CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE
presentata dal
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Istituzione di un regime di zona franca fiscale e doganale integrale nel territorio della Regione autonoma della Sardegna
***************La proposta di legge è stata approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 6 novembre 2013***************
RELAZIONE
Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato, nella seduta del 6 novembre 2013, la proposta di legge nazionale recante la "Istituzione di un regime di zona franca fiscale e doganale integrale nel territorio della Regione autonoma della Sardegna".
Il testo approvato contiene una proposta di alcune modifiche alle disposizioni del titolo III (Finanze, demanio e patrimonio) dello Statuto speciale sardo le quali, secondo quanto disposto dall'articolo 54, sesto comma, dello Statuto medesimo, "possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione".
L'Assemblea consiliare, aprendo alle istanze provenienti dalla società civile su un tema fortemente sentito sia a livello sociale che istituzionale, ha inoltre condiviso e accolto alcune proposte, relative alla modifica dell'articolo 12 dello Statuto, formulate dai rappresentanti del Coordinamento regionale dei comitati cittadini pro zona franca.
L'articolo 1, che modifica l'articolo 12 del vigente Statuto, presenta alcuni aspetti che, rispetto all'attuale quadro giuridico europeo e nazionale che regola la materia doganale e delle zone franche, apportano elementi innovativi. Essi riflettono l'intenzione di avviare un confronto con il Parlamento e con le istituzioni europee improntato alla realizzazione di una disciplina pienamente rispondente alle esigenze nascenti dalla condizione insulare della Regione al fine di colmare il divario con il resto del territorio nazionale, che, nel corso del tempo, anche a causa dell'attuale crisi economica, è divenuto sempre più insostenibile e al fine di creare prospettive economiche che assicurino un benessere diffuso. Il testo approvato declina l'antica aspirazione dei sardi di poter utilizzare con maggiore autonomia la leva fiscale e di poter rispondere al ritardo di sviluppo anche con politiche che siano di chiaro vantaggio per le imprese che si possono costituire in Sardegna.
L'articolo 2, che modifica l'articolo 10 del vigente Statuto, attribuisce alla Regione il potere di prevedere varie forme di agevolazione fiscale con riferimento ai tributi erariali per i quali la legislazione nazionale ne prevede la possibilità. In tal modo l'Assemblea consiliare intende dare una risposta importante alla necessità del sistema di adottare politiche fiscali che vadano incontro alle imprese e ai cittadini sardi, soprattutto in questo momento di grande difficoltà.
L'articolo 3, che modifica l'articolo 9 del vigente Statuto, contiene una disposizione - già contenuta in altri statuti speciali - che estende anche alla Sardegna la possibilità di accertare e riscuotere i tributi elencati all'articolo 8 dello Statuto, con modalità stabilite da una legge regionale approvata previa intesa con lo Stato. Anche la possibilità di accertare e riscuotere i tributi - attraverso forme di leale collaborazione con lo Stato - costituisce un'opportunità che la Regione intende realizzare affinché, con maggiore autonomia, possa impostare un efficace sistema che determini in modo chiaro e puntuale l'effettiva e reale portata delle entrate ad essa spettanti.
L'Assemblea consiliare, in considerazione della grande rilevanza delle questioni trattate dalla presente proposta di legge e della grande attesa che esse hanno presso l'intera società sarda, auspica che, in tempi brevi, il Parlamento nazione la discuta ed approvi in modo da consentire la più celere entrata in vigore della riforma.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
Modifiche all'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna1. L'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 12
1. Il territorio della Regione autonoma della Sardegna è posto fuori dalla linea doganale e costituisce zona franca interclusa dal mare territoriale circostante; i punti di entrata e di uscita sono individuati nei porti ed aeroporti della Sardegna.
2. La zona franca della Sardegna è disciplinata dalle norme dell'Unione europea, dalle leggi dello Stato italiano e da quanto previsto dall'articolo 10 dello Statuto sardo, nonché dalle norme che si applicano ai territori extradoganali.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 19481. L'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 1948 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola e nel rispetto della normativa europea, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può:
a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni di imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;
b) modificare le aliquote, in aumento entro i valori massimi di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle.".
Art. 3
Modifiche all'articolo 9 della legge costituzionale n. 3 del 19481. Il primo comma dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 3 del 1948, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"1. La Regione accerta e riscuote i tributi di cui all'articolo 8. La legge regionale, previa intesa con lo Stato, disciplina le modalità di accertamento e riscossione dei tributi erariali compartecipati dalla Regione.".