CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 23

presentata dai Consiglieri regionali,
DEDONI - COSSA - MELONI Francesco - FOIS - MULA - PISANO

il 31 luglio 2013

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia)

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge è chiaramente rivolta a garantire ai sardi una propria rappresentanza nel Parlamento europeo. Tale necessità è particolarmente sentita dai sardi. al punto che gli stessi proponenti sono stati impegnati negli anni passati in un movimento popolare che ha raccolto le firme di sottoscrizione di una proposta di legge di iniziativa popolare, rivolta ad ottenere il riconoscimento di un collegio elettorale autonomo per la Sardegna, che consenta di scindere i destini elettorali delle due maggiori isole italiane in occasione delle elezioni al Parlamento europeo.

L'attuale sistema elettorale, che accorpa Sicilia e Sardegna nella circoscrizione insulare, rende infatti assai difficile le elezioni di parlamentari sardi, sovrastati nella raccolta delle preferenze individuali dai candidati siciliani, che possono contare su un bacino elettorale regionale di ben tre volte superiore. Tale anomalia che penalizza la Sardegna non creerebbe forse problemi particolari se non fosse che l'identità e le problematiche della Sicilia e della Sardegna sono storicamente assai differenti tra loro mentre, per contro, il Parlamento europeo è sintesi di interessi differenti che rendono indispensabile la conoscenza delle realtà di tutti i territori che lo compongono, in particolare di quelli dotati di maggiore specificità, come la Sicilia e la Sardegna.

La mancata approvazione delle proposte di legge, sia di iniziativa parlamentare che popolare, che hanno avuto l'obiettivo della divisione del collegio elettorale insulare ha dunque comportato profonda insoddisfazione per le negate istanze di rappresentanza del popolo sardo, rischiando di affievolire la forte tensione ideale e morale verso l'Europa delle regioni dei popoli, che ha sempre rappresentato una aspirazione convinta dei sardi.

La riflessione sulla mancata attuazione della riforma del Collegio elettorale insulare e sulle persistenti esigenze di rappresentanza autonoma della Sardegna e dei sardi obbliga dunque oggi alla ripresentazione sostanziale del testo delle predette iniziative legislative, che riconoscono l'impegno politico non ancora soddisfatto di dare anche al popolo sardo il compiuto riconoscimento (previsto dalla normativa comunitaria) del diritto a godere di un trattamento di rappresentanza differenziato, correlato alle profonde peculiarità del proprio, speciale stato di insularità.

A livello comunitario, tale riconoscimento trova in primo luogo riscontro nell'articolo 158, secondo paragrafo, del Trattato che istituisce la Comunità europea, come sostituito dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209, che assegna alla Comunità il compito di "ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari", considerato che queste regioni soffrono di svantaggi permanenti, legati proprio al loro status di insularità. Il fatto che l'insularità sia un tratto comune a diverse regioni europee non comporta affatto che le specifiche misure di solidarietà e di sostegno adottate dalla Unione europea debbano essere in ogni caso identiche. Il loro contenuto può anche variare notevolmente da realtà a realtà: come lo stesso Parlamento europeo ebbe a sottolineare, le varie regioni insulari non subiscono allo stesso modo gli svantaggi collegati al fattore insulare, rendendo necessaria una politica europea in loro favore che sappia adattarsi alle differenti problematiche. Le aperture comunitarie verso l'obiettivo di una «Europa delle regioni» hanno rafforzato il riconoscimento delle autonomie regionali e locali, le quali concorrono con gli stati e le istituzioni comunitarie alla realizzazione del processo di integrazione.

Un ulteriore riconoscimento della tutela delle regioni insulari è costituito dalla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, sottoscritta a Strasburgo il 1° febbraio 1995, ratificata con legge 28 agosto 1997, n. 302, e dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. A questa evoluzione normativa comunitaria tutta tesa a dare dignità alle differenze tra i popoli e a proteggere le identità forti culturalmente, ma deboli sotto il profilo della consistenza numerica, non ha corrisposto, in Italia, alcuna modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, recante norme in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Infatti, in base alla normativa vigente, la ripartizione dei seggi ha luogo nell'ambito di circoscrizioni elettorali composte di più regioni, da cui consegue una pressoché sistematica esclusione dal Parlamento europeo di quelle regioni che, all'interno di un'unica circoscrizione, abbiano un bacino elettorale inferiore rispetto a quello delle regioni più popolose.

Come già sottolineato, è questo il caso della Sardegna che, per effetto della citata legge n. 18 del 1979, difficilmente può disporre, in seno all'Assemblea di Strasburgo, di propri rappresentanti che possano far valere efficacemente le istanze connesse agli specifici caratteri della propria insularità, ulteriormente rafforzati dalla circostanza che ai sardi è stata riconosciuta sia l'autonomia speciale, che lo status di minoranza linguistica ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione.

L'istituzione della Circoscrizione Sardegna non è dunque una questione di parte, né il suo riconoscimento comporta la riduzione di diritti altrui (in particolare di quelli della Sicilia) che avrebbero comunque riconosciuti un numero di rappresentanti eletti a Strasburgo coerenti con la propria situazione demografica. L'istituzione di una circoscrizione Sardegna autonoma è dunque un problema che riguarda la qualità della nostra democrazia. È per questo che l'obiettivo dichiarato della presente proposta di legge resta quello di assicurare alla Regione autonoma della Sardegna, che conta una popolazione di circa 1.600.000 abitanti, l'elezione di almeno due eurodeputati nell'ambito di una circoscrizione elettorale coincidente con il territorio della Regione medesima.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Individuazione delle circoscrizioni elettorali

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:
"1 bis. La Sardegna e la Sicilia costituiscono ciascuna una circoscrizione elettorale".

 

Art. 2
Sottoscrizione delle liste

1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge n. 18 del 1979, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle circoscrizioni V e VI le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e non più di 10.000 elettori".

 

Art. 3
Espressione delle preferenze

1. Il primo comma dell'articolo 14 della legge n. 18 del 1979, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"1. L'elettore può manifestare non più di tre preferenze in ogni circoscrizione, ad esclusione delle circoscrizioni V e VI, nelle quali può manifestare non più di una preferenza".

 

Art. 4
Modifiche alla tabella A

1. La tabella A allegata alla legge n. 18 del 1979, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

 

 

ALLEGATO 1

(Articolo 4)

Tabella A

Circoscrizioni elettorali

 

Circoscrizioni

 

Capoluogo della circoscrizione

I

Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)

Milano

II

Italia nord-orientale (Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna

Venezia

III

Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)

Roma

IV

Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)

Napoli

V

Sardegna

Cagliari

VI

Sicilia

Palermo