CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 7
presentata dai Consiglieri regionali
VARGIU - COSSA - DEDONI - FOIS - MELONI Francesco - MULAil 6 ottobre 2009
Modifica dell'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
(Statuto speciale per la Sardegna)
***************RELAZIONE DEI PROPONENTI
Nelle more della definizione di un sistema elettorale sardo, che sia pensato e attuato con lo scopo di garantire il rapporto più stretto tra cittadino e istituzioni, che sia adeguato rispetto al principio della separazione dei poteri e che privilegi gli obiettivi della stabilità di governo e dell'alternanza tra gli schieramenti, appare indispensabile intervenire quanto prima su un elemento di anomalia del nostro Consiglio regionale.
Tale elemento è rappresentato dalla pletoricità della sua composizione numerica, che rischia di essere ulteriormente dilatata ad ogni tornata elettorale dall'attuale sistema "nazionale" che - per garantire il premio di maggioranza al Presidente vincitore - rischia di far crescere, anche significativamente, il numero complessivo dei consiglieri eletti.
Ne discende che - paradossalmente, ma non troppo - la Sardegna potrebbe ritrovarsi un Consiglio eletto composto da più di cento membri, con tutte le intuitive ricadute negative sui costi della politica, ma soprattutto sulla stessa funzionalità dello strumento legislativo.
Tale composizione ridondante, poteva forse essere giustificata all'atto della prima scrittura dello Statuto regionale (eravamo nel 1948), quando era fortissima la centralità dell'istituzione consiliare ed era assai diverso il sistema di comunicazione tra il cittadino elettore ed i suoi rappresentanti eletti.
La separazione tra attività legislativa e di esecutivo, l'elezione diretta del Presidente della Regione, il sistema elettorale maggioritario, le logiche di devolution interna e di valorizzazione delle autonomie locali che si sono successivamente affermate rendono oggi inutile e farraginoso un Consiglio regionale che abbia una composizione numerica non rispondente alle moderne esigenze di agilità della nostra democrazia evoluta.
La composizione numerica dei consigli regionali delle altre regioni a statuto ordinario riflette d'altronde in modo inequivocabile questa necessità.
A titolo di esempio, la Lombardia, con nove milioni e mezzo di abitanti, ha un numero di consiglieri regionali - ottanta - identico a quello della Sardegna, che ha solo un milione e seicentomila abitanti.
Altre regioni italiane, ben più popolose della Sardegna, hanno organi legislativi dimensionati ad esigenze che coniugano la rappresentatività con la funzionalità: il Lazio ha 70 consiglieri regionali, la Toscana 65, La Campania e il Veneto 60, l'Emilia Romagna addirittura 50.
Partendo da tali basi logiche e di ragionamento è dunque evidente l'urgenza di dare una nuova dimensione numerica alla composizione del nostro Consiglio regionale, contribuendo in tal modo a restituirgli il ruolo e la centralità politica che gli è indispensabile.
In tal senso, la presente proposta di legge interviene in modo semplice, ma efficacissimo esclusivamente sulla composizione numerica dell'istituzione, lasciando al successivo confronto politico ogni più raffinato ragionamento sia in materia di legge elettorale regionale, sia in materia di funzioni consiliari e di nuova regolamentazione interna.
La riduzione a sessanta del numero dei consiglieri regionali ci sembra quella che rispetta e compendia le esigenze di riforma e quelle di rappresentanza politica e territoriale.
Tale riduzione, a nostro avviso, diventa fonte di nuova efficienza delle istituzioni, consente una contestuale riduzione del numero delle commissioni consiliari e dei loro componenti e rivaluta - di fatto - l'intera azione del legislatore, oggi svilita in una pletora di eletti che anche l'esperienza testimonia essere nemica del buon funzionamento dell'istituzione stessa.
L'unica nota integrativa che si è ritenuto opportuno ribadire anche nella presente sede propositiva è quella relativa alla tutela della rappresentanza territoriale locale, argomento sempre fortemente sentito nei vari distretti della nostra Isola.
Ne è discesa la proposizione di una norma di garanzia che - nel nuovo contesto numerico - confermi comunque la rappresentatività dei territori a minor concentrazione di popolazione (in particolare, Sulcis, Ogliastra e Medio Campidano).
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche all'articolo 16 della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.31. L'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) è così sostituito:
"Art. 16 (Composizione del Consiglio regionale della Sardegna)
1. Il Consiglio regionale è composto da sessanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto e uguale e segreto.2. La legge elettorale vigente ai sensi dell'articolo 15 della presente legge costituzionale adegua comunque i propri effetti a quanto disposto dal comma 1 e garantisce la rappresentanza di tutti i territori provinciali.".