CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURARISOLUZIONE N. 16
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RISOLUZIONE della Seconda Commissione permanente (Politiche comunitarie, adeguamento dell’ordinamento regionale agli atti normativi comunitari, apporti con la C.E., cooperazione internazionale, Diritti civili, emigrazione e immigrazione, etnie, informazione) sul rafforzamento del ruolo delle Regioni nella partecipazione al processo normativo europeo e nel controllo della sussidiarietà, con riferimento alle modifiche della legge 11 del 2005 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari” a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
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La Seconda Commissione permanente del Consiglio regionale,
VISTA la legge n. 11 del 2005 che riconosce la partecipazione delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome alla formazione del diritto dell’Unione europea, anche al fine di avvicinare le istituzioni europee alle realtà territoriali e locali;
CONSTATATO che l’applicazione del principio di sussidiarietà, di cui all’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea, fa sì che l’intervento dell’Unione, nei settori di competenza non esclusiva, debba essere motivato anche in relazione al suo impatto a livello regionale e locale, in modo tale che l’Unione europea intervenga “soltanto se e in quanto” gli obiettivi possano essere meglio conseguiti;
CONSTATATO che l’articolo 6 del “Protocollo sull’applicazione del principio di sussidiarietà e di proporzionalità”, così come modificato dal Trattato di Lisbona, riconosce espressamente la possibilità che le Assemblee regionali europee dotate di poteri legislativi si esprimano in merito alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto normativo dell’Unione europea e siano al riguardo consultate dai Parlamenti nazionali;
CONSIDERATA l’importanza del ruolo attribuito al Comitato delle Regioni, al quale l’articolo 8 del suddetto Protocollo riconosce il diritto a proporre ricorsi per violazione del principio di sussidiarietà e proporzionalità;
CONSIDERATO che la partecipazione alla formazione del diritto dell’Unione europea da parte delle Assemblee legislative regionali costituisce un significativo esempio di applicazione in concreto del principio di sussidiarietà;
CONSIDERATO che tali previsioni non costituiscono soltanto un esercizio di governance multilivello ma concorrono alla definizione di un’idea più consapevole e concreta di cittadinanza europea;
CONSIDERATO che occorre prevedere tempi e procedure idonei a rendere effettivo l’esercizio delle proprie prerogative da parte delle Regioni ed in particolare delle assemblee legislative,
RITIENE
che le proposte di modifica della legge n. 11 del 2005 attualmente presentate in Parlamento (A.C. 2862, A.C. 2888, A.C. 3055, A.C. 2854) debbano tenere conto della necessità che le Regioni possano esercitare concretamente le proprie prerogative nella formazione del diritto europeo e nel controllo sull’applicazione del principio di sussidiarietà, ed in particolare:
- dell’esigenza di ampliare il termine per la presentazione delle osservazioni da parte delle Regioni, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 11 del 2005, tra i trenta e i quaranta giorni, analogamente a quanto avvenuto in altri Paesi europei e coerentemente con il termine di otto settimane previsto per il controllo della corretta applicazione del principio di sussidiarietà previsto dall’articolo 6 del citato Protocollo;
- della necessità che il Parlamento nazionale, coerentemente con quanto disposto dal citato Protocollo, adotti una procedura di coinvolgimento sistematico delle Assemblee legislative regionali nell’ambito del controllo sull’applicazione del principio di sussidiarietà e un’eventuale aggravio procedurale nel caso vengano disattese le valutazioni delle regioni sul suddetto controllo;
- dell’esigenza di mantenere all’interno della legge n. 11 del 2005 la disciplina sul riparto dei seggi per i rappresentanti italiani presso il Comitato delle Regioni, garantendo altresì che sia assicurata un’adeguata rappresentanza dei Consigli regionali all’interno della delegazione e che i Consigli regionali siano consultati, anche per il tramite della loro Conferenza, nella fase di formazione della delegazione, prima che si proceda alla nomina,
DELIBERA
di approvare le suddette proposte;
di disporre la trasmissione della presente risoluzione a:
a) Presidente del Senato e Presidente della Camera dei Deputati;
b) Ministro per le politiche europee;
c) Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative;
d) Presidente della Regione.------------------------------------
La risoluzione è stata approvata all’unanimità nella seduta pomeridiana del 25 marzo 2010.