CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

RISOLUZIONE N. 8

***************

RISOLUZIONE della Ottava Commissione permanente (Diritto allo studio, Scuole Materne, Edilizia scolastica, Cultura, Musei, Biblioteche e Archivi storici, Sport e spettacolo, Ricerca scientifica, Formazione professionale) sulla partecipazione, in qualità di socio fondatore, della Regione alla fondazione “Andrea Parodi”

***************

L’Ottava Commissione permanente del Consiglio regionale,

PREMESSO che:
- la legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), e in particolare l’art. 3, comma 5, autorizza in via generale la partecipazione della Regione a fondazioni, associazioni, comitati e altri organismi di carattere culturale;
- per tale scopo la legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2009) prevede per il 2009 lo stanziamento di 100.000 euro a valere sul capitolo di spesa SC03.0023;

RICHIAMATA l’istanza, presentata in data 9 maggio 2009 dalla Sig.ra Valentina Casalena, con la quale si chiede alla Regione Sardegna di partecipare mediante un contributo economico alla neonata fondazione dedicata all’artista Andrea Parodi, illustre conterraneo che ha saputo cogliere la ricchezza di un patrimonio culturale radicato e diffuso da sempre nei paesi e fra i contadini e i pastori della Sardegna, interpretando con la sua voce i più autentici valori isolani;

PRESO ATTO dello Statuto della fondazione “Andrea Parodi”, dal quale si evincono gli scopi e la struttura organizzativa della fondazione;

CONSIDERATO che, dando seguito alle osservazioni emerse in Commissione nel corso della seduta del 24 giugno 2009, il Consiglio Generale della Fondazione ha provveduto ad apportare al citato statuto le seguenti modifiche:
1) al comma 7 dell’articolo 2, le parole “e della beneficenza a favore di persone svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e ad istituzioni che direttamente si occupano di persone che si trovano in condizioni di disagio sociale” sono state soppresse;
2) il comma 13 dell’articolo 2 bis, che recitava “Organizzazione di iniziative a sostegno di percorsi turistici verso l’interno dell’isola affiancandoli con iniziative di alto valore culturale”, è stato soppresso.

CONSIDERATO altresì che l’articolo 8 del predetto Statuto prevede che, previa delibera del Consiglio Generale da adottarsi entro un anno dalla costituzione della fondazione (avvenuta il 30 marzo 2009), è possibile nominare nuovi soci fondatori;

CONSIDERATO inoltre che le principali attività della fondazione consistono nel:
- custodire e tramandare la memoria storica dell’artista, diffondere la conoscenza del suo pensiero e della sua opera;
- consentire, agevolare promuovere la consultazione e lo studio delle opere, dei documenti e dei manoscritti dell’artista;
- tutelare le opere e l’immagine di Andrea Parodi e del suo pensiero e operato nell’ambito della musica e della cultura, attraverso un continuo monitoraggio su tutte le iniziative che soggetti terzi realizzeranno per omaggiare l’artista;
- valorizzare e promuovere la musica e la cultura tradizionale della Sardegna;
- valorizzare e sostenere la lingua sarda e le minoranze linguistiche con particolare attenzione a quelle dell’area del Mediterraneo;
- promuovere ed attuare studi e ricerche, convegni, seminari, mostre ed ogni altra iniziativa tendente alla valorizzazione dell’opera e alla divulgazione e approfondimento del messaggio artistico ed umano di Andrea Parodi, nonché della musica e della cultura di cui è diretta espressione;

VALUTATI positivamente le finalità e gli obiettivi suindicati;

RITENUTO, quindi, opportuno sostenere la neonata fondazione “Andrea Parodi” ed aderirvi in qualità di socio fondatore tramite la concessione di un contributo economico quantificato in euro 50.000 per l’annualità 2009;

INVITA LA GIUNTA REGIONALE

- ad aderire all’atto costitutivo della fondazione “Andrea Parodi”, deliberando la partecipazione della Regione in qualità di socio “Fondatore”;
- a provvedere, altresì, all’erogazione di un contributo economico, per l’annualità 2009, pari a euro 50.000.

------------------------------------

La risoluzione è stata approvata a maggioranza nella seduta antimeridiana del 9 settembre 2009.