CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 15

presentata dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
LA SPISA

il 20 dicembre 2011

Modifiche all'articolo 9 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
(Statuto speciale per la Sardegna)

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge, che il Consiglio regionale dovrà sottoporre all'attenzione delle Camere, mira ad introdurre, mediante l'inserimento dell'ultimo comma nell'articolo 9 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 3), una parziale modifica al regime di competenze in materia di riscossione delle entrate.

In particolare ed in considerazione dell'incertezza che a tutt'oggi regna in ordine alla percezione delle quote erariali spettanti alla Regione, dato che il decreto legislativo di modifica dell'articolo 8 dello Statuto non è stato ancora approvato in sede nazionale, la Regione con la presente proposta legislativa vuole arginare l'aggravamento della crisi che investe il sistema economico isolano, assicurando la garanzia della riscossione dei tributi, di cui al predetto articolo 8, alla medesima spettanti.

Tale parziale riforma dell'articolo 9 consentirebbe di adeguare i meccanismi di recupero, accentrati a favore della Regione, alle difficoltà economiche che affliggono i cittadini, definendo le modalità con un'apposita legge regionale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifica dell'articolo 9 della legge costituzionale 26 febbraio 1848, n. 3 (Statuto speciale
per la Sardegna)

1. All'articolo 9 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:
"La Regione può affidare agli organi dello Stato l'accertamento e la riscossione dei propri tributi.
La Regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.

A tal fine la Giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento agli uffici finanziari dello Stato nella Regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione sono tenuti a riferire alla Giunta regionale sui provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

La Regione provvede alla riscossione delle entrate di cui all'articolo 8 dello Statuto, secondo le modalità disciplinate con apposita legge regionale.".