CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

RISOLUZIONE N. 39

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RISOLUZIONE della Seconda Commissione permanente (Politiche comunitarie, adeguamento dell’ordinamento regionale agli atti normativi comunitari, apporti con la C.E., cooperazione internazionale, Diritti civili, emigrazione e immigrazione, etnie, informazione) e della Ottava Commissione permanente (Diritto allo studio, Scuole Materne, Edilizia scolastica, Cultura, Musei, Biblioteche e Archivi storici, Sport e spettacolo, Ricerca scientifica, Formazione professionale) sulla necessità di abrogare, in sede di conversione, il comma 16 dell’articolo 14 del decreto legge n. 95 del 2012 (Spending review) al fine di evitare un ridimensionamento delle autonomie scolastiche in Sardegna.

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Le Commissioni permanenti Seconda e Ottava del Consiglio regionale,

VISTO l'articolo 19, comma 4, del decreto legge n. 98/2011, (convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011) così come modificato dalla L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) che ha previsto, come criterio per l’organizzazione della rete scolastica e il relativo dimensionamento, l'aggregazione della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado in istituti comprensivi, stabilendo che questi ultimi possono acquisire l'autonomia solo se costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;

TENUTO CONTO che, a seguito dei ricorsi proposti da diverse regioni italiane, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del suddetto articolo 19, comma 4, del decreto legge n. 98/2011, stabilendo che tale disposizione statale, nella misura in cui prevede l’aggregazione degli istituti comprensivi e fissa la soglia rigida dei 1000 alunni, “si risolve in un intervento di dettaglio, da parte dello Stato, in una sfera che, viceversa, deve rimanere affidata alla competenza regionale”;

VISTO l’articolo 19, comma 5, del citato decreto legge n. 98/2011 che stabilisce la soglia numerica necessaria per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche di un dirigente prevedendo che “alle autonomie scolastiche possano essere assegnati dirigenti con incarico a tempo indeterminato solo se costituite con un numero di alunni pari o superiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”;

VISTO l’articolo 14, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (Spending review) che stabilisce che “ai fini dell’applicazione dei parametri previsti dall’articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio, n. 111, e dall’articolo 4, comma 69 della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera”;

CONSIDERATO che la previsione legislativa contenuta nel suddetto D.L. n. 95/2012, nel fornire l’interpretazione autentica sui criteri per l’individuazione delle “aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”, alle quali applicare la deroga al criterio generale per l’assegnazione dei dirigenti scolatici, rende di fatto inapplicabile la deroga alla Sardegna in quanto quella sarda non può essere considerata “una minoranza di lingua madre straniera”;

CONSIDERATO che il criterio per l’assegnazione dei dirigenti alle autonomie scolastiche, alla luce dell’interpretazione fornita dall’articolo 14, comma 16, del decreto legge n. 95/2012, riporta di fatto la base di calcolo a 600 alunni, mentre sin’ora la soglia è stata quella dei 400 alunni, in quanto area geografica caratterizzata da specificità linguistiche e quindi tutelata dalla Costituzione, dalla Convenzione quadro delle minoranze nazionali, dalla Carta europea delle lingue minoritarie e regionali in corso di ratifica e soprattutto dalla legge n. 482 del 1999 che la riconosce il sardo e il catalano a tutti gli effetti minoranze linguistiche;

RITENUTO che in sede di conversione del decreto legge n. 95/2012 vada necessariamente eliminato il riferimento contenuto nel comma 16 dell’articolo 14 alla “minoranza di lingua madre straniera” ripristinando l’interpretazione originaria di tale disposizione e quindi consentendo l’applicazione della deroga prevista dall’articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 a tutte le minoranze linguistiche storiche tutelate dalla legge n. 482/99, tra cui il sardo e il catalano;

CONSIDERATO che gli interventi previsti dal decreto sulla spending review vengono qualificati dal Governo come misure di “revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;

VALUTATO che il ripristino della soglia dei 600 alunni, e quindi il ridimensionamento delle autonomie scolastiche in Sardegna, potrebbe avere delle gravi ripercussioni sulle autonomie scolastiche regionali in termini di minori servizi ai cittadini, di rischio di cancellazione di posti di lavoro nelle scuole sarde e di presidio del territorio in considerazione dell’importante ruolo che queste ultime rivestono nel tessuto socio economico regionale;

INVITA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E TUTTI I PARLAMENTARI SARDI

a proporre in sede di conversione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” gli opportuni correttivi all’articolo 14, comma 16, affinchè vada necessariamente eliminato il riferimento alla “minoranza di lingua madre straniera” ripristinando ’interpretazione originaria di tale disposizione che consentiva, anche alla Regione Sardegna, l’applicazione della deroga prevista dal comma 5 anche alle altre minoranze linguistiche storiche tutelate dalla legge n. 482/99, tra le quali sono ricomprese il catalano e il sardo.

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La presente risoluzione è stata approvata all’unanimità nella seduta congiunta del 19 luglio 2012.