CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 8

presentata dal Consigliere regionale
PLANETTA

il 26 agosto 2010

Modifica della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
(Statuto speciale per la Sardegna)

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il Consiglio regionale della Sardegna, legittimo rappresentante della nazione e del popolo sardo, interprete dei suoi diritti intangibili, non revocabili né modificabili, si appella alle ragioni di libertà e ai principi di uguaglianza fra gli uomini e tra i popoli universalmente riconosciuti, solennemente affermati in particolare nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nella Dichiarazione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, nell'Atto finale della conferenza di Helsinki sulla sicurezza e cooperazione in Europa, nel Patto internazionale sui diritti civili, tutti facenti parte dell'ordinamento dello Stato.

Primo fra tutti è il principio che ogni popolo della Terra ha il diritto inalienabile a vivere in libertà, a determinare in sovranità i propri destini nazionali, a dotarsi delle istituzioni che meglio corrispondono alla propria irrinunciabile identità; esso si richiama alla Dichiarazione della Comunità europea sui diritti delle minoranze; dichiara che la nazione sarda non ha contenziosi aperti con nessuna nazione e assume la volontà di pace del popolo sardo come solenne impegno per contribuire a trasformare il Mediterraneo in mare di pace e per rimuovere gli ostacoli che impediscono alla Sardegna di partecipare autonomamente al processo di disarmo; esprime la convinzione che una struttura repubblicana federale dello Stato italiano rafforzerà, garantirà e intensificherà l'esercizio della libertà e il raggiungimento di una effettiva giustizia sociale e contribuirà a rimuovere le cause dell'insufficiente sviluppo della Sardegna.

Per esprimere la massima sovranità e indipendenza possibile con una riforma complessiva dello Stato italiano in senso federalista, in sintonia con la storia di Sardegna e le secolari aspirazioni all'autogoverno politico dei sardi e del movimento di liberazione sardista, si possono trovare esempi illuminanti e incoraggiamento nelle federazioni europee ed in particolare in quella Svizzera.

La denominazione scelta in questa proposta di legge costituzionale per la Sardegna, Repubblica e Regione sarda, proviene proprio dall'osservare come nell'articolazione federale svizzera, conservando e rafforzando l'unità statale federale elvetica e dando massimi poteri ai cantoni, questi vengano definiti costituzionalmente Repubblica e Canton Ticino, Repubblica e Cantone Giura, Repubblica e Cantone Berna e cosi via per tutti gli altri cantoni piccoli o grandi che siano.

Per la Sardegna, anche all'interno di una riflessione federalista nell'anniversario dei centocinquantanni di Unità d'Italia, il richiamo alla "Repubblica" dei sardi ricorda la persa statualità del Regno di Sardegna, alla quale generazioni di sardisti si sono ispirati ininterrottamente per un moderno ritorno alla statualità sarda già subito dopo l'infausta fusione col Piemonte del 1848, legandolo al termine Regione sarda che è stato ormai ereditato da oltre sessanta anni di autonomia speciale che con questa proposta di legge s'intende superare e migliorare in senso compiutamente federale.

Gli elementi di statualità federalista sono quindi tutti interni all'articolato del nuovo Statuto che rafforza l'unità dello Stato centrale nella sua trasformazione in Repubblica federale italiana, con un processo di federalismo a geometria variabile che vede la specialità sarda distinguersi nei contenuti e nei tempi di realizzazione da altri processi analoghi di regioni italiane con diverse storie, aspirazioni ed esigenze.

L'autonomia speciale della Sardegna diventa così chiara ed intellegibile, distinguendo anche col nome un processo di federalizzazione da un decentramento ambiguo e in effetti conservatore del centralismo di sempre.

Si afferma quindi il contenuto di statualità e sovranità del federalismo sardo e del suo nuovo Statuto di autonomia speciale o meglio autonomia nazionale sarda, affermando il diritto della nazione sarda a contribuire con pari dignità e sovranità delle altre nazioni europee con o senza Stato al processo di costruzione dell'Europa dei popoli.

È proprio la realtà europea, ormai senza confini interni, con i principali poteri statuali conferiti all'Unione europea quali moneta, difesa e tante altre competenze che influenzano gli antichi stati nazionali di matrice ottocentesca, mostrano in un'altra prospettiva la richiesta d'indipendenza e di un moderno indipendentismo sardista che, lungi dal creare divisioni e separazioni, sono invece la medicina giusta per costruire nella chiarezza e nell'uguaglianza l'Europa del futuro più unita e forte proprio perché fatta dai popoli e non dalle burocrazie statali centraliste.

Il protagonismo nel testo proposto della Nazione sarda, della sua identità linguistica e culturale e storica è il frutto dell'ultima fase, o terzo sardismo, dell'elaborazione federalista sarda che superando un economicismo a base del vecchio statuto e per questo ritenuto superato oltre che dall'usura del tempo da questo vizio d'origine, unisce cultura, lingua, storia, economia, fattori materiali ed immateriali, all'essere il popolo sardo, minoranza linguistica o meglio nazionale, abitatore di un isola più distante dal continente europeo e quindi sofferente di diseconomie strutturali e geografiche più marcate di quelle di altre regioni continentali italiane che aspirano quindi ad autonomie qualitativamente diverse e a volte più limitate.

Per queste ragioni il recupero di antiche libertà, in particolare fiscali ed ancora, anche se molto depotenziate dalla mondializzazione, di quelle doganali, trova nella decisa affermazione di un sistema completamente autonomo di finanza sarda e fiscalità, la possibilità di operare con una intelligente e autogovernata fiscalità di vantaggio, tradizionalmente chiamata zona franca, anche in deroga alla normativa europea comunitaria, come per altre comunità autonome isolane europee egualmente svantaggiate, una concreta possibilità di rilancio ed uscita dall'assistenzialismo e sottosviluppo della Sardegna.

Tutto ciò affermato e ritenuto che l'attuale momento storico consente di ritrovare nella massima estensione dei principi di autonomia presenti nella Costituzione una fase di realizzazione della secolare aspirazione dei sardi all'indipendenza, il Consiglio regionale della Sardegna è impegnato, a norma degli articoli 28 e 29 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, a presentare al Parlamento dello Stato a norma degli articoli 51 e 54 della stessa legge costituzionale una proposta di legge per la riforma dello Statuto speciale della Sardegna secondo le disposizioni seguenti.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Riconoscimento della nazionalità sarda
in Repubblica e Regione sarda

Art. 1
Costituzione della nazione sarda

1. Il popolo sardo, il territorio della Sardegna e delle sue isole, il mare territoriale, la lingua e la cultura dei sardi costituiscono la nazione sarda. Ad essa è riconosciuta autonomia politica ed amministrativa speciale dotata di statualità e sovranità, denominata "Repubblica e Regione sarda", sulla base dei principi della Costituzione e dello Statuto speciale.

2. I comuni sardi sono il nucleo fondante della sovranità e autogoverno della nazione sarda e amministrano per nome e per conto delle loro comunità, esercitando il diritto inalienabile all'autodeterminazione.

3. La Repubblica e Regione sarda è parte della Repubblica federale italiana, i loro rapporti sono ispirati alla pari dignità istituzionale e al metodo dell'intesa anche con specifiche deroghe alle regole generali dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e concorrenza per bilanciare le diseconomie dovute anche alla specifica insularità. La Regione autonoma:
a) garantisce in Sardegna il libero ed effettivo esercizio dei diritti nazionali, collettivi e individuali universalmente riconosciuti;
b) assicura la sostanziale uguaglianza fra i sardi nonché fra essi e gli altri cittadini della Repubblica federale italiana;
c) predispone, tutelando l'indipendenza, l'ambiente, il lavoro, la cultura della Sardegna predispone per il suo popolo condizioni di vita libera e felice e ne custodisce i diritti nazionali e sociali contro ogni discriminazione.

 

Art. 2
Nazionalità e lingua sarda

1. La lingua sarda, così come è comunemente usata nel territorio dell'Isola, è la lingua della nazionalità ed è ufficiale ed equiparata alla lingua italiana: lo Stato e la Regione ne garantiscono l'uso normale al pari dell'italiana, ne assicurano i mezzi necessari alla conoscenza e all'uso e favoriscono la piena uguaglianza delle due lingue. Sono in ogni caso garantiti alla lingua sarda l'insegnamento, la diffusione a stampa, radio televisiva e telematica e forme di speciale protezione e promozione. Analoga tutela compete nei Comuni di Alghero al catalano e di Carloforte e Calasetta al tabarchino, al sassarese ed al gallurese.

2. La nazionalità sarda, comprensiva di coloro che parlano le lingue alloglotte, costituisce nella Repubblica italiana minoranza linguistica ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione.

3. La nazionalità sarda, al pari della nazionalità italiana è riconosciuta per tutti i cittadini sardi, indipendentemente dalla loro provenienza e residenza.

 

Art. 3
Attribuzione di risorse

1. La Repubblica federale italiana riconosce le cause storiche e politiche dell'attuale disuguaglianza fra la Sardegna e il complesso delle regioni italiane e si obbliga a risarcire, restituire e a fornire alla nazionalità, perché le amministri, le risorse ordinarie e straordinarie necessarie al suo sviluppo economico e sociale.

 

Art. 4
Partecipazione alle funzioni statali

1. La Repubblica e Regione sarda concorre alla formazione degli organi centrali dello Stato federale e all'esercizio delle loro funzioni. Le leggi elettorali federali non possono prevedere sbarramenti per i partiti organizzati in forma autonoma nel territorio della nazionalità.

 

Art. 5
Rapporti internazionali

1. La Repubblica e Regione sarda è parte, insieme allo Stato federale, in tutti i trattati internazionali che riguardano materie di interesse della Sardegna.

2. La Regione può mantenere propri addetti nelle missioni diplomatiche dello Stato federale presso l'Unione europea, stati esteri e organizzazioni internazionali.

 

Art. 6
Bandiera

1. La bandiera della nazionalità è quella dei quattro mori bendati in campo bianco rosso-crociato. Essa va esposta secondo le stesse norme che regolano l'esposizione del tricolore italiano e la bandiera europea.

 

Capo II
Competenze e funzioni

Art. 7
Competenze

1. La Repubblica e Regione sarda ha esclusiva competenza e potestà legislativa in tutte le materie di proprio interesse e una sua soggettività nei rapporti con l'Unione europea, tranne per la difesa militare, moneta, amministrazione della giustizia federale, rapporti diplomatici generali, che sono riservati allo Stato centrale federale. È in ogni caso riservata alla Repubblica e Regione sarda la competenza esclusiva e primaria sulle seguenti materie:
a) entrate fiscali e loro regime autonomo;
b) ordinamento interno della Repubblica e Regione sarda e dei suoi enti, stato giuridico ed economico del personale;
c) ordinamento degli enti locali e del personale ad essi addetto;
d) affari interni e protezione civile, difesa territoriale, pubblica sicurezza, polizia urbana e rurale;
e) finanze regionali e degli enti locali;
f) assicurazioni, registro marittimo, credito e risparmio;
g) giurisdizione, norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa, della Repubblica e Regione sarda;
h) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione;
i) lavori pubblici ed edilizia economica e popolare;
j) urbanistica ed edilizia;
k) miniere, cave, saline, acque minerali e termali, utilizzo della piattaforma continentale;
l) industria;
m) produzione e distribuzione di energia;
n) agricoltura, pastorizia, foreste, caccia, pesca interna e nel proprio mare territoriale, parchi naturalistici su terra e nel mare territoriale, bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;
o) lavoro, assistenza e previdenza sociale, immigrazione;
p) commercio e disciplina annonaria;
q) trasporti terrestri, marittimi e aerei interni ed esterni;
r) porti, aeroporti, strade e ferrovie, poligoni industriali, controllo aereo e marittimo;
s) poste e telecomunicazioni, media e servizi radiotelevisivi;
t) sanità e igiene;
u) lingua e cultura della nazionalità;
v) cultura e istruzione di ogni ordine e grado;
w) università e ricerca scientifica;
x) informazione;
y) beni ambientali;
z) patrimonio archeologico,archivistico, paesistico, storico e artistico, biblioteche e musei;
aa) spettacolo e sport;
bb) determinazione delle circoscrizioni giudiziarie e nomina dei magistrati;
cc) usi civici;
dd) artigianato;
ee) turismo;
ff) giochi, scommesse e lotterie;
gg) espropriazioni per pubblica;
hh) dogane e zona franca, protezione dei confini sardi e profilassi internazionale;
ii) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni di comuni, province e città metropolitane, legge elettorale del Parlamento europeo; la legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini sardi residenti all'estero e ne assicura l'effettività.

2. Nelle materie di sua esclusiva competenza la Regione emana norme in deroga alle leggi dello Stato centrale federale in materia civile e amministrativa, nonché leggi contenenti sanzioni penali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative ai rapporti internazionali e con l'Unione europea.

 

Art. 8
Competenza integrativa ed attuativa

1. Salva la competenza prevista nell'articolo 7, la Repubblica e Regione ad autonomia speciale della Sardegna ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica federale italiana, emanando norme di integrazione e attuazione.

 

Art. 9
Funzioni amministrative

1. La Regione sarda esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma dell'articolo 7 ed in materia di commercio con l'estero.

2. Essa esercita altresì le funzioni amministrative delegate dallo Stato centrale e può disporre con propria legge l'esercizio di funzioni equivalenti ad altre eventualmente delegate dallo Stato centrale ad altre regioni.

 

Capo III
Organizzazione della nazionalità

Art. 10
Organi della Repubblica e Regione sarda

1. Sono organi della Repubblica e Regione sarda: il Parlamento sardo, il Governo sardo e il suo Presidente.

 

Art. 11
Composizione e funzioni del parlamento sardo

1. Il Parlamento sardo, composto da 60 deputati comprensivi del Presidente del Governo e del suo Vice, è l'organo legislativo della nazionalità, rappresenta l'unità del popolo sardo e ne esprime la volontà all'interno e nei suoi rapporti con l'esterno. Legifera nelle materie di competenza della Repubblica sarda, ne elegge il Presidente, concede e revoca la fiducia al Governo, esercita ogni altra attività riservatagli dalla Costituzione e dallo Statuto.

2. L'elezione, la composizione e il funzionamento del Parlamento sono regolati da leggi regionali adottate a maggioranza assoluta.

3. Il Parlamento interviene con le forme regolate dalla legge perché sia assicurato al popolo sardo, insieme dei sardi residenti in Sardegna e fuori dall'Isola, e di coloro che si dichiarino appartenenti ad esso, contro ogni discriminazione, il libero esercizio dei propri diritti nazionali ed individuali.

4. Il Parlamento vigila affinché ovunque si applichino i principi e le regole della pace e della coesistenza fra i popoli e promuove ogni iniziativa volta all'eliminazione di qualunque forma di colonialismo, prevaricazione di una nazione o di un popolo su altri, discriminazione e di sfruttamento dell'uomo.

 

Art. 12
Diritto elettorale

1. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo del Parlamento sardo è stabilito il requisito della nascita o della residenza effettiva e continuata nel territorio della nazionalità da almeno cinque anni.

2. L'ufficio di deputato al Parlamento sardo è incompatibile con quello di membro di uno dei rami del Parlamento italiano ed europeo o di un Consiglio regionale. I casi di ineleggibilità e gli altri casi di incompatibilità sono stabiliti con legge statutaria della Repubblica e Regione autonoma.

 

Art. 13
Durata del Parlamento sardo

1. Il Parlamento sardo dura in carica cinque anni. Salvo che per effetto dello scioglimento anticipato ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto, le elezioni sono indette dal Presidente del Governo non meno di sessanta e non più di settantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio e per la domenica successiva a quella del quinquennio stesso. Il nuovo Parlamento si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione dei deputati eletti su convocazione del Presidente del Parlamento uscente. Fino alla riunione del nuovo Parlamento sono prorogati i poteri del precedente.

 

Art. 14
Presidente e Ufficio di presidenza

1. Il Parlamento sardo elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta.

 

Art. 15
Sedute del Parlamento

1. Il Parlamento si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della nazionalità o di un quarto dei suoi componenti.

2. Le deliberazioni del Parlamento sardo non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

3. Le sedute del Parlamento sono pubbliche. Il Parlamento tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

4. Il Parlamento sardo può istituire, almeno con i poteri e le limitazioni stabiliti per il Parlamento della Repubblica federale italiana, commissioni di inchiesta su materie di interesse generale per la nazionalità. A tale scopo nomina tra i suoi componenti una commissione formata secondo criteri di proporzionalità fra i gruppi.

 

Art. 16
Giuramento

1. I parlamentari sardi, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, giurano di osservare la Costituzione della Repubblica federale italiana e lo Statuto sardo.

 

Art. 17
Rappresentanza

1. I parlamentari rappresentano l'intera nazione sarda e non possono essere perseguiti per le opinioni espresse, i voti dati e l'attività politica svolta nell'esercizio delle loro funzioni.

 

Art. 18
Iniziativa legislativa

1. L'iniziativa legislativa compete al popolo sardo, ai consigli comunali, ai parlamentari e al Governo sardi.

 

Art. 19
Iniziativa legislativa popolare

1. L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di una proposta di legge da parte di almeno diecimila elettori o venti consigli comunali della nazionalità.

 

Art. 20
Procedura di esame

1. Ogni proposta di legge, presentata al Parlamento sardo è, secondo le norme del proprio regolamento, esaminata senza indugio da una apposita commissione e poi dal Parlamento stesso, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

2. La fine della legislatura non determina la decadenza della proposta di legge di iniziativa popolare. Le leggi di iniziativa popolare hanno precedenza nell'esame da parte del Parlamento sardo. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e i casi di mancata decadenza delle proposte di legge con la fine della legislatura. Stabilisce in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare le proporzioni dei gruppi parlamentari nonché le procedure dei lavori in Commissione ed i casi di rimessione al Parlamento del disegno di legge per la sua discussione e votazione. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte del Parlamento è sempre adottata per i disegni di legge in materia elettorale e di bilancio.

 

Art. 21
Bilancio e rendiconto

1. Il Parlamento nazionale sardo approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio finanziario della Repubblica e Regione sarda ha la decorrenza dell'anno solare.

 

Art. 22
Referendum popolare

1. Una legge è sottoposta a referendum popolare per la sua abrogazione quando ne è fatta richiesta da almeno ventimila elettori o trenta consigli comunali della nazionalità. Il referendum non è valido se non vi partecipa almeno un terzo degli elettori. La maggioranza, nelle materie sottoposte a referendum, si calcola in base ai voti validamente espressi. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio. Una legge della Repubblica federale è ammessa al referendum abrogativo dei suoi effetti nel territorio della Sardegna quando è ritenuta in contrasto con gli interessi della nazionalità. Le modalità di attuazione del referendum sono stabilite con legge regionale.

 

Art. 23
Entrata in vigore delle leggi

1. Le leggi sono promulgate dal Presidente del Governo sardo ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Giornale ufficiale della Repubblica e Regione autonoma, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.

 

Art. 24
Governo sardo

1. Il Presidente del Governo ed il Governo sono organi esecutivi con funzioni esecutive e regolamentari. La legge sarda determina la struttura del Governo, l'organizzazione dell'amministrazione, il decentramento degli organi di Governo secondo il federalismo interno e norme per i procedimenti amministrativi e contabili regionali.

 

Art. 25
Elezione Presidente e Vice Presidente
del Governo

1. Subito dopo la nomina del suo Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, il Parlamento sardo elegge al suo interno a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta il Presidente del Governo e il Vice Presidente. Il Vice Presidente fa parte del Governo con specifiche competenze di Ministro e subentra al Presidente in caso di sua decadenza.

 

Art. 26
Competenze e funzioni del Presidente
e del Governo

1. Il Presidente del Governo è il rappresentante della Nazione sarda e della Repubblica e Regione sarda, nomina e revoca i ministri della Repubblica sarda, il cui numero e le funzioni sono stabilite con legge statutaria, comunicandone al Parlamento entro quindici giorni dalla sua elezione assieme al programma di legislatura l'elenco e le rispettive competenze nel Governo che, come suo Capo, convoca e presiede dirigendo e coordinandone l'attività. Il Presidente è Capo dell'Amministrazione regionale, ne promulga i regolamenti, indice i referendum, provvede al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico nell'Isola nella quale rappresenta il Governo federale dello Stato.

2. Il Governo deve avere la fiducia del Parlamento che la accorda o revoca mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Il voto contrario su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti del Parlamento e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. La votazione di fiducia sulle dichiarazioni programmatiche avviene per appello nominale.

 

Art. 27
Decadenza o dimissioni del Governo

1. Il voto di una mozione di sfiducia, con la maggioranza dei due terzi del Parlamento, determina la decadenza del Governo. La decadenza del Governo è determinata anche dal voto contrario del Parlamento sul bilancio. Il Parlamento è convocato entro quindici giorni dal giorno della sfiducia o delle dimissioni del Governo per l'elezione del Presidente. Trascorso un mese senza che sia stato eletto il Presidente del Governo, il Parlamento si riunisce obbligatoriamente per deliberare sulla sua elezione o sullo scioglimento dell'Assemblea. Il decreto di scioglimento è firmato dal Presidente del Parlamento sardo. In esso è contenuta la convocazione dei comizi elettorali per una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno dallo scioglimento. Il Governo decaduto o dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari correnti. Il Presidente decade dalla carica per morte o per impedimento permanente che lo rendano inabile all'esercizio della carica. In questi casi viene sostituito a tutti gli effetti nell'incarico dal Vice Presidente del Governo sardo.

 

Art. 28
Diritti e doveri dei membri del Governo

1. I membri del Governo, anche se non sono parlamentari, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute del Parlamento e delle Commissioni. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.

 

Art. 29
Incompatibilità

1. L'ufficio del Presidente del Governo e di suo componente è incompatibile con qualsiasi altro ufficio.

 

Art. 30
Tutela dei membri del Governo

1. I dipendenti pubblici e privati che siano nominati nel Governo sardo sono messi a disposizione della Regione senza assegni, ma conservano gli altri diritti di carriera e anzianità.

 

Art. 31
Difensore civico

1. Con legge regionale è istituito l'ufficio del Difensore civico che cura gratuitamente a richiesta dei cittadini, singoli o associati, il regolare svolgimento delle pratiche presso le pubbliche amministrazioni.

 

Art. 32
Ufficio centrale sardo di statistica

1. È istituito l'Ufficio centrale sardo di statistica che espleta le funzioni statistiche devolutegli dalla Regione e in coordinamento con l'Istat, assumendone le competenze e le funzioni nel territorio della nazionalità.

 

Art. 33
Comuni della Sardegna

1. La Regione autonoma e Repubblica di Sardegna riconosce che fonte originaria della sovranità e nucleo primo dell'autogoverno del popolo sardo è il comune, al quale è riconosciuta piena autonomia amministrativa nel rispetto dei principi di federalismo interno e sussidiarietà dello statuto e degli interessi generali della nazione sarda.

2. La Regione può istituire, conferendo loro personalità giuridica, nuovi enti locali anche con compiti limitati o sopprimere quelli esistenti devolvendone le competenze.

3. I confini, le funzioni e la denominazione degli enti di cui al comma 2 sono determinati dal Parlamento sardo tenendo conto delle regioni storiche della Sardegna e comunque secondo i voti delle popolazioni, la gravitazione dei loro interessi materiali e culturali e la facilità delle comunicazioni con i capoluoghi.

4. La Repubblica di Sardegna, nelle materie di propria competenza, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea.

 

Art. 34
Attribuzione di funzioni agli enti locali

1. La Repubblica sarda attribuisce normalmente le funzioni amministrative nelle materie di propria competenza agli enti locali, determinandone gli indirizzi e controlli.

 

Art. 35
Istituzione di nuovi comuni

1. La Repubblica sarda, anche su loro richiesta e sentite sempre le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni, accorparli, modificare le loro circoscrizioni e denominazioni, istituire città metropolitane.

 

Art. 36
Controllo sugli enti locali

1. Il controllo sugli enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e con i imiti stabiliti con legge regionale.

 

Capo IV
Rapporti fra la nazionalità sarda e Stato

Art. 37
Partecipazione ai consessi nazionali
e internazionali

1. Il Presidente del Governo della nazione sarda ha rango di ministro e partecipa al Consiglio dei ministri della Repubblica federale italiana e al Consiglio dei ministri europei, con voto deliberativo qualora siano in discussione norme legislative, accordi internazionali, applicabili nel territorio della nazionalità o atti amministrativi che in detto territorio debbano trovare esecuzione o relativi atti preparatori. Identica potestà il Presidente della nazionalità esercita nei comitati interministeriali. Sono nulli gli atti, anche di alta amministrazione, assunti in violazione della presente norma.

 

Art. 38
Iniziativa legislativa del Parlamento sardo

1. Il Parlamento sardo può presentare alle Camere della Repubblica federale voti e proposte di legge su materie che interessano la Sardegna.

2. Le proposte di legge di iniziativa del Parlamento sardo sono poste all'esame del Parlamento dello Stato federale con procedura abbreviata.

3. Il Governo sardo, quando constati che l'applicazione di un provvedimento dello Stato federale risulti dannoso, può decretarne la sospensione in Sardegna. Tale sospensione obbliga il Governo della Repubblica federale al riesame dell'atto sospeso. Se il provvedimento come riapprovato non è ancora gradito può essere sottoposto da parte del Governo sardo a referendum abrogativo nel territorio della Sardegna.

 

Art. 39
Conflitti di attribuzione
e giudizi di legittimità costituzionale

1. I conflitti di attribuzione fra Stato centrale e Repubblica sarda, i giudizi di legittimità costituzionale sulle leggi statali quando la questione di legittimità sia stata sollevata per violazione del presente statuto ed i giudizi di legittimità costituzionale sulle leggi sarde, promossi anche in via incidentale, sono attribuiti ad una speciale Sezione della Corte costituzionale della Repubblica federale, composta da cinque giudici nominati dal Presidente della Repubblica federale italiana, ai sensi dell'articolo 135 della Costituzione e da cinque giudici eletti dal Parlamento sardo a scrutinio segreto e maggioranza dei tre quinti dei votanti. Ai giudici eletti dal Parlamento sardo si applicano i requisiti, le incompatibilità e le immunità dei giudici costituzionali a cui i medesimi sono equiparati ad ogni effetto. Qualora il Presidente della Corte costituzionale non faccia parte della Sezione, questa elegge nel proprio seno il Presidente di Sezione. L'udienza di discussione deve tenersi entro sessanta giorni da quando il ricorso perviene alla Corte. La Sezione adotta norme integrative per i giudizi di propria competenza.

 

Art. 40
Consiglio di giustizia amministrativa

1. È istituito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione sarda.

2. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha competenza in grado di appello avverso le sentenze del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna ed ha funzioni consultive nei confronti della Regione. È presieduto da un presidente di Sezione del Consiglio di Stato ed è composto da consiglieri di Stato.

3. Con decreto del Presidente del Governo sardo, previa delibera, è nominato un quarto dei componenti. Per tale nomina si applicano i requisiti per la nomina a consigliere di Stato su designazione del Consiglio dei ministri. Il parere consultivo per la nomina è espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa.

 

Art. 41
Corte dei conti: sezioni regionali

1. Le funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti sono esercitate per la Regione, gli enti aventi sede in Sardegna e le amministrazioni statali per quanto concerne i loro uffici in Sardegna, da sezioni della Corte dei conti aventi sede nella Regione, restando esclusa ogni competenza delle sezioni centrali della Corte.

2. Le sezioni sarde hanno altresì competenza per i giudizi promossi da parti aventi residenza in Sardegna o contro le medesime.

3. Le funzioni devolute alle sezioni unite della Corte dei conti sono esercitate, nelle materie predette, dalle Sezioni unite aventi sede in Sardegna.

4. Il Presidente del Governo, previa delibera del Governo, nomina metà dei componenti le sezioni, osservando le norme previste per la nomina a consigliere della Corte dei conti dal parte del Consiglio dei ministri.

 

Art. 42
Successione di beni statali

1. La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede in tutti i beni e diritti patrimoniali dello Stato e degli enti statali di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio militare. Non possono essere creati nuovi insediamenti militari, né ampliati quelli esistenti, né estesi i poligoni o rese più gravose le servitù militari, senza il consenso della Regione e senza indennizzo.

2. Si prescinde dal consenso della Regione in caso di guerra o di grave necessità della difesa dichiarata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti e per un tempo limitato comunque non superiore ai tre anni.

3. I beni militari non utilizzati passano di diritto al patrimonio della Regione.

 

Art. 43
Esercizio del servizio militare o civile

1. Gli appartenenti alla nazionalità espletano, salva loro contraria ed espressa istanza, l'eventuale servizio militare di leva ed il servizio civile sostitutivo, nel territorio della nazionalità. I militari di professione sardi sono favoriti per svolgere la loro attività in Sardegna. I reparti militari di stanza in Sardegna costituiscono la Guardia nazionale sarda comprensiva della Brigata Sassari.

 

Art. 44
Ordine pubblico

1. Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente della nazionalità a mezzo della polizia dello Stato federale che assume la denominazione di Polizia sarda, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Governo dello Stato mantiene, di concerto col Governo sardo, la direzione dell'Arma dei carabinieri che assolve la funzione di polizia federale. Il Governo federale potrà assumere la direzione complessiva dei servizi di pubblica sicurezza a richiesta del Presidente della nazionalità congiuntamente al Presidente del Parlamento sardo e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato dello Stato federale e la sua sicurezza. Il Presidente ha anche il diritto di proporre la rimozione o il trasferimento dei funzionari di Polizia. Il Governo sardo può organizzare corpi speciali di polizia per la tutela dei propri servizi ed interessi.

 

Art. 45
Libertà personale

1. Nessuno può essere detenuto, né internato, né inviato al soggiorno obbligato, né comunque sottoposto a limitazione della libertà personale, per oltre quindici giorni, nel territorio della Regione, se non per fatti commessi in tale territorio.

2. La norma di cui al comma 1 non si applica a coloro che hanno residenza nel territorio della Regione o vi abbiano il coniuge, parenti o affini entro il quarto grado.

 

Art. 46
Nomina dei funzionari statali

1. È necessario il concerto fra il Ministro competente e il Governo della nazionalità per la nomina di tutti i funzionari rappresentanti gli organi periferici statali nell'Isola. Hanno la precedenza nei pubblici impieghi nell'Isola i nati in Sardegna, i loro familiari e i residenti sul territorio della nazionalità da almeno cinque anni: la legge regionale può diversamente prevedere per il settore universitario, artistico, e della ricerca scientifica.

 

Art. 47
Titoli di studio

1. I titoli di studio rilasciati dall'ordinamento scolastico regionale sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli corrispondenti dell'ordinamento statale.

 

Capo V
Finanze, regime doganale, tributario e fiscale, demanio e patrimonio

Art. 48
Finanza della Repubblica sarda

1. La Repubblica e Regione sarda ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

 

Art. 49
Costituzione della zona franca

1. Il territorio della nazionalità, così come individuato nell'articolo l dello Statuto, è costituito in zona franca ovvero zona economica e fiscale speciale, non è sottoposto al regime doganale dello Stato ed ha un l'IVA autonoma in deroga al regime fiscale comunitario

2. I cittadini sardi e le imprese operanti nell'Isola sono soggetti alla sola normativa fiscale della Regione autonoma.

3. La Regione concorda con gli organi dell'Unione europea la quota fiscale da versare per la contribuzione al bilancio comunitario.

 

Art. 50
Contributo alle spese statali

1. Lo Stato non può imporre né esigere tributi di qualsiasi specie nel territorio della nazionalità, ed ha solo diritto ad una quota pari a un decimo delle somme riscosse, quale contributo della Regione alle spese generali dello Stato.

 

Art. 51
Regime finanziario e fiscale

1. La Regione ha una propria finanza e un regime di proprie entrate fiscali, coordinati con quelli dello Stato centrale e dell'Unione europea, il tutto regolato da legge regionale.

2. Gli Uffici finanziari dello Stato esistenti sul territorio della nazionalità sono trasferiti alla Regione.

3. La Guardia di finanza regionale dipende dal Presidente del Governo sardo ed opera in sinergia con la Guardia di finanza federale.

 

Art. 52
Soggetti passivi d'imposta

1. La sottoposizione dei soggetti passivi di imposta al regime tributario della nazionalità non dipende dalla loro sede legale o fiscale, ma è regolata dal criterio territoriale della produzione del reddito.

 

Art. 53
Disciplina dei fondi pubblici

1. I fondi della Regione autonoma, degli enti locali e degli enti pubblici aventi sede in Sardegna, ancorché non utilizzati, non possono essere trattenuti nella tesoreria statale. Le funzioni amministrative spettano ai comuni, a meno che, per motivi di unitarietà, vengano delegate nel rispetto della sussidiarietà e proporzionalità alle province e alla Regione. Le province sono enti intermedi eletti in secondo grado le cui funzioni, operatività, fiscalità, modalità di elezione degli organi espressione dei sindaci dei comuni che le compongono vengono stabilite, come per le fusioni e/o associazioni di comuni, dal Parlamento con legge statutaria. Gli enti locali godono di autonomia politica in funzione del federalismo interno e d'autonomia fiscale, finanziaria e di spesa, compartecipando al gettito delle imposte riscosse nel proprio territorio, stabiliti sempre con legge statutaria regionale.

 

Art. 54
Piani statali per lo sviluppo

1. In attuazione dell'articolo 3 dello Statuto, il Governo, all'inizio della legislatura, predispone ed attua col finanziamento statale piani quinquennali per favorire lo sviluppo economico e sociale della Sardegna e riequilibrare le differenze infrastrutturali con le regioni più prospere dello Stato.

2. L'approvazione da parte del Parlamento sardo di tali piani pluriennali nonché di tutti i programmi di sviluppo vincola l'attività di tutte le amministrazioni dello Stato operanti in Sardegna e ne determina i comportamenti conseguenti.

 

Art. 55
Continuità territoriale

1. È posto a carico dello Stato l'onere per la piena attuazione dei principi della continuità territoriale in materia di trasporti esterni. I carburanti, ricambi, manutenzioni ed i servizi relativi ai trasporti in partenza dall'Isola sono defiscalizzati.

 

Art. 56
Entrate della Regione

1. Le entrate della Regione sono costituite:
a) per la parte ordinaria:
1) dal gettito fiscale;
2) dai canoni per le concessioni demaniali;
3) dai canoni per le servitù e poligoni militari da ricontrattare ogni cinque anni;
4) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
5) dai proventi dei servizi regionali;
6) dai trasferimenti dello Stato e della Unione europea;
b) per la parte straordinaria:
1) dai contributi straordinari dello Stato centrale versati in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto;
2) dai contributi dello Stato o di istituzioni sovranazionali per particolari piani di sviluppo;
3) da operazioni finanziarie della Regione autonoma e da essa garantite, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie.

 

Art. 57
Disciplina dei trasferimenti

1. Lo Stato e la nazionalità regolano l'ammontare dei trasferimenti finanziari spettanti alla Regione autonoma per le funzioni a questa trasferite e la dotazione per le materie di nuova competenza.

 

Art. 58
Modifiche dello Statuto

1. Lo Statuto è legge costituzionale.
2. Le modifiche allo Statuto necessitano di approvazione delle Camere in unica lettura e del Parlamento sardo, entrambe a maggioranza assoluta dei componenti, ed entrano in vigore se entro tre mesi dalla pubblicazione sul Giornale ufficiale della Regione un quinto del Parlamento sardo, ventimila elettori o trenta consigli comunali nel territorio della nazionalità non ne chiedano la sottoposizione a referendum. Le modifiche sono approvate se ottengono il consenso della maggioranza dei votanti.