CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

RISOLUZIONE N. 37

***************

RISOLUZIONE della Seconda Commissione permanente (Politiche comunitarie, adeguamento dell’ordinamento regionale agli atti normativi comunitari, apporti con la C.E., cooperazione internazionale, Diritti civili, emigrazione e immigrazione, etnie, informazione) sulle mancate convenzioni tra la Regione e l’AGCOM relative all’esercizio da parte del CORECOM delle funzioni delegate in materia di comunicazioni. 

***************

La Seconda Commissione permanente del Consiglio regionale,

RICORDATO che la legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione autonoma della Sardegna) al comma 3 dell’articolo 4 subordina l’esercizio, da parte del CORECOM, delle funzioni delegate dall’Autorità per le garanzie sulle comunicazioni alla stipulazione di apposite convenzioni tra il Presidente dell’AGCOM, il Presidente della Regione, d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale, e il Presidente del CORECOM;

CONSIDERATO che la mancanza di tali convenzioni impedisce al CORECOM di esercitare le funzioni inerenti al tentativo obbligatorio di conciliazione preventiva delle controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazione e la vigilanza sul rispetto dei diritti dei minori nel settore radiotelevisivo, nonché la vigilanza sulle pubblicazioni dei sondaggi e sul diritto di rettifica;

RITENUTO che le conciliazioni rappresentino un importante strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di telecomunicazioni, in quanto permettono un iter rapido e totalmente gratuito per gli utenti;

PRESO ATTO che la conciliazione in materia di telecomunicazioni costituisce, già dal 2002, adempimento obbligatorio, a pena di inammissibilità dell’azione in sede giurisdizionale, e che rientra nella più ampia tutela del consumatore che trova fondamento nella Raccomandazione CE 2001/3010/CE;

VALUTATO che tale situazione determina di fatto una grave penalizzazione per i cittadini sardi che, unici in tutta Italia, sono costretti a rivolgersi per il tentativo obbligatorio di conciliazione preventiva, fino a che la funzione di cui trattasi non verrà delegata al CORECOM (delega di primo livello), alle Camere di Commercio territorialmente competenti o alle Camere di Conciliazione, entrambe onerose per gli utenti, mentre per la definizione delle controversie, qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione non sia andato a buon fine, in mancanza della delega di secondo livello al CORECOM, la parte interessata deve rivolgersi all’AGCOM vanificando anche in questo caso il vantaggio della gratuità della procedura con una evidente violazione del principio di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione) e del diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione);

RITENUTA altresì di fondamentale rilevanza la delega al CORECOM sulla vigilanza sui programmi televisivi nell’ambito della tutela dei minori e tenuto altresì conto che la nostra regione è l’unica in Italia a non esercitare questa importante funzione di monitoraggio e controllo;

SENTITO in audizione, nella seduta del 10 luglio 2012, il CORECOM che ha evidenziato le gravi conseguenze dovute all’impossibilità di esercitare le funzioni delegate;

PRESO ATTO che il CORECOM Sardegna è stato istituito, ultimo in Italia, nel febbraio del 2011, ed è ad oggi l’unico in Italia privo di deleghe,

INVITA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

a porre in essere le necessarie iniziative affinché si possa procedere con la massima urgenza alla stipula delle convenzioni tra la Regione e l’AGCOM, consentendo in tal modo al CORECOM di svolgere le funzioni delegate in materia di comunicazioni, al fine di permettere alla nostra Regione di recuperare, nell’interesse della collettività, il divario che la separa dal resto dell’Italia.

------------------------------------

La presente risoluzione è stata approvata all’unanimità nella seduta del 10 luglio 2012.