CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURARISOLUZIONE N. 20
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RISOLUZIONE della Settima Commissione permanente (Sanità, Igiene pubblica, Medicina sociale, Edilizia ospedaliera, Servizi sanitari e sociali, Assistenza, Igiene veterinaria, Personale delle UU.SS.LL.) sui requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio – sanitarie operanti nella Regione Sardegna.
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La Settima Commissione permanente del Consiglio regionale,
CONSIDERATO che la Giunta regionale in data 18.10.2010 ha adottato la delibera 34/25 concernente “Provvedimenti attuativi della L.R. n. 10/2006. Approvazione dei requisiti generali e ulteriori per il rilascio dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie operanti nella Regione Sardegna. Approvazione del percorso e delle relative procedure per il passaggio dall'accreditamento transitorio all'accreditamento provvisorio e per il rilascio dell'accreditamento definitivo istituzionale entro il 30.12.2010 delle strutture sanitarie e socio sanitarie. Approvazione preliminare.” e che il predetto provvedimento è stato trasmesso alla Commissione per l’espressione del parere di cui all’art. 7 comma 1 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10;
CONSIDERATO, altresì, che la Commissione, nel corso della seduta pomeridiana del 30 novembre 2010, ha espresso parere favorevole sulla delibera 34/25, ma ha, al contempo, rilevato come la stessa – sebbene formalmente distinta - sia inscindibilmente connessa per contenuti e iter formativo alla delibera della Giunta regionale 34/26 concernente “Provvedimenti attuativi della L.R. n. 10/2006. Revisione ed integrazione dei requisiti minimi generali e specifici per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio sanitarie operanti nella Regione Sardegna. Classificazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private con conseguente attribuzione delle competenze autorizzative agli enti preposti”.
RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere a un esame congiunto delle delibere 34/25 e 34/26.
CONSIDERATO, che a conclusione dell'esame delle due delibere e dopo ampia e approfondita discussione, la Commissione ha evidenziato la necessità di apportare delle modifiche ai provvedimenti,
INVITA LA GIUNTA
1) In generale, ad apportare al testo delle delibere 34/25 e 34/26 le seguenti modifiche:
- prevedere un periodo transitorio di 36 mesi entro il quale sia consentito alle strutture pubbliche e private di conformarsi ai nuovi standard imposti dalle delibere 34/25 e 34/26
- ribadire che l’accreditamento e l’autorizzazione possono essere concessi anche per parti e non solo per l’intera struttura;
- eliminare dalla delibera 34/25 – giacché si tratta di disposizioni che attengono al regime contrattuale piuttosto che all’accreditamento – le previsioni in virtù delle quali:
a) nel caso in cui la struttura non raggiunga la quota di budget assegnata dalla ASL, nell’anno successivo il suo budget potrà essere ridotto entro i limiti effettivamente erogati;
b) nel caso in cui la struttura non eroghi le prestazioni possa essere addirittura rimodulato l’accreditamento.2) Per quanto concerne, in particolare, i singoli punti, a riformulare il testo dei due provvedimenti tenendo conto delle seguenti osservazioni:
a) Requisiti generali autorizzativi (sezione 1 scheda 1) e Requisiti generali ulteriori (sezione 1 scheda 2):
- Punto 2 (a proposito della protezione antincendio), sarebbe opportuno distinguere i casi in cui è richiesto il possesso del certificato di prevenzione incendi rilasciato dai vigili del fuoco da quello in cui – non avendo il predetto obbligo - si ha soltanto l’obbligo di rispettare la normativa di prevenzione contro gli incendi.
- Punti 10) e 15, (sui requisiti impiantistici), per quanto riguarda le voci “FONIA E TRASMISSIONE DATI” sarebbe opportuno specificare in quale tipo di strutture debba essere obbligatoriamente previsto e, nel caso, specificare in maggior dettaglio cosa si intende precisamente per impianto di fonia e trasmissione dati.
- Punti ricompresi tra 15 e 23 dei requisiti generali e tra 15 e 27 dei requisiti ulteriori: sarebbe opportuno prevedere la possibilità che - ove mancanti - i requisiti possano essere ripristinati, giacché pare eccessivamente restrittivo rigettare l’istanza per un requisito facilmente ripristinabile e/o non richiesto per l’erogazione del servizio; sarebbe, inoltre, opportuno tenere conto della circostanza che le apparecchiature e i dispositivi biomedici (ai quali si fa specifico riferimento), non sono presenti nelle strutture di riabilitazione.
b) Nel merito dei requisiti per l’autorizzazione relativamente alle strutture di riabilitazione:
- Sala d’attesa (Punto 1): giacché nell’attuale formulazione si prevede una sala di attesa anche per le strutture che erogano prestazioni in regime di seminternato e internato, (addirittura prevedendone la dimensione minima di 9 metri quadri e comunque di 1,30 mq per ogni utente), parrebbe più corretto utilizzare una dizione che consenta di adeguare le dimensioni della sala di accoglienza al numero di utenti mediamente in attesa, quale ad esempio “Le aree di accoglienza devono essere di dimensioni adeguate al numero di pazienti mediamente presenti, dotate ovviamente di un sufficiente numero di posti a sedere”. In realtà, tuttavia, il requisito potrebbe essere eliminato del tutto nei centri a internato e a quelli in seminternato poiché in essi non ci sono di norma i pazienti in attesa (con l’unica eccezione dei nuovi ingressi che comunque accedono alle visite e ai colloqui su appuntamento).
- Spogliatoi del personale (Punto 5): premessa la difficoltà di introdurre una regola uguale per tutti considerando che le strutture sono molto diverse tra loro per dimensioni e tipologia del servizio offerto, si ritiene che gli spogliatoi del personale con servizio/i igienico/i annesso/i dovrebbero essere rapportati al numero delle persone presenti in ogni turno di lavoro. Si dovrebbe, inoltre, tenere conto della circostanza che, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, la distinzione per sesso è obbligatoria solo nel caso in cui il numero dei lavoratori sia superiore a 10.
- Cucine (Punto 7): Sarebbe ragionevole prevedere semplicemente una cucina di dimensioni adeguate (rapportate al numero dei pasti preparati), giacché la superficie richiesta di 60 mq non è prevista da alcuna norma e l’unico riferimento normativo rilevato è quello del Regolamento Comunale di Igiene del Comune di Bologna ai sensi del quale la dimensione minima di una cucina per 50 coperti è di 20 mq mentre per 100 coperti è di 30 mq. Si ritiene, inoltre, che in caso di esternalizzazione del servizio di preparazione pasti sia sufficiente avere uno spazio destinato alla loro accettazione e/o un cucinotto dove siano previsti esclusivamente un lavello, un piano cottura con cappa, un frigorifero, un forno.
- Al punto 8 lettera f si prevede uno spogliatoio per il personale addetto alla cucina laddove per le strutture di ridotte dimensioni e che hanno di solito una sola persona addetta al servizio si potrebbe utilizzare come spogliatoio anche l’antibagno del servizio igienico destinato alla stessa cucina.
- Lavanderia (Punto 9): non si comprende in conformità a quali criteri sia stata determinata la superficie di mq. 42 richiesta per i locali destinati alla lavanderia e - tenuto conto sia della circostanza che le strutture sono diverse tra loro sia del fatto che non si tratta di una dimensione che può incidere direttamente sulla qualità dell’assistenza - si suggerisce maggiore elasticità. Sarebbe, inoltre, opportuno prevedere che in caso di esternalizzazione del servizio siano previsti spazi adeguati per il deposito della biancheria sporca e di quella pulita.
- Punto 10: sarebbe opportuno consentire alle strutture preesistenti il mantenimento degli standard della precedente autorizzazione.
- Servizi Igienici per gli utenti (Punti 13 d e 16): Sarebbe opportuno precisare che non tutti i servizi igienici devono avere i requisiti di dimensioni, dotazioni e attrezzatura previsti dalla legge n. 13/89 ma che la loro quantità deve essere adeguata con riferimento al numero e alla tipologia degli utenti del centro in carrozzella (o comunque con problemi di autosufficienza). Non si ritiene necessario che le porte si aprano all’esterno, ma al contrario, sembra più ragionevole, proprio per motivi di sicurezza, l’apertura delle porte verso l’interno (ciò in considerazione della tipologia di pazienti, i quali di solito vanno al bagno accompagnati dal personale). La predetta soluzione offrirebbe garanzie su possibili traumi a eventuali ospiti e personale nei corridoi. Va rilevato inoltre che le dimensioni indicate nella scheda di 4 mq per ciascun servizio igienico non hanno nessun riscontro normativo (neppure nelle disposizioni specifiche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche).
- Punto 14: I vuotatoi e i lava padelle non necessitano di apposito locale giacché si ritiene che possano essere installati in un antibagno di dimensioni adeguate.
- Spogliatoio palestra: si ritiene che gli spogliatoi annessi alla palestra possano essere ricavati nello stesso locale, in apposite zone riservate e/o con opportuni paraventi o divisori.
- È stato giustamente ripristinato il regime semiresidenziale di riabilitazione globale per disabili fisici, psichici e sensoriali, all’interno di questa tipologia è stata ricompresa anche la struttura riabilitativa, specificamente dedicata ai disabili psichici per favorirne l’inserimento lavorativo. In questo senso si propone di trovare uno standard di personale che tenga conto anche di questa particolare specificità e sia una sintesi che tenga conto delle problematiche dell’orientamento lavorativo legate a questa particolare categoria di utenti dove è possibile prevedere una leggera diminuzione del personale OSS in favore del personale tecnico della riabilitazione.
- Per quanto riguarda i centri a carattere socio riabilitativo, i nuovi standard prevedono il passaggio da 4.5 a 10 unità del personale riabilitativo (OSS, educatori, tecnici della riabilitazione) ogni 20 utenti. Sebbene tale incremento di personale sia giustificato dalle valutazioni multidimensionali effettuate dalle ASL in sede d’inserimento, sarebbe, tuttavia, possibile rettificare leggermente in diminuzione questi standard (prendendo comunque a riferimento quelli prescritti dalla Commissione Tecnica della riabilitazione nel mese di febbraio 2010) al fine di rendere più sostenibili le tariffe salvaguardando tuttavia le indicazioni delle ASL e le valutazioni della Commissione Tecnica.
c) Per i centri ambulatoriali di riabilitazione globale:
- Mancano i parametri concernenti le prestazioni domiciliari estensive pari a 1 tecnico della riabilitazione ogni 6 prestazioni o accessi. Il parametro individuato di 1 tecnico a 4 prestazioni non ha riscontro nella normativa regionale vigente. Sarebbe opportuno pertanto rivalutare il parametro e, nel caso in cui l’Assessorato continuasse a ritenerlo utile per i pazienti, prevedere una sospensione almeno fino a che non sarà possibile rivedere il sistema tariffario.
- Manca la precisa determinazione dei tempi d’intervento per tutte le tipologie di prestazione ovvero il tempo d’intervento diretto sull’assistito. Sarebbe opportuno rivedere i tempi nei termini individuati dalla Commissione Tecnica per la Riabilitazione e cioè:
a) ambulatoriale estensiva: 45’;
b) ambulatoriale intensiva: 75’;
c) domiciliare estensiva: 45’;
d) ambulatoriale e domiciliare di mantenimento: 30’.- Punti 3f, 3g e 3h (concernenti i requisiti in termini di servizi igienici): in considerazione del fatto che il flusso di utenza è sempre contenuto in misura molto ridotta, sembrerebbe ragionevole applicare lo stesso standard previsto nella scheda “ambulatorio medico” e cioè un solo servizio igienico per gli utenti e uno per il personale. Gli spogliatoi, invece, potrebbero essere ricavati in apposite zone riservate e/o con opportuni paraventi o divisori.
- Punto 2d- 2e: almeno per i Centri di Riabilitazione Ambulatoriale preesistenti di piccole dimensioni, dovrebbe essere applicato il concetto di unico servizio igienico per il personale e di unico servizio igienico per gli utenti.
- Per quanto si riferisce ai centri di riabilitazione globale diurno e socio riabilitativo diurno il mancato accoglimento delle modifiche proposte dalla Commissione Tecnica per la Riabilitazione dell’ 8 febbraio 2010 comporta che la tariffa per la prestazione socio sanitaria sia di molto superiore a quella prevista per la prestazione interamente sanitaria. Tali tariffe andrebbero invece riallineate attraverso un riallineamento degli standard, prendendo come riferimento le iniziali indicazioni della Commissione tecnica per la riabilitazione.
- Per i Centri residenziali e diurni a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità grave (sezione 9 scheda 1) e per i centri di riabilitazione globale residenziali e diurni per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale (sezione 9 scheda 2) sarebbe opportuno ribadire che la capacità ricettiva massima è rispettivamente di 120 pl (residenziale) e 80 (diurno).
- Per quanto riguarda i requisiti generali dei presidi residenziali a valenza socio riabilitativa (sezione 9 scheda 4) sarebbe opportuno valutare la possibilità di inserire in tutte le schede una formula che consenta di considerare validi gli standard previsti nella precedente autorizzazione; in alternativa per i requisiti strutturali si potrebbe prevedere, come per le strutture di ricovero, la possibilità di derogare a quanto previsto in termini di superfici almeno del 15%. Naturalmente tale norma dovrebbe valere solo nel caso di strutture già operanti in regime di accreditamento alla data di entrata in vigore della delibera 34/26.
- Anche per tutte le altre strutture ambulatoriali, che di norma lavorano su prenotazione, si consiglia di utilizzare una dizione che consenta di adeguare le dimensioni della sala di accoglienza al numero di utenti mediamente in attesa nelle diverse realtà.
d) Per quanto si riferisce invece alle strutture di ricovero, in particolare quelle a carattere ospedaliero, e ai requisiti strutturali delle aree di degenza:
- Percorso nascite, Blocco parto di 1°, 2° e 3° livello: si ritiene opportuno portare il primo livello da 500 a 600 parti, il secondo da 700 a 1000 e il terzo oltre i mille.
- Servizio di disinfezione: si ritiene che chi utilizzi un servizio esterno non dovrebbe compilare alcuna scheda ma solo garantire il percorso sporco pulito.
- Giacché il locale richiamato al punto 2 e al punto 31 degli allegati sembra essere lo stesso, si propone di eliminare uno dei punti al fine di evitare dubbi.
- Punto 5: Sarebbe opportuno unire il punto 5 al punto 4 (che prevede un locale di lavoro per il personale di assistenza).
- Punto 9: si dovrebbe modificare specificando “dotato di vuotatoio e/o lava padelle”.
- Tra il punto 16 e il punto 17 sarebbe opportuno specificare che la deroga per le strutture sulle superfici è del 15% e non del 7%.
- Sembra esagerato prevedere una superficie di 12 mq per la camera singola senza ricomprendervi il bagno e l’eventuale disimpegno: metterebbe in difficoltà molte delle strutture pubbliche dell’isola. La cosa più ragionevole è che la superficie del bagno sia compresa nei 12 mq della camera.
- Per le camere doppie si ritiene più che adeguata una superficie di 18 metri quadri complessivi.
- Punto 20. Non pare necessario prevedere rigidamente la percentuale delle camere singole, eventualmente si potrebbe specificare che una quota maggiore rappresenterebbe un fatto positivo per l’accreditamento e la qualifica della struttura.
- Gestione farmaci e materiale sanitario: si potrebbe eliminare del tutto i punti 34 b) e d) giacché si ritiene che una normativa così stringente sia inutile.
- Laboratorio: sarebbe opportuno dare la possibilità di optare per il servizio esterno.
- È sufficiente prevedere un locale di metri quadri 15 complessivi, tenuto conto del fatto che il laboratorio di analisi serve solo i pazienti (e non gli esterni).
- La scheda di cui alla sezione 15 scheda 5 deve essere intesa come riservata alle sole strutture a carattere ospedaliero in considerazione della presenza di molti vani destinati a personale di cui le strutture di Riabilitazione a valenza socio sanitaria e psichiatrica non usufruiscono.
- Per quanto riguarda i requisiti tecnologici delle strutture di ricovero a carattere riabilitativo sanitario e sociosanitario, in considerazione della tipologia di utenza trattata, sarebbe ragionevole esentarle dalla necessità del possesso d’impianti di gas medicali e vuoto, che possono essere tranquillamente sostituiti con apparecchiature portatili.
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La risoluzione è stata approvata a maggioranza nella seduta pomeridiana del 30 novembre 2010.