CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 3

presentata dai Consiglieri regionali
MELONI Marco - SORU - BARRACCIU - BRUNO - AGUS - CARIA - COCCO Pietro - CUCCA - CUCCU - DIANA Giampaolo - ESPA - LOTTO - MANCA - MELONI Valerio - MORICONI - PORCU - SABATINI - SANNA Gian Valerio - SOLINAS Antonio

il 10 giugno 2009

Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), per l'istituzione delle circoscrizioni "Sicilia" e "Sardegna"

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La Sardegna ha il diritto di esprimere una rappresentanza nel Parlamento europeo. Ad oggi, i risultati delle diverse elezioni europee dimostrano inequivocabilmente che una circoscrizione elettorale artificiale come quella attuale (Sardegna-Sicilia) rende assai improbabile il soddisfacimento di questo principio di rappresentanza territoriale. Tanto che si inaugura la quarta legislatura consecutiva nella quale la nostra Regione non riesce a eleggere - se non in seconda battuta ed in forza di rinunzie e opzioni di parlamentari eletti direttamente - un proprio rappresentante nell'assemblea rappresentativa del popolo europeo. Le recenti consultazioni dimostrano, oltretutto, che tale negativo impatto sulla rappresentanza sarda si realizza anche in presenza di un consenso elettorale, in termini di voti di preferenza, decisamente elevato, e tale da garantire l'elezione dei candidati - nelle liste che superano la soglia di sbarramento del 4 per cento su base nazionale, ovviamente - in qualsiasi altra circoscrizione italiana.

Si tratta di una grave discriminazione che confligge sia con il principio di rappresentanza, sia con il riconoscimento delle specificit� della nostra Isola, entrambi affermati con nettezza in ambito europeo. Oltre che al Trattato istitutivo della Comunit� europea, il quale afferma, agli articoli 189 e 190, che il Parlamento europeo � "composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunit�", il riferimento � in primo luogo alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, stipulata a Strasburgo nel 1995, ratificata dal Parlamento italiano con legge 28 agosto 1997, n. 302, che ha riconosciuto ai sardi lo status di minoranza linguistica. In secondo luogo si deve far riferimento ai trattati comunitari, che fin dal Trattato di Amsterdam del 1997 riconoscono, in materia di politiche di coesione, la specifica condizione di insularit�.

La Sardegna avrebbe grande bisogno di una rappresentanza nel Parlamento europeo. Certamente per affermare la propria identit� di popolo, ma ancor pi� per tutelare direttamente i diritti e le aspettative della comunit� regionale; a partire dal riconoscimento effettivo della condizione di insularit�, che deve passare dalla previsione "costituzionale" all'applicazione pratica nelle politiche dell'Unione, per proseguire, a mero titolo esemplificativo, con le politiche di coesione socio-economica e di sostegno allo sviluppo delle imprese, le politiche di vicinato rivolte in particolare all'area euro-mediterranea, le politiche agricole, quelle dell'istruzione e dell'immigrazione. Oltretutto, la sostanziale impossibilit� per i sardi di eleggere i propri parlamentari europei, di fatto, nega alla Sardegna la possibilit� di essere rappresentata in seno all'intergruppo delle isole, costituito in seno al Parlamento europeo al fine di trattare in maniera coordinata i problemi comuni alle regioni insulari.

In virt� di queste considerazioni, la proposta di legge, che riprende le linee di fondo di analoghe proposte poste all'esame del Parlamento nazionale, integrandole al fine di garantire l'obiettivo di assegnare alla nostra Isola l'effettiva rappresentanza alla quale essa avrebbe diritto in base al criterio demografico, prevede innanzitutto la disarticolazione dell'attuale circoscrizione elettorale dell'Italia insulare, formata da Sicilia e Sardegna, in due circoscrizioni autonome. In considerazione della ridotta estensione del collegio, inoltre, la proposta riduce il numero di firme da raccogliere per la presentazione delle liste. Ancora, il numero dei parlamentari che dovrebbero essere assegnati alle future circoscrizioni Sardegna e Sicilia in base all'attuale consistenza demografica, sensibilmente minore di quelli assegnati agli altri quattro collegi italiani, rende opportuna la limitazione del numero delle preferenze manifestabili dall'elettore. L'assegnazione dei seggi a ciascuna delle circoscrizioni italiane avviene poi, secondo le disposizioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Infine, con l'obiettivo di tutelare la consistenza delle rappresentanze territoriali circoscrizionali, si modifica il sistema attualmente in vigore di ridistribuzione a livello nazionale dei resti, impedendo l'effetto distorsivo per cui le circoscrizioni con pi� elettori si vedono normalmente attribuiti pi� seggi di quanti siano loro assegnati in base al loro peso demografico, sottraendoli alle circoscrizioni con meno abitanti. In altri termini, si vuole cos� evitare il fenomeno prodottosi anche nelle recenti elezioni europee, che hanno visto il passaggio di ben due degli otto seggi spettanti alla circoscrizione insulare alla rappresentanza di altri territori.

� importante agire concretamente fin da ora, all'indomani delle elezioni e a cinque anni dal prossimo rinnovo del Parlamento europeo. �, infatti, l'unico modo per far s� che si coniughi un adeguato livello di attenzione dell'opinione pubblica al problema, con l'opportunit� di sottrarre il pi� possibile agli interessi delle singole parti politiche e dei singoli territori (che si manifestano pi� intensamente in prossimit� delle tornate elettorali) l'approvazione di una proposta che salvaguarda l'interesse di tutti i cittadini sardi. Ed � l'unico modo per evitare di dover sentire, tra circa 4 anni e mezzo, le ormai abituali giustificazioni che si produrrebbero altrimenti, analogamente a quanto gi� � avvenuto nei mesi scorsi.

Per queste ragioni crediamo sia particolarmente opportuno che questa proposta di legge sia approvata rapidamente, e poi sottoposta all'esame del Parlamento nazionale, dove � auspicabile che possa essere sostenuta dai parlamentari sardi e da tutte le forze politiche.

Come detto, il Parlamento nazionale ha attualmente all'esame altri provvedimenti finalizzati a raggiungere lo stesso obiettivo che intendiamo cogliere con questa legge. Pensiamo per� che sarebbe un fatto assai positivo e una dimostrazione di responsabilit� da parte di questo Consiglio regionale far s� che il Parlamento possa prendere in esame una proposta di modifica della legge per l'elezione della delegazione nazionale al Parlamento europeo proveniente dal Consiglio regionale della Sardegna. Non pu� infatti sfuggire l'elevato valore simbolico dell'esercizio, da parte dell'Assemblea rappresentativa del popolo sardo, del proprio potere di iniziativa legislativa per affermare, con la massima forza possibile, la necessit� che il Parlamento nazionale garantisca finalmente ai sardi il diritto di essere rappresentati nel Parlamento europeo. Un atto capace, nei nostri auspici, di responsabilizzare, oltre ai parlamentari sardi, tutte le forze politiche al fine di una rapida approvazione delle modifiche legislative proposte, e di evidenziare la volont� di questo Consiglio di colmare gi� nell'immediato la limitazione della rappresentanza della Sardegna in seno al Parlamento europeo rafforzando ed intensificando gli strumenti di controllo, vigilanza e iniziativa nell'ambito degli strumenti che la legislazione comunitaria e nazionale prevedono per la partecipazione delle Regioni al processo decisionale comunitario. Se comprendiamo che l'Europa � importante per il nostro sviluppo e il nostro futuro, di Europa abbiamo il dovere di occuparci, anche e soprattutto dal Consiglio regionale della Sardegna.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifica della tabella allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18

1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), e successive modificazioni, � sostituta dalla tabella A allegata alla presente legge.

 

Art. 2
Modifica dell'articolo 12 della legge n. 18 del 1979

1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge n. 18 del 1979, � aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle circoscrizioni V e VI le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e non pi� di 10.000 elettori.".

 

Art. 3
Modifica dell'articolo 14 della legge n. 18 del 1979

1. Il primo comma dell'articolo 14 della legge n. 18 del 1979, e successive modificazioni, � sostituito dal seguente:
"1. L'elettore pu� manifestare non pi� di tre preferenze in ogni circoscrizione, ad esclusione delle circoscrizioni V, nella quale pu� manifestare non pi� di due preferenze, e VI, nella quale pu� manifestare non pi� di una preferenza.".

 

Art. 4
Modifica dell'articolo 21 della legge n. 18 del 1979

1. Il terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 18 del 1979, e successive modificazioni, � sostituito dal seguente:
"3. Procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi cos� assegnati alle varie liste. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalit� di cui al precedente n. 2), ottenendo cos� il quoziente elettorale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, poi, alla lista, sia essa singola sia formata da liste collegate a norma dell'articolo 12, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. Calcola, a questo punto, i totali dei seggi assegnati in ogni circoscrizione, sommando i seggi assegnati alle diverse liste circoscrizionali di ogni circoscrizione. Per ciascuna lista nazionale, i seggi non ancora assegnati vengono distribuiti alle circoscrizioni nell'ordine decrescente dei resti ottenuti da ciascuna lista circoscrizionale nelle ultime divisioni, escludendo dalla ripartizione le circoscrizioni che, dalla verifica precedente, hanno gi� raggiunto il numero di seggi loro assegnato in base alla composizione territoriale della delegazione parlamentare italiana. Si considerano resti anche le cifre elettorali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista. In caso di parit� di resti si privilegiano le circoscrizioni nelle quali si � ottenuta la maggiore cifra elettorale; a parit� di cifra elettorale si procede a sorteggio. Nel caso tale procedimento determini la concorrenza di pi� liste circoscrizionali allo stesso seggio circoscrizionale, il seggio viene assegnato alla lista circoscrizionale che occupa la migliore posizione nella graduatoria secondo l'ordine decrescente all'interno del gruppo di liste circoscrizionali ugualmente contrassegnate.".

 

Art. 5
Rideterminazione dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, � rideterminato, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 18 del 1979, il numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 18 del 1979, come sostituita dalla presente legge.

 

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allegato A

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