CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 17

presentata dal Consigliere regionale,
FLORIS Rosanna

il 15 maggio 2012

Introduzione delle pari opportunità nello Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3)

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

I tempi sono maturi per definire, anzitutto sul piano delle garanzie giuridiche, il problema delle pari opportunità nell'ambito della rappresentanza istituzionale. Fondato sul principio di eguaglianza di cui all'articolo 3, comma 2, della Costituzione, il principio delle pari opportunità si è fatto strada anche grazie agli impulsi univoci prospettati dall'Unione europea, che ha interpretato il valore della parità uomo/donna ben al di là del campo istituzionale sino a porlo come base fondamentale per perseguire e attuare i valori della coesione sociale e per impostare una seria politica di sviluppo.

Mentre nella legislazione del lavoro e nella relativa giurisprudenza il principio di non discriminazione si è fatto strada agevolmente, anche se ancora molto occorre fare, non altrettanto può dirsi se concentriamo l'attenzione sul piano dell'accesso alle cariche elettive e sulla presenza femminile nelle istituzioni.

Ciò peraltro impone di riconoscere che nell'ordinamento italiano si è innescato un processo virtuoso che, sul piano delle definizione dei principi, ha posto le basi per una loro attualizzazione concreta. La stessa riforma del titolo V, attuata con legge costituzionale n. 3 del 2001, nel novellato articolo 117, comma 7, prevede che siano anzitutto le regioni a dover promuovere le condizioni per la realizzazione di una effettiva parità di opportunità nel'accesso alle cariche elettive. Del resto, a sostegno di questa lettura soccorrono due capisaldi normativi. Il primo è l'articolo 51 della Costituzione che, novellato dalla legge costituzionale n. 1 del 2003, stabilisce che "tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge", e dispone che anche nell'ambito della legislazione regionale siano adottate misure che "favoriscano le pari opportunità tra uomini e donne". Il secondo caposaldo normativo è dato dall'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che impone l'adozione di "misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato".

Nulla vieta che la legislazione regionale possa allargare l'ambito della previsione costituzionale e applicare estensivamente il principio anche all'ipotesi che le pari opportunità siano garantite in sede di nomina regionale negli enti regionali e nella stessa legge elettorale regionale da regolare con legge statutaria.

Tuttavia, appare fondamentale che il principio delle pari opportunità sia inserito anche in sede di riforma costituzionale dello Statuto, al fine di rafforzarne la valenza nell'ordinamento regionale. Perciò, nella presente proposta di legge, necessariamente snella in quanto relativa alla definizione di principi fondamentali, sono previste due modifiche al vigente Statuto.

Nell'articolo 1 è modificato l'articolo 6, a cui è aggiunto il principio generale della pari opportunità che le leggi regionali hanno l'obiettivo di realizzare pienamente.

Nell'articolo 2 è modificato l'articolo 15, al fine di introdurre nell'ordinamento regionale il principio delle pari opportunità anche in tema di legge elettorale provinciale e comunale, di composizione della Giunta e di nomine negli enti regionali.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 6 della legge costituzionale n. 3 del 1948

1. All'articolo 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"2. La Regione promuove interventi finalizzati alla piena realizzazione del principio della parità tra i generi.".

 

Art. 2
Modifiche all'articolo 15 della legge costituzionale n. 3 del 1948

1. All'articolo 15 della legge costituzionale n. 3 del 1948, dopo le parole "condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali" è inserito il seguente periodo: "regionali, provinciali e comunali, per la composizione della Giunta regionale e la nomina negli enti regionali".