CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

RISOLUZIONE N. 30

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RISOLUZIONE della Seconda Commissione permanente (Politiche comunitarie, adeguamento dell’ordinamento regionale agli atti normativi comunitari, apporti con la C.E., cooperazione internazionale, Diritti civili, emigrazione e immigrazione, etnie, informazione) e della Quinta Commissione permanente (Agricoltura, Forestazione produttiva, Bonifica, Acquacoltura, Caccia e pesca, Pesca industriale e marittima, Alimentazione, Tutela dell'ambiente, Forestazione ambientale, Recupero ambientale, parchi e riserve naturali, Difesa del suolo) in seduta congiunta sulle proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recanti il Quadro legislativo della Politica Agricola Comune (PAC) per il periodo 2014-2020

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La Seconda Commissione permanente e la Quinta Commissione permanente del Consiglio regionale,

VISTO l’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea che stabilisce che l'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità;

VISTO il Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità che coinvolge le Assemblee legislative regionali nel controllo del rispetto del principio di sussidiarietà attraverso la trasmissione di un parere motivato ai rispettivi Parlamenti nazionali nell’ambito della procedura di “allerta precoce”, cd. “early warning system”;

VISTI gli articoli 4 e 5 della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Autonoma della Sardegna) che prevedono la partecipazione da parte del Consiglio regionale alla formazione degli atti dell'Unione europea e la verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

VISTA la proposta di quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020 COM (2011) 500 del 29/6/2011 che individua il budget assegnato alla PAC;

VISTO il pacchetto di proposte di regolamento recante il Quadro legislativo della Politica Agricola Comune (PAC) per il periodo 2014-2020, in particolare:
- la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune - COM(2011) 625 definitivo del 17 ottobre 2011;
- la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) – COM(2011) 626 definitivo del 17 ottobre 2011;
- la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - COM(2011) 627 definitivo del 17 ottobre 2011;
- la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune – COM(2011) 628 definitivo del 17 ottobre 2011;
- la Proposta di Regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli– COM(2011) 629 definitivo del 17 ottobre 2011;
- la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 - COM(2011) 630 definitivo del 18 ottobre 2011;
- la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori – COM(2011) 631 definitivo del 18 ottobre 2011;

VALUTATA la portata della proposta di riforma della PAC in discussione orientata a una graduale convergenza, attraverso la redistribuzione dei pagamenti diretti e il progressivo azzeramento dei titoli storici e a una maggiore attenzione alla tutela dell’ambiente e alla biodiversità;

VALUTATO anche il particolare momento di crisi economica che spiega i suoi effetti nel settore dell’agricoltura esponendo gli agricoltori ai rischi della volatilità dei prezzi in un mercato globale sempre più instabile e, al contempo, caratterizzato da un numero crescente di concorrenti e articolato su realtà produttive fortemente diversificate;

CONSIDERATA l’importanza, per la sopravvivenza del settore agricolo sardo, dei finanziamenti dell’Unione Europea che possono costituire l’occasione per superare gli ormai cronici problemi strutturali del settore;

TENUTO CONTO delle valutazioni e osservazioni emerse nel corso dell’audizione del 30 novembre scorso con le associazioni di categoria (C.I.A., COPAGRI, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP, AGCI, UNICOOP, UNCI);

ESAMINATO il Pacchetto legislativo relativo alla Politica Agricola Comune (PAC) per il periodo 2014-2020 con particolare riguardo alle misure contenute nella “Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune” COM (2011) 625 e nella “Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) COM (2011) 627”;

RITENUTO di dover esprimere la propria posizione in merito, al fine di rappresentare gli interessi della Sardegna in ragione delle connesse ricadute sul settore agricolo della Regione;

FORMULANO LE SEGUENTI OSSERVAZIONI

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune COM (2011) 625;

e

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) COM (2011) 627:

  1. Processo di convergenza del livello dei pagamenti diretti e redistribuzione del sostegno finanziario fra gli Stati membri – articolo 25, proposta di regolamento COM (2011) 625.

Si condivide la necessità di utilizzare le risorse della PAC, finalizzate a dare un sostegno diretto al reddito degli agricoltori, in maniera più equa, attraverso un processo di convergenza che porti ad una distribuzione più uniforme delle risorse del bilancio europeo destinate all’agricoltura.
Si ritiene, però, che il meccanismo di finanziamento di tale processo di convergenza, che grava sul budget italiano nella misura del 6% e che si aggiunge ad una riduzione delle risorse complessive previste dal QFP di circa il 12 % a prezzi costanti, penalizzi in maniera eccessiva l’Italia e, conseguentemente, l’agricoltura italiana.

  1. Redistribuzione del massimale fra le regioni – articolo 20, proposta di regolamento COM (2011) 625.

In linea con l’obiettivo redistributivo sopra richiamato, si concorda con la proposta di regolamento nella parte in cui prevede di transitare verso un sistema di premi basato sulle superfici ammissibili con massimale nazionale che porti a un graduale superamento dei valori di riferimento storici che hanno determinato l’attuale distribuzione degli aiuti diretti. L’adozione di tale sistema garantirebbe maggiormente gli interessi dell’isola in quanto comporterebbe un’uniformazione dei titoli a livello nazionale con una redistribuzione degli aiuti a vantaggio di quelle regioni, come la Sardegna, che finora hanno percepito i pagamenti medi per ettaro tra i più bassi a livello nazionale.
Si esprimono, invece, forti perplessità in merito alla facoltà riconosciuta agli Stati membri di regionalizzare il regime di pagamento di base in quanto le modalità attuative di tale scelta rischiano di vanificare le finalità della riforma.

  1. Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (c.d. greening) – articolo 29, proposta di regolamento COM (2011) 625.

Nell’attuale formulazione della proposta di regolamento è contenuta la cosiddetta misura del “greeninig” che rappresenta una supercondizionalità che subordina l’erogazione di una quota consistente dei pagamenti all’applicazione, sugli ettari ammissibili, di pratiche agricole benefiche per l’ambiente e il clima.
Si ritiene di condividere tale impostazione che rappresenta una delle principali novità della riforma della PAC ed è diretta a coniugare sempre di più le misure agricole con quelle ambientali. Allo stesso tempo, però, non si concorda sulle modalità individuate per la realizzazione di tali finalità con specifico riferimento alla pratica prevista dall’articolo 29, comma 1, lettera b), ossia al mantenimento del prato permanente. Si ritiene, infatti, che l’individuazione delle pratiche agricole benefiche non possa prescindere dalla considerazione delle caratteristiche pedo-climatiche dei singoli territori e dalla sostenibilità economica per gli operatori agricoli.
Si propone, pertanto, di lasciare ai singoli Stati membri, con il concorso delle regioni, la possibilità di individuare, partendo dalle caratteristiche dei territori, le colture che rivestono un ruolo benefico per l’ambiente e il clima, con particolare riferimento alla capacità di sequestro della CO2, consentendo loro di equiparare altre colture alla previsione di cui all’articolo 29, comma 1, lett. b). Secondo questa nuova ottica è indubbio che la Sardegna potrebbe perseguire le finalità della disposizione in questione incentivando colture benefiche per l’ambiente più adatte alle proprie caratteristiche pedo-climatiche quali l’ulivo, la vite, la quercia, il leccio, i pascoli arborati e cespugliati e la macchia mediterranea in genere.

  1. Aree con vincoli naturali o altri vincoli specifici – articolo 23 e articolo 34, Proposta di regolamento COM (2011) 625 e articoli 32 e 33 della proposta di regolamento (COM (2011) 627.

Si esprime apprezzamento per la considerazione che la proposta di regolamento riserva alle zone “soggette a vincoli naturali” e agli agricoltori che operano in aree soggette a “svantaggi specifici” con la previsione di misure atte a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno cui è soggetta la produzione agricola nelle zone interessate da tali peculiarità.
Si fa riferimento alle misure previste dall’articolo 23, comma 5 lett. a), della Proposta di regolamento (COM (2011) 625), che prevede la destinazione di una quota della riserva nazionale a favore delle aree svantaggiate e all’articolo 34 della medesima proposta che consente agli Stati membri di concedere, agli agricoltori che operano in aziende situate in tutto o in parte in zone soggette a vincoli naturali, una quota del 5% del massimale nazionale annuale. A tali misure si aggiunge quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio “sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) COM (2011) 627” che dispone specifiche indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.
Si ritiene, però, che nella classificazione delle “zone soggette vincoli naturali o altri vincoli specifici” di cui all’articolo 33 del Regolamento COM (2011) 627 cui ricollegare misure atte a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno degli agricoltori, vadano ricomprese ed enunciate in maniera esplicita le regioni insulari che indubbiamente soffrono di una condizione di oggettiva limitazione e di svantaggio oltreché di maggiori costi per l’agricoltura e l’indotto ad essa ricollegato.

  1. Aiuti accoppiati – articolo 38, proposta di regolamento COM (2011) 625.

Si ritiene di condividere la scelta di mantenere in capo ai singoli Stati membri la possibilità di utilizzare lo strumento del sostegno accoppiato in riferimento a specifiche realtà produttive, mantenendo un elemento facoltativo di differenziazione del regime degli aiuti diretti; si propone, peraltro, di valutare l’opportunità di incrementare le percentuali di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 39.

  1. Definizione di agricoltore attivo – articolo 9, proposta di regolamento COM (2011) 625.

In riferimento alla nozione di “agricoltore in attività”, la definizione fornita appare eccessivamente estensiva e, al contrario, sarebbe opportuno ridurre l’ambito dei soggetti che possono accedere al regime dei pagamenti diretti, così da valorizzare coloro che svolgono tale attività a titolo professionale. Si ritiene, comunque, opportuno, al fine di permettere una maggiore adesione di questo concetto alle realtà produttive e alle caratteristiche di ciascuno Stato europeo, rinviarne la definizione alle specifiche normative nazionali.

  1. Flessibilità tra il primo e il secondo pilastro – articolo 14, Proposta di regolamento COM (2011) 625.

Si concorda con la proposta della Commissione di creare flessibilità tra i pilastri della PAC attraverso il riconoscimento agli Stati della possibilità di trasferire fondi dal loro massimale dei pagamenti diretti al sostegno dello sviluppo rurale.
Si rileva, invece, la necessità di estendere anche all’Italia, attualmente esclusa, la possibilità di rendere disponibile sotto forma i pagamenti diretti fino al 5% dell’importo destinato al sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate dal FEASR.

La Seconda Commissione e la Quinta Commissione

DELIBERANO

di approvare le osservazioni contenute nella presente risoluzione;

e

di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio regionale affinché proceda alla sua approvazione e alla conseguente trasmissione:
- alla Camera dei Deputati;
- al Senato della Repubblica;
- al Presidente della Regione;
- alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative;
- al Parlamento Europeo;
- al Comitato delle Regioni.

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La presente risoluzione è stata approvata nella seduta congiunta della Seconda e della Quinta Commissione del 6 dicembre 2011.