CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURARISOLUZIONE N. 46
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RISOLUZIONE della Settima Commissione permanente (Sanità, Igiene pubblica, Medicina sociale, Edilizia ospedaliera, Servizi sanitari e sociali, Assistenza, Igiene veterinaria, Personale delle UU.SS.LL.) sulla mancanza, in ambito sanitario, di un sistema di gestione sinistri centralizzato a livello regionale.
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La Settima Commissione permanente del Consiglio regionale,
PREMESSO che:
si va sempre più aggravando la problematica di garantire la “assicurabilità" delle organizzazioni sanitarie sul mercato assicurativo;
l’attuale quadro normativo presenta aspetti di particolare complessità in materia di responsabilità delle strutture sanitarie e dei dipendenti, soprattutto sotto il profilo della gestione del rischio clinico e dell’obbligo di copertura assicurativa che l'ente garantisce ai dipendenti, in forza del CCNL del settore sanità vigente per l'area medica e veterinaria, di mediazione obbligatoria e di copertura assicurativa del professionista sanitario;CONSIDERATO che:
diverse Regioni hanno già strutturato sistemi specifici relativamente alla copertura assicurativa in ambito sanitario;
l’ultima apprezzabile analisi della situazione in Italia è contenuta nel " Rapporto fra mondo sanitario e mondo assicurativo: gestione diretta dei sinistri VS copertura assicurativa "(I modelli regionali di gestione sinistri polizze: l'indagine Agenas) – Arezzo 21 novembre 2012;
da tale indagine risulta che Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano hanno dichiarato di avere un sistema in fase iniziale o non dispongono di un sistema di gestione sinistri a livello regionale;
per quanto riguarda la Sardegna non è previsto il ricorso a polizze assicurative per la copertura del rischio RCT/O su base regionale mentre si registrano onerose esperienze in fase iniziale di "autoassicurazione" da parte di alcune Aziende Sanitarie;VALUTATO che per quanto premesso e considerato, si rende necessario che la Regione si faccia sollecitamente parte attiva per la strutturazione di un sistema omogeneo adeguato ai tempi, al contesto normativo, al mutato clima culturale, alla reale situazione della gestione del rischio clinico, ai dati allarmanti sull’incremento costante dei contenziosi medico-legali, che garantisca alla medesima regione, alle Aziende Sanitarie e ai professionisti che in esse operano, nonché agli stessi utenti fruitori delle prestazioni assistenziali, un efficace controllo non soltanto del rischio nell'ottica di una piena serenità dell’operatore responsabile ma anche del miglioramento continuo della qualità delle prestazioni;
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE E , IN PARTICOLARE,
L’ASSESSORE DELL’IGIENE, SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE:a intraprendere con procedura d’urgenza un approccio sistemico sulla problematica della gestione del rischio (in particolare di quello clinico) per strutturare un proprio sistema omogeneo di copertura assicurativa della responsabilità professionale in campo sanitario, facendo confluire tutte le richieste di indennizzo pervenute alle Aziende Sanitarie presso un unico Ufficio centrale allocato presso l’Assessorato della Sanità che le gestisca unitariamente;
alla definizione di una precisa casistica di copertura del sinistro assicurativo suddivisa in base all'importo del risarcimento, ossia:
a) sinistri che prevedono risarcimenti fino a un valore predeterminato, compreso fra i 250.000 e i 500.000 euro, quantificandoli secondo le statistiche di riferimento delle singole Aziende Sanitarie. Tali sinistri dovranno essere gestiti e liquidati tramite un apposito fondo regionale opportunamente costituito per la gestione e il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale sanitaria;
b) sinistri di maggiore gravità il cui indennizzo è presumibile che superi la soglia del valore di cui al precedente punto a) e comprensivo dei cosiddetti “eventi catastrofali” per i quali ultimi dovrà essere prevista un’adeguata copertura assicurativa acquisita attraverso un’appropriata gara d'appalto con l’assistenza di un broker.
c) prevedere apposite polizze assicurative per la responsabilità professionale dei sanitari,dipendenti delle Aziende sanitarie regionali, derivanti da colpa grave a copertura del rischio di rivalsa in caso di accertata responsabilità dell’operatore. Nel senso che Regione, o le Compagnie assicurative selezionate, metteranno a disposizione degli operatori sanitari interessati un ventaglio di offerte di copertura di danni derivanti da colpa grave e alle quali il dipendente può aderire autonomamente e con oneri a proprio carico. A tali offerte la Regione dovrà garantire la massima pubblicità (siti web e intranet) e l’assoluta parità di trattamento a tutte le Compagnie regolarmente abilitate in Italia oltre alla rispondenza delle compagnie offerenti del possesso dei requisiti previsti dai vigenti CCNL.------------------------------------
La risoluzione è stata approvata a maggioranza nella seduta del 14 novembre 2013.