CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

RISOLUZIONE N. 32

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RISOLUZIONE della Prima Commissione permanente (Autonomia, Ordinamento regionale, Rapporti con lo Stato, Riforma dello Stato, Enti locali, Organizzazione regionale degli enti e del personale, Polizia locale e rurale, Partecipazione popolare) sull’applicazione della legge regionale n. 16/2011, articolo 6, commi 1 e 2. 

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La Prima Commissione permanente del Consiglio regionale,

PREMESSO che:

- la legge regionale n. 16/2011 (Norme in materia di organizzazione e personale), pubblicata nel B.U. Sardegna 13 agosto 2011, n. 24, all’articolo 6 comma 1, rubricato “Disposizioni sul superamento del precariato” prevede che “entro il 30 marzo di ogni anno l'Assessore del personale, affari generali e riforma della Regione presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sull'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2009, nell'Amministrazione regionale, negli enti e nelle agenzie regionali. Al fine di verificare il rispetto del limite massimo del 3 per cento previsto al citato comma 1, la relazione prende in considerazioni tutte le forme di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche, ivi compresa quella interinale, alle quali fa riferimento la citata disposizione. Per l'anno 2011 tale relazione è presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge”;

- con nota n. 1976/GAB del 23 settembre 2011, l’Assessore del personale, affari generali e riforma della Regione ha trasmesso alla Prima Commissione permanente un prospetto che dà conto dei rapporti di lavoro in essere presso l’Amministrazione, enti ed agenzie regionali, nelle forme indicate nella medesima norma. L’Assessorato, con la direttiva n. 21084 del 29 luglio 2011, ha disposto, in attesa degli esiti della verifica e nelle more dell’adozione di apposita direttiva della Giunta, il blocco del ricorso al lavoro flessibile o atipico (peraltro già ridotto nel 2011 per effetto delle limitazioni imposte dal Decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 133/2010). Pertanto, su questa base è stato disposto il blocco immediato di tutti i rinnovi contrattuali e dell’accensione di nuovi contratti a qualsiasi titolo stipulati;

- successivamente, con riferimento al problema delle proroghe dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dei soggetti che hanno maturato i requisiti per essere inseriti nelle procedure di stabilizzazione a norma del comma 7 dell’articolo 3 della L.R. n. 3 del 2009, l’Assessore degli affari generali, con direttiva n. 23272 dell’8 settembre 2011, ha specificato che la proroga di tali contratti deve ritenersi ammessa in via prioritaria; ma nel limite del 3% contenuto nell’articolo 3 della L.R. n. 3/2009;

- successivamente, con la direttiva n. 27411 del 25 ottobre 2011, l’Assessore degli affari generali, nel confermare che gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa attivati con soggetti aventi i requisiti per partecipare alle procedure di stabilizzazione concorrono alla composizione del contingente di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2009, in considerazione del fatto che le relative proroghe sono previste da una norma speciale (il comma 7 dell’articolo 3 citato) che come tale prevale sulla norma generale, ha provveduto alla rimozione del blocco esclusivamente per i contratti di collaborazione e continuativa che hanno i requisiti per partecipare alle procedure di stabilizzazione;

CONSIDERATO che

- la deliberazione della Giunta regionale n. 20/12 del 26 aprile 2011, avente ad oggetto “Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). Integrazione Delib.G.R. n. 13/10 del 15.3.2011”, con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 9 comma 28 del D.L. n. 78, in ordine alla provenienza delle risorse utilizzate per i contratti di lavoro in questione da considerare per la quantificazione della spesa ha precisato che “le risorse possono consistere: 1) in fondi propri della Regione; 2) in finanziamenti aggiuntivi trasferiti da altri soggetti pubblici o privati (Stato, Unione europea o altri soggetti), per la realizzazione di specifici programmi o progetti. Si ritiene che, ai fini dell’applicazione della norma in questione, abbia rilievo esclusivamente la spesa sostenuta (quella impegnata) per i contratti i cui oneri vengono coperti, integralmente o a titolo di cofinanziamento, con le risorse di cui al punto 1). In tal senso si è espressa la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con la deliberazione del 10.2.2011 nonché la Corte dei Conti in sede di controllo (deliberazione Sezioni riunite n. 7/2011)”;

- l’interpretazione dell’articolo 6 comma 1 della L.R. n. 16 del 2011 data dall’Assessorato degli affari generali determina l’impossibilità di procedere alla stipula dei contratti sia per la prosecuzione dell’attività di assistenza tecnica che per il monitoraggio degli interventi Por, progetti comunitari e FAS (APQ) che pure vengono finanziati con fondi statali e comunitari, causando gravi disservizi all’amministrazione regionale soprattutto per quanto riguarda la spendita delle risorse comunitarie nonché per la prosecuzione dei contratti delle figure professionali in via di stabilizzazione;

RITENUTO che

- sul comma 1 dell’articolo 6 della Legge Regionale n. 16/2011 occorre che l’Assessore del personale, affari generali e riforma della Regione riformuli i contenuti delle direttive n. 21084 del 29 luglio 2011, n. 23272 dell’8 settembre 2011 e n. 27411 del 25 ottobre 2011, per riportare l’applicazione della norma all’interpretazione corretta dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 3/2009;

- che, pertanto, l’Assessore del personale, affari generali e riforma della Regione debba attenersi ad un’interpretazione della norma, così come di seguito riportato: “La disposizione prevista all’articolo 3 comma 1 della legge regionale n.3 del 2009 non deve intendersi riferita al rispetto del limite del 3% per quanto concerne gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e le altre forme di lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili e atipiche attivate con soggetti aventi i requisiti per partecipare alle procedure di stabilizzazione; inoltre la stessa non è riferibile alla stipula dei contratti sia per la prosecuzione dell’attività di assistenza tecnica che per il monitoraggio degli interventi Por, progetti comunitari e FAS (APQ) che vengono finanziati con fondi statali e comunitari;

INVITA

l’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione ad attenersi a un’in-terpretazione della norma, così come sopra riportata.

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La presente risoluzione è stata approvata all’unanimità nella seduta del 15 dicembre 2011.