CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

RISOLUZIONE N. 36

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RISOLUZIONE della Ottava Commissione permanente (Diritto allo studio, Scuole Materne, Edilizia scolastica, Cultura, Musei, Biblioteche e Archivi storici, Sport e spettacolo, Ricerca scientifica, Formazione professionale) sui crediti delle agenzie di formazione professionale nei confronti della Regione autonoma della Sardegna e sull’ammissibilità di ricorso al Fondo Regionale di Garanzia istituito presso la SFIRS. 

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L’Ottava Commissione permanente del Consiglio regionale,

PREMESSO che in data 3 maggio 2012 l’associazione CO.RE.FORM Sardegna ha esposto in audizione il problema dei crediti delle agenzie formative nei confronti della Regione autonoma della Sardegna, a oggi inevasi nonostante l’esistenza di titoli liquidi ed esigibili da diversi mesi a questa parte, con conseguente rischio di paralisi e di interruzione delle attività assegnate alle Agenzie medesime dalla stessa Regione;

PREMESSO che contestualmente la Commissione ha audito la SFIRS nella persona del Presidente, il quale ha prospettato come soluzione nell’immediato (stanti i vincoli imposti dal patto di stabilità che impediscono di fatto alla Regione l’adempimento in termini) il ricorso al fondo regionale di garanzia per le PMI della Sardegna, di cui al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 e successive modifiche e di cui al P.O FERS 2007-2013 – Linea di attività A – Obiettivo operativo 6.2.2 Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese;

VISTO l’articolo 1 dell’Allegato 1 al Regolamento (Ce) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) che testualmente individua come soggetti beneficiari “ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica”;

VISTO l’articolo 2 del Regolamento regionale di attuazione del Fondo regionale di garanzia approvato dall’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio (Centro regionale di programmazione) con determinazione n. 4217/764 del 10 giugno 2010, ai sensi del quale:
“1. Possono beneficiare dell’intervento del Fondo solo le PMI che:
a) abbiano almeno una sede operativa nel territorio della Regione autonoma della Sardegna;
b) siano in possesso dei parametri dimensionali indicati nell’allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008 e di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e s.m.i., relativo alla definizione delle micro, piccole e medie imprese;
c) non rientrino nella definizione di imprese in difficoltà secondo gli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U.C.E. C/244/2 del 1.10.2004);
d) siano iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
e) siano condotte da imprenditori agricoli professionali (IAP) e iscritte all’albo regionale degli IAP, qualora siano imprese agricole;
f) risultino iscritte all’albo delle imprese artigiane, qualora siano imprese artigiane;
g) siano in regola con i versamenti relativi ad imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali.
2. In presenza di:
- protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
- revoche per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari,
dovranno essere esplicitati gli elementi sulla base dei quali il garante o l’istituto finanziatore ritenga sussistano le condizioni per l’affidamento dell’impresa.”

CONSIDERATO che le associazioni che esercitano attività economica in possesso delle caratteristiche che definiscono le PMI, così come specificate nell’allegato I del Regolamento (CE) n.800/2008, e dei requisiti previsti nelle DDAA e nel Regolamento del Fondo, possono accedere ai benefici del Fondo;

CONSIDERATO altresì che per la definizione di attività economica, in merito agli Enti di tipo associativo l’articolo 148 del TUIR specifica che “si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto”;

PRESO ATTO che il Centro Regionale di Programmazione, interpellato sul punto dalla SFIRS, ha ribadito che:
- le attività svolte devono essere previste nello statuto ed essere subordinate a una verifica di effettività desumibile dalle dichiarazioni fiscali relative all'attività economica (IVA e redditi) e dalla comunicazione in CCIAA;
- è indispensabile la dimostrazione di tenere una contabilità separata per le attività economiche (considerato che le agenzie formative in oggetto fornendo prestazioni a favore della PA operano senza fine di lucro e ciò esclude a priori che vi si svolga attività economica);
- le agenzie formative destinatarie a diverso titolo di contributi pubblici devono fornire una dichiarazione delle agevolazioni ricevute a qualunque titolo nei tre anni precedenti, che, secondo il principio di cautela, andrebbero considerate (in assenza di disposizioni contrarie) ai fini del cumulo con il de minimis.
- pertanto andrà fatta una valutazione “caso per caso” delle agenzie meritevoli del beneficio, per le quali andrebbe impostato un intervento ad hoc.

RITENUTO dunque che le suddette Agenzie di formazione professionale, ove possiedano i predetti requisiti, potrebbero avere accesso al Fondo regionale di garanzia;

CONSIDERATO tuttavia il ricorso al Fondo regionale di garanzia come soluzione meramente transitoria, poiché ci si auspica che il problema non si ripeta per le annualità a venire,

INVITA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE

a. a sostenere la suddetta interpretazione normativa e a provvedere, per il prossimo futuro ad adempiere, nei termini di legge, ai propri oneri finanziari in favore delle Agenzie di formazione professionale;
b. a stabilire a tal fine la calendarizzazione dei pagamenti dei crediti delle Agenzie formative, stabilendo con precisione e certezza la data in cui questi debbano essere assolti;
c. a promuovere una politica di individuazione dei crediti delle Agenzie formative al fine di renderli liquidi ed esigibili, nella prospettiva di eventuali cessioni degli stessi alla SFIRS.

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La risoluzione è stata approvata all’unanimità nella seduta antimeridiana del 22 maggio 2012.