CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 6
presentata dai Consiglieri regionali
DE FRANCISCI - DIANA Mario
il 10 settembre 2009
Diritto allo studio: detrazioni fiscali per l'acquisto di libri e materiale scolastico
***************RELAZIONE DEI PROPONENTI
Gli oneri e le spese relative alla frequenza dei gradi di istruzione dalle scuole elementari fino ai livelli più elevati, hanno trovato riconoscimento a fini fiscali solo in riferimento alle spese di iscrizione. Ma è noto che le spese e gli oneri relativi all'acquisto di libri di testo, materiali didattici, corredo, grembiuli, ecc., superano di buon grado qualsiasi spesa di iscrizione. Una spesa che, in caso di pluralità di figli, rappresenta spesso un onere che crea, a molte famiglie, notevoli disagi, anche perché non diluibile nel tempo. Il regime di aiuti previsto con legge regionale solo in parte sopperisce a questa esigenza e con notevole ritardo rispetto al momento della effettuazione della spesa. Inoltre, nell'ambito degli interventi statali e regionali è opportuno far notare come ben limitate risorse vengano previste a favore dei cittadini giovani che forse perché privi di "voce democratica", in quanto non ancora elettori, non ricevono facilitazioni e vantaggi nelle stesse misure destinate invece ai cittadini di maggiore età. Eppure la cultura e la valorizzazione delle risorse umane rappresentano il primo e principale elemento dello sviluppo e della crescita sociale e gli investimenti in cultura, è dimostrato, hanno maggiori risultati se destinati alla crescita delle nuove generazioni. Spesso l'assenza di risorse è causa di dispersione scolastica e comunque di elementi distorsivi del corretto equilibrio psicologico dei nostri giovani con gravi ripercussioni sulla stessa loro vita sociale. La presente proposta di legge, introducendo la detraibilità a fini fiscali delle spese reali conseguenti alla frequenza dei nostri giovani, vuole dare un primo riconoscimento alla cultura e all'istruzione quali elementi della vita che al pari della sanità, della prima casa, della previdenza integrativa, siano considerati fondamentali e di base della vita di ciascun individuo e di qualunque famiglia.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifica dell'articolo 15, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi1. Dopo la lettera e) del comma 1, dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche ed integrazioni è inserita la seguente lettera:
"e bis) le spese per l'acquisto di libri, corredo e attrezzature scolastici, inclusi quelli audiovisivi, contenuti negli elenchi approvati dagli istituti delle scuole superiori di primo e secondo grado, dalle facoltà universitarie, conservatori di musica, accademie di belle arti, per l'ottenimento di diplomi e lauree statali o riconosciuti dallo Stato; l'eventuale attrezzatura di costo elevato è individuata come necessaria da specifica e motivata delibera dell'istituto o facoltà ed il suo importo è detraibile nella misura massima stabilita dal Ministero dell'istruzione; ai fini della detrazione le spese devono essere certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario, nonché da un documento o nota contenente l'elenco dei libri e del materiale individuato in una delibera dell'istituto, facoltà, conservatorio o accademia, per ogni anno e per singolo corso; per il materiale o l'attrezzatura di costo elevato, inoltre, copia della specifica e motivata delibera dell'istituto, facoltà conservatorio, accademia; l'aliquota è detraibile nella misura del 27 per cento nel caso che, nello stesso anno, vi siano due figli frequentanti le scuole indicate nella presente lettera, e del 38 per cento nel caso di tre o più figli;".
Art. 2
Modifica dell'articolo 15, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)1. All'articolo 15, comma 2, del TUIR dopo le parole: "Per gli oneri indicati alle lettere c), e), "sono aggiunte le parole "e bis)".
Art. 3
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 300.000.000 annui a decorrere dal 2010, si provvede nell'ambito della manovra disposta dalla legge finanziaria per l'esercizio 2010 e il triennio 2010-2012.