CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURARISOLUZIONE N. 42
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RISOLUZIONE della Prima Commissione permanente (Autonomia, Ordinamento regionale, Rapporti con lo Stato, Riforma dello Stato, Enti locali, Organizzazione regionale degli enti e del personale, Polizia locale e rurale, Partecipazione popolare) sulla delimitazione delle zone franche e sulla necessità di attuare in Sardegna forme di fiscalità di vantaggio.
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La Prima Commissione permanente del Consiglio regionale,
VISTI l’articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna il quale prevede l’istituzione dei punti franchi in Sardegna e il decreto legislativo n. 75/98 recante le relative norme di attuazione;
CONSIDERATO che l’articolo 1 del sopraccitato decreto legislativo dispone, in coerenza con la normativa comunitaria, l’istituzione di zone franche nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili demandando la delimitazione territoriale delle zone franche e la determinazione di ogni altra disposizione necessaria per la loro operatività all’emanazione di separati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta della Regione;
VISTO il d.p.c.m. 7 giugno 2001 che, nel delimitare la zona franca di Cagliari, autorizza lo svolgimento all’interno della stessa di “qualsiasi attività di natura industriale o commerciale o di prestazione di servizi così come previsto dalle disposizioni del Codice doganale comunitario e dalle relative norme di applicazione, dalle quali restano disciplinate le operazioni di introduzioni, deposito, manipolazione, esportazione e riesportazione delle merci”;
CONSTATATO che, al momento, risulta delimitata la sola zona franca di Cagliari;
RITENUTO che l’attuazione delle zone franche, ove ricomprendente anche le aree industriali funzionalmente collegate o collegabili, sarebbe idonea a produrre indubbi vantaggi alle attività di natura industriale, commerciale e di prestazione di servizi con evidenti ricadute sul piano sociale e occupazionale;
CONSIDERATO, tuttavia, che al fine di imprimere una svolta nello sviluppo economico e sociale dell’Isola, alle esenzioni doganali, oggi limitate ai soli scambi con i paesi extraeuropei, dovrebbe accompagnarsi anche la previsione di misure di agevolazione fiscale sì da favorire la nascita di nuove imprese e lo sviluppo di quelle esistenti;
TENUTO CONTO che la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», art. 7, nel dettare i principi e i criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, riconosce alle regioni ordinarie, in relazione ai tributi propri derivati istituiti e regolati da leggi statali il cui gettito è attribuito alle regioni, la possibilità di modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; che precisamente il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), attribuisce alle Regioni ordinarie la potestà di aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF nonché di ridurre le aliquote IRAP fino ad azzerarle concedendo la possibilità di disporre deduzioni dalla base imponibile;
CONSIDERATE inoltre le recenti modifiche apportate ai regimi finanziari del Trentino-Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia, le quali attribuiscono a tali enti territoriali la potestà, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, di modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale;
RITENUTO pertanto che occorra ampliare l’autonomia tributaria della Regione verso lo Stato assicurando alla Sardegna la potestà di modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni su tutti i tributi statali il cui gettito sia devoluto alla Regione;
CONSIDERATI inoltre i presupposti normativi (art. 174 del Trattato di Lisbona) e gli orientamenti giurisprudenziali elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (per tutte, Corte di giustizia C – 88/03 del 6 settembre 2006, “Azzorre”) in tema di fiscalità territoriale agevolata;
RILEVATA a tale riguardo la necessità di negoziare con la Commissione europea un pacchetto di misure volte a compensare gli svantaggi legati all’insularità che preveda condizioni specifiche per l’applicazione delle disposizioni europee in materia di fiscalità agevolata, aiuti di Stato e accesso ai fondi strutturali,
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
- a formulare senza indugio al Governo, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 75/98, una proposta di delimitazione delle zone franche di Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax, valutando l’opportunità che, in sede di perimetrazione, si ricomprendano anche le zone e le aree industriali interne ricomprese nel raggio di 120 chilometri dai porti stessi;
- a formulare senza indugio al Governo, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione e del Titolo III dello Statuto speciale per la Sardegna, una proposta di attribuzione alla Regione della potestà di modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni su tutti i tributi erariali il cui gettito sia devoluto alla Regione e agli Enti locali della Sardegna;
- a formulare senza indugio al Governo, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione e del Titolo III dello Statuto speciale per la Sardegna, un pacchetto di misure, da notificare alla Commissione europea, volte a compensare gli svantaggi legati all’insularità che preveda condizioni specifiche per l’applicazione delle disposizioni europee in materia di fiscalità agevolata, aiuti di Stato e accesso ai fondi strutturali.------------------------------------
La risoluzione è stata approvata all’unanimità nella seduta antimeridiana del 31 ottobre 2012.