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - SORU - TOCCO
pervenuta il 13 settembre 2011
La Prima Commissione, nella seduta del 30 marzo 2011, ha stabilito di unificare i testi delle proposte di legge n. 1/naz, n. 7/naz e n. 9/naz. Nella medesima seduta ha concluso la discussione generale sulle medesime proposte di legge. Nella seduta antimeridiana del 6 settembre 2011 la Commissione, con la sola astensione del rappresentante del Gruppo Misto, ha licenziato il presente testo, stabilendo di stralciare la proposta di legge n. 9/naz al fine di affrontare in separata sede gli argomenti in essa contenuti e di concentrare l'attenzione sul tema della riduzione del numero dei componenti il Consiglio regionale della Sardegna.
Il testo licenziato dalla Commissione, composto da un solo articolo, mira a modificare l'articolo 16 dello Statuto speciale della Sardegna riducendo da ottanta a cinquanta i componenti del Consiglio regionale sardo. Rispetto alle proposte contenute nei testi presentati, nei quali si prevedeva una riduzione da ottanta a sessanta del numero dei consiglieri, la scelta della Commissione è stata quella di convergere su una riduzione più consistente.
Il testo proposto dalla Commissione ha trovato il consenso di tutte le forze politiche e ha tenuto conto del contributo della Giunta, presentatrice di una proposta (la proposta di legge n. 10/naz) che non è stata esaminata contestualmente al testo unificato per motivi di carattere procedurale.
La posizione assunta dalla Commissione, in linea con le politiche di riduzione delle spese pubbliche dettate dalle istituzioni internazionali, comunitarie e nazionali per far fronte all'attuale crisi economica, intende contemperare l'esigenza di contenere i costi della politica con l'esigenza di non compromettere la rappresentatività dei differenti territori regionali. Attraverso una scelta autonoma e responsabile, il testo approvato dalla Commissione propone una autoriduzione nella composizione del Consiglio regionale in linea con le tendenze attuali di sobrietà e snellezza degli organi istituzionali. Allo stesso tempo salvaguarda l'importante ruolo dell'istituzione regionale quale sviluppato nel corso della storia autonomistica a presidio della rappresentatività e democraticità della realtà regionale.
La Commissione confida nella approvazione in tempi rapidi per inserirsi positivamente nell'attuale fase della politica nazionale e pervenire alla modifica dello Statuto.
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TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Modifica dell'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) concernente la composizione del Consiglio regionale
Art. 1
Modifiche all'articolo 16 della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 31. Nell'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), la parola "ottanta" è sostituita dalla parola "cinquanta".