CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 10

presentata dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione,

FLORIS

il 6 aprile 2011

Modifica dell'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) concernente la composizione del Consiglio regionale

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La proposta di modifica dell'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna si colloca nell'ampio e complesso dibattito, attualmente in corso a tutti i livelli istituzionali, sul problema della riduzione del numero dei rappresentanti elettivi, sia per rispondere all'esigenza di una maggiore snellezza delle assemblee legislative, punto di partenza per un funzionamento più semplice, rapido ed efficace, sia per far fronte alla necessità di contenimento della spesa pubblica.

All'inizio della nuova fase statutaria, avviata dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, le regioni hanno attraversato un periodo, coincidente con la legislatura 2000-2005, in cui si è assistito, nella quasi totalità dei casi, ad un aumento del numero dei consiglieri regionali derivante dal fatto che l'autonomia statutaria in materia di composizione degli organi è stata interpretata in maniera espansiva e ciò ha portato ad esaltare eccessivamente la rappresentatività degli stessi.

Successivamente, invece, si è verificata una decisa inversione di tendenza dettata, oltre che dalla sempre più forte e sentita richiesta di sobrietà ed efficienza della politica, dalla necessità di riportare il giusto equilibrio nel rapporto tra assemblea elettiva ed organo esecutivo regionale, rapporto ormai sempre più caratterizzato da esecutivi molto più forti che in passato e da assemblee progressivamente marginalizzate e costrette ad una sorta di "inseguimento" degli esecutivi nell'acquisizione di poteri e nell'esercizio di funzioni. Si è quindi affermata l'esigenza per i consigli di riacquistare la centralità originaria e di riaffermare il proprio ruolo qualificando più nettamente i propri strumenti e compiti, ma soprattutto privilegiando aspetti quali una migliore organizzazione interna e una maggiore capacità di rapportarsi in modo incisivo con gli altri soggetti istituzionali in un'epoca in cui è diventata fondamentale la rapidità delle decisioni, l'efficacia e l'efficienza degli strumenti, l'economicità e l'adeguatezza delle risorse impiegate.

I nuovi statuti, approvati dalle regioni a partire dal 2004, hanno quindi cercato di rispondere alle istanze sopra descritte in virtù dell'autonomia concessa dal nuovo articolo 123 della Costituzione.

Anche in Sardegna, in particolare, è ormai da tempo fortemente sentita l'esigenza di revisione dello Statuto speciale che, a sessant'anni dalla sua approvazione e alla luce dei profondi cambiamenti verificatisi in questi anni, necessita di essere riscritto. Parallelamente, ma ad un diverso livello, va portata avanti e completata la legislazione regionale cosiddetta "statutaria", ossia riguardante le materie elencate nell'articolo 15 dello Statuto speciale, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale n. 2 del 2001, che include, per ciò che qui in particolar modo rileva, l'approvazione della nuova legge elettorale.

In attesa che venga elaborato il percorso costituente finalizzato alla riscrittura dello Statuto e che siano, di conseguenza, avviate tutte le necessarie riforme da portare avanti secondo un programma e un indirizzo unitario nei diversi ambiti di intervento, è opportuno, al momento, presentare una iniziativa di riforma che, sebbene circoscritta, riveste una particolare importanza nell'ottica della generale tendenza seguita dalle altre regioni di cui si è detto sopra, ossia la riduzione del numero dei consiglieri regionali dagli attuali ottanta, previsti dall'articolo 16 dello Statuto, a sessanta. Tale intervento richiede tempi di approvazione relativamente brevi grazie alla sua estrema semplicità, al fatto che non determina particolari ricadute su altri articoli dello Statuto esistente, non incide sulla sua struttura complessiva né rientra nella materia strettamente elettorale; attualmente sembra, inoltre, possibile far maturare in proposito una posizione condivisa che consenta di raggiungere la massima convergenza politica. Infatti, già nel corso del dibattito sulla cosiddetta "legge statutaria" (legge statutaria n. 1 del 10 luglio 2008, la cui promulgazione è stata annullata dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 149/2009) era emersa la volontà di proporre tale modifica, rimandata, però, come ovvio, alla sede competente.

La proposta di riforma presentata costituisce, innanzitutto, un primo passo verso la razionalizzazione della composizione dell'organo rappresentativo regionale il cui funzionamento è spesso appesantito dall'eccessivo numero di consiglieri che causa rallentamenti nei lavori e difficoltà nella corretta gestione dei processi decisionali; la riduzione proposta favorirebbe una migliore organizzazione del Consiglio e dei suoi organi interni determinando significative ricadute in termini di efficacia ed efficienza dell'azione dell'intero apparato.

Inoltre, con l'intervento che si propone, la Sardegna si riavvicinerebbe alle altre regioni con un numero di abitanti più o meno corrispondente (per esempio: Abruzzo, Liguria e Marche i cui Consigli regionali sono composti, rispettivamente, da 40, 50 e 42 membri), portando il rapporto tra consiglieri e popolazione da quello attuale di uno ogni ventimila abitanti circa a quello, più congruo, di uno ogni ventottomila. Un Consiglio composto da sessanta consiglieri costituisce un compromesso accettabile, considerate anche le particolari condizioni di autonomia che derivano alla Sardegna dalla specialità e la necessità di assicurare una adeguata rappresentanza ai diversi territori, tra gli ottanta consiglieri attualmente previsti dallo Statuto e i quaranta consiglieri originariamente previsti dalla normativa statale per le regioni ordinarie con una popolazione compresa tra un milione e tre milioni di abitanti (legge 17 febbraio 1968, n. 108, articolo 2). Tale normativa, benché al momento vigente solo per le regioni ordinarie che non hanno ancora autonomamente approvato il nuovo statuto a seguito della riforma costituzionale del 1999 (legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1), può comunque essere considerata un valido punto di riferimento in quanto basata, appunto, sul rapporto tra il numero dei consiglieri e la popolazione della regione.

Tale intervento non deve però riflettersi in una minore rappresentatività dell'organo che va invece salvaguardata qualunque sistema elettorale venga in futuro adottato; perciò è stata introdotta la norma di cui al comma 2, lettera b), della proposta che mira a garantire, in ogni caso, la rappresentanza a tutti i territori della Sardegna.

Infine tale proposta, coerentemente con gli attuali orientamenti in materia di costi delle istituzioni, fornisce una concreta e importante risposta alla crescente richiesta da parte della società civile di maggiore sobrietà e rigore nell'ambito delle attività politiche e istituzionali e persegue l'obiettivo di rafforzare la credibilità delle istituzioni regionali e di riavvicinare l'organo legislativo agli elettori. Di recente, infatti, sono state approvate dallo Stato numerose disposizioni che mirano alla razionalizzazione delle risorse al fine di evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'intero sistema istituzionale e, visto che il contenimento del costo delle istituzioni è un problema di carattere generale, la sua risoluzione è diventata un obiettivo comune a tutti i livelli di governo, da perseguire in modo armonico e coordinato, secondo quanto sancito formalmente nel patto interistituzionale firmato nel luglio 2007. È pertanto opportuno che anche la nostra Regione si impegni concretamente in tale direzione.

Il testo proposto è costituito da un articolo unico, a sua volta composto da due commi, che interviene sull'articolo 16 dello Statuto speciale nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 2 del 2001 nei modi di seguito descritti:
- il primo comma prevede che la parola "ottanta" del testo vigente dell'articolo 16, che indica il numero dei consiglieri regionali, sia sostituita con la parola "sessanta"; in tal modo si ottiene il principale effetto della proposta in esame ossia la riduzione del numero dei consiglieri regionali dagli attuali ottanta a sessanta;
- il secondo comma dispone che siano aggiunti, all'unico comma di cui attualmente è composto l'articolo 16, due ulteriori commi finalizzati entrambi a stabilire importanti precisazioni con riguardo ai possibili effetti negativi sulla composizione e sulla rappresentatività del Consiglio regionale che potrebbero derivare a seguito dell'approvazione della normativa elettorale da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto:
a) il primo dei due nuovi commi stabilisce che il numero dei consiglieri regionali non può subire deroghe, quindi, neppure in sede di approvazione della normativa statutaria elettorale si potranno prevedere meccanismi che, in qualunque modo, apportino modifiche a tale numero introducendo nuove distorsioni e vanificando, così, l'intento della presente riforma;
b) nel secondo dei due commi aggiunti viene sancita la garanzia della rappresentanza per tutti gli ambiti provinciali della Sardegna che sarà concretamente disciplinata nell'ambito del sistema elettorale da adottarsi ai sensi dell'articolo 15; tale norma ha lo scopo di evitare il rischio che un minore numero di consiglieri possa in qualche modo tradursi in una limitazione del diritto di tutti i territori della Regione ad essere rappresentati in Consiglio regionale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifica dell'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3

1. Nell'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), la parola "ottanta" è sostituita dalla parola "sessanta".

2. Dopo il primo comma dell'articolo 16 della legge costituzionale n. 3 del 1948 sono aggiunti i seguenti commi:
a) "Il numero dei consiglieri eletti non può variare a seguito dell'adozione, ai sensi dell'articolo 15, della forma di governo e del sistema elettorale.";
b) "La normativa elettorale, adottata ai sensi dell'articolo 15, garantisce la rappresentanza consiliare a tutti gli ambiti provinciali della Sardegna.".