CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 1

presentata dai Consiglieri regionali
URAS – SECHI - PORCU

il 19 marzo 2009

Modifica dell'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), concernente la composizione del Consiglio regionale

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La norma attuale prevede che il Consiglio regionale sia composto da 80 consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto. La stessa disposizione è stata riconfermata all'interno della legge statutaria (ex articolo 15 dello Statuto). Nonostante si sia sviluppato, nel corso del dibattito sulla predetta legge, un ampio confronto sulla necessità di ridurre il numero dei Consiglieri, si è ritenuto di non dover apportare modifiche alle norme dello Statuto speciale con disposizioni di rango diverso ed inferiore a quello costituzionale.

La proposta di modifica che viene avanzata interviene, invece, nel competente ambito normativo ed è finalizzata a ridurre il numero dei consiglieri regionali da 80 a 60, rinviando ogni altro intervento in materia elettorale alla legislazione regionale, anche di natura "statutaria".

La nuova dimensione proposta appare più adeguata al funzionamento del Consiglio regionale ed è pensata in una prospettiva di piena affermazione, nel sistema democratico autonomista, della centralità della rappresentanza delle assemblee elettive.

Questa proposta di riforma mira ad accrescere l'autorevolezza dell'organo legislativo regionale (migliorandone l'organizzazione e la capacità produttiva) e la piena rappresentanza di tutti i territori provinciali. Viene introdotta, infatti, nello Statuto speciale la garanzia, qualunque sistema elettorale venga adottato, della rappresentanza anche per gli ambiti provinciali con minore popolazione (Ogliastra, Medio Campidano, Sulcis, Gallura).

Vale la pena rammentare che la scelta della forma di governo presidenzialista (che i presentatori di questa proposta criticano e non condividono) fatta con la legge statutaria recentemente approvata trova, nella medesima legge, un interessante sistema di contrappesi negli articoli del capo II concernenti il ruolo del Consiglio regionale. In particolare, il comma 1 dell'articolo 11 della predetta legge afferma esplicitamente che "il Consiglio regionale è l'organo rappresentativo del popolo sardo" (e nessun altro). Lo stesso "esercita funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo politico, di controllo e di vigilanza sull'attività degli organi di governo e sull'Amministrazione regionale". In questo modo è ricondotta inequivocabilmente all'organo legislativo la sovranità che appartiene al popolo. Da ciò deriva maggiore responsabilità, rispetto ad ogni altro organo della Regione, in merito alla qualità della produzione normativa, alla capacità di effettuare con la necessaria efficacia, trasparenza e totale assenza di ogni altro interesse al di fuori di quello generale delle popolazioni sarde, l'azione di controllo sull'Amministrazione della Regione.

Riteniamo utile ribadire il valore di tali contenuti, per sottolineare la differenza tra l'attuale situazione normativa e quella precedente all'approvazione della "statutaria", nella quale la forma di governo, fortemente presidenzialista, veniva regolata dalle disposizioni vigenti in materia elettorale, già approvate dal Parlamento per le sole regioni a statuto ordinario.

In proposito va sottolineato l'effetto ulteriormente negativo prodotto da tale normativa elettorale, ovvero quello di incrementare, senza alcun limite, il numero dei Consiglieri regionali eletti in ragione del rapporto obbligatorio - tra maggioranza e minoranze - da realizzarsi nell'attribuzione dei seggi. Nella XIII legislatura, questo si è tradotto in un incremento di 5 seggi e in un Consiglio regionale di 85 (ma l'incremento sarebbe potuto essere molto più consistente).

Con la modifica dell'articolo 16 della legge costituzionale n. 3 del 1948 (Statuto speciale) che si propone, il predetto rapporto obbligatorio verrebbe a configurarsi comunque entro il tetto massimo dei 60 consiglieri.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifica dell'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3

1. L'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Composizione del Consiglio regionale
della Sardegna)
1. Il Consiglio regionale è composto da sessanta consiglieri, eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto. Il numero dei consiglieri eletti non può variare, neppure in relazione alla forma di governo e al sistema elettorale adottato con legge regionale approvata ai sensi dell'articolo 15.

2. La rappresentanza nel Consiglio regionale è assicurata a tutte le circoscrizioni provinciali.

3. II sistema elettorale per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione garantisce la rappresentanza consiliare a ciascuna provincia della Sardegna nelle forme stabilite dalla legge. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei generi, la legge elettorale promuove con misure adeguate, condizioni di parità per l'accesso alle cariche elettive.".