CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

RISOLUZIONE N. 28

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RISOLUZIONE della Commissione d'inchiesta sulla mancata applicazione delle leggi regionali sulla corretta attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 18 marzo 2011, n.10, anche avuto riguardo al mantenimento in servizio del personale precario dei CSL, CESIL e Agenzie di sviluppo locale come stabilito dalla vigente legislazione regionale

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Approvata dalla Commissione d'inchiesta nella seduta del 13 settembre 2011

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COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLA MANCATA APPLICAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI

composta dai consiglieri

URAS, Presidente e relatore - RODIN, Vice presidente - DIANA Giampaolo, Segretario - CAMPUS - CAPELLI - CONTU Mariano Ignazio - CUCCU - DIANA Mario - MELONI Francesco - OBINU - PITEA - SALIS - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio

approvata il 13 settembre 2011

RISOLUZIONE

sulla corretta attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 18 marzo 2011, n.10, anche avuto riguardo al mantenimento in servizio del personale precario dei CSL, CESIL e agenzie di sviluppo locale come stabilito dalla vigente legislazione regionale

La Commissione d'inchiesta sulla mancata applicazione delle leggi regionali, istituita con ordine del giorno n. 27 del 2010,

VISTO l'articolo 2, comma 7, della legge regionale 18 marzo 2011, n.10, che dispone che "per le assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato e agli incarichi di collaborazione coordinata derivanti da processi di decentramento di funzioni e competenze stabilite con legge regionale, nonché da processi di riorganizzazione, trasformazione o soppressione di enti locali, il cui onere è finanziato con risorse regionali ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, non si applicano agli enti locali che non hanno violato i vincoli imposti dal patto di stabilità né ai comuni, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nei quali l'incidenza delle spese per il personale è inferiore al 40 per cento delle spese correnti, le disposizioni dell'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010";

CONSIDERATO che:
- la norma regionale in oggetto, peraltro non impugnata dal Governo, né sottoposta ad esame della Corte costituzionale e tanto meno sospesa nella sua efficacia, regola in modo dettagliato l'argomento di cui al precedente paragrafo, ed interviene a sostenere le amministrazioni locali, tutte, nelle procedure di assunzione e nel mantenimento in servizio del personale impiegato in attività essenziali per la comunità, come quelle relative alle politiche del lavoro, all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, alla creazione di economia e allo sviluppo locale;
- inoltre, tale norma agisce, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico, a regolare in ambito regionale il coerente e produttivo impiego di risorse regionali assegnate per l'esercizio di funzioni trasferite o delegate al sistema delle autonomie locali,

INVITA LA GIUNTA REGIONALE

a) a procedere, tramite i propri competenti Assessorati, con adeguati atti di indirizzo per la piena applicazione delle disposizioni regionali in vigore e in particolare quelle dell'articolo 2, comma 7, della legge regionale n. 10 del 2011;
b) a intervenire direttamente presso l'Amministrazione provinciale di Sassari con specifico urgente atto di indirizzo, al fine di dare attuazione alla deliberazione adottata dalla provincia, nel pieno rispetto della disposizione normativa in oggetto, per il mantenimento in servizio del personale dei CSL (31 lavoratori) che risulta sospesa per la contrarietà formalmente espressa dal Dirigente preposto al Settore risorse finanziarie, per dubbi circa il potere derogatorio della legge regionale in argomento;
c) a garantire, quale organo esecutivo della Regione, la piena attuazione delle leggi regionali in vigore e farle rispettare da ogni altro soggetto obbligato, in quanto leggi della Repubblica, ai sensi della Costituzione e della legge costituzionale n. 3 del 1948 e successive modifiche e integrazioni,

delibera

di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio regionale affinché proceda alla sua approvazione e conseguente trasmissione al Presidente della Regione e all’intera Giunta regionale affinché sia trasmessa a tutte le amministrazioni locali della Sardegna.