CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 20

presentata dai Consiglieri regionali,
LAI - PITTALIS - STOCHINO - BARDANZELLU - LOCCI - PIRAS

il 14 novembre 2012

Proposta di legge costituzionale per la sostituzione del primo comma dell'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Regione autonoma della Sardegna)

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'esito del referendum che si è tenuto in Sardegna il 6 maggio 2012, in risposta a 4 quesiti abrogativi e ad un quesito consultivo, ha espresso la volontà dell'elettorato di abolire tutte le province della Sardegna, sia le quattro istituite con legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, sia le quattro cosiddette "storiche".

La legge regionale n. 11 del 2012 detta "norme sul riordino generale delle autonomie locali", stabilendo all'articolo 1 le procedure e la tempistica per quanto attiene alle amministrazioni provinciali.

Il rispetto del pronunciamento del referendum configura, di fatto, una situazione di contrasto con quanto stabilito dall'articolo 43, primo comma, dello Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) che attribuisce alle Province di Cagliari, Nuoro e Sassari l'attuale struttura di enti territoriali.

La presente proposta di legge nazionale riconosce alla Regione una più ampia autonomia nell'assetto dell'ordinamento provinciale, eliminando il vincolo delle tre province storiche previste dal dall'articolo 43, primo comma, dello Statuto e dando significato alla competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni, attribuita dall'articolo 3, lettera b), dello Statuto speciale per la Sardegna.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Soppressione delle province

1. Il primo comma dell'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), è sostituito dal seguente:
"La legge regionale, adottata ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b), del presente Statuto, disciplina l'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.".