CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 12
presentata dai Consiglieri regionali,
STERI - DIANA Giampaolo - DIANA Mario - URAS - VARGIU - SALIS - SANNA Giacomoil 12 ottobre 2011
Modifica dell'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) concernente la composizione del Consiglio regionale
***************RELAZIONE DEI PROPONENTI
La proposta che si presenta è frutto di una iniziativa unitaria, condivisa da tutti i gruppi consiliari, per riproporre la questione della riduzione del numero dei consiglieri regionali, su cui il Consiglio ha sviluppato già un ampio dibattito, al fine di meglio tener conto del quadro nazionale e della necessità di una scelta tempestiva, capace di inserirsi positivamente nelle tensioni che animano il dibattito in tutti i livelli istituzionali e nella società.
Anche la discussione in Consiglio ha infatti ampiamente chiarito che una riduzione del numero dei consiglieri non necessariamente pregiudica né la rappresentanza dei territori né quella di genere.
Le scelte sono infatti ampiamente rimesse alla legge elettorale che non risulta affatto condizionata per questi aspetti. Con una legge di natura statutaria e con la maggioranza prescritta il Consiglio potrà comunque determinare la disciplina più idonea, eventualmente garantendo la rappresentanza di territori o di minoranze che riterrà di garantire.
Al momento sembra invece più urgente dare una risposta immediata sul numero dei consiglieri, anticipando decisioni statali che possono risultare assai limitative dell'autonomia regionale e manifestando capacità di iniziativa e la volontà di autoriformarsi.
Non si può ignorare infatti che c'è una esigenza di sobrietà delle istituzioni, oggi universalmente avvertita, cui occorre rispondere per dare credibilità alle politiche di contenimento della spesa, le quali a loro volta discendono da esigenze indifferibili delle finanze pubbliche.
Una mancata risposta su questo piano rischia di aprire la strada a posizioni centralistiche, per certi versi eccessive e di sicuro poco consapevoli del ruolo svolto dalle istituzioni autonomistiche.
Una iniziativa del Consiglio regionale permette invece di affrontare il tema con equilibrio e di individuare una soluzione che superando l'attuale situazione, effettivamente nel contesto odierno poco giustificabile specie se si considerano i possibili effetti di una legge elettorale che lascia elastico il numero dei consiglieri, salvaguardi e rafforzi il ruolo dell'Assemblea.
È possibile, infatti, individuare una composizione che, senza rinunciare alle insopprimibili esigenze di rappresentanza proprie di un'assemblea legislativa, consenta di dar vita ad un consiglio comunque operativo ed efficiente.
I proponenti ritengono che si possa individuare nel numero di sessanta la giusta composizione del Consiglio regionale e che questa proposta può essere avanzata da subito al Parlamento, lasciando alla successiva legge statutaria tutte le altre questioni.
Il Consiglio regionale approvando tale legge manifesterebbe una capacità di autoriformarsi che stenta invece ad affermarsi in altre istituzioni nei vari livelli di governo, anche rinunciando a un maggior margine di autonomia che potrebbe esercitarsi rinviando tale compito alla legge statutaria ed elettorale. Ciò mentre dà maggiore forza ed autorevolezza alla proposta da inoltrare al Parlamento, al contempo lascia aperta ogni possibile soluzione equilibratrice di rappresentanza dei territori, di minoranze che si vogliano garantire e dei generi. Questioni tutte che richiedono soluzioni tecniche puntuali e non eccessivamente rigide, più proprie della legge statuaria e elettorale.
I proponenti sono convinti che approvando questa proposta, il Consiglio possa così ritornare con più efficacia sulle iniziative assunte, senza ritardare o condizionare il processo riformatore interno ed anzi favorendone lo sviluppo.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche all'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 31. Nell'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), la parola "ottanta" è sostituita dalla parola "sessanta".