CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE N. 5
presentata presentata dal comitato promotore Italia dei valori Sardegna
il 23 aprile 2012
Riduzioni e soppressioni degli emolumenti e dei contributi spettanti ai consiglieri regionali della Sardegna, dei contributi a favore dei gruppi consiliari, delle consulenze
***************RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge regionale di iniziativa popolare nasce dall'esigenza ormai improcrastinabile, data anche la grave crisi economica che ha colpito il Paese ed in particolar modo la Sardegna, di rivedere gli emolumenti ed i contributi spettanti ai consiglieri regionali, acclarata peraltro l'incapacità dell'Organo legislativo della Regione di autoregolamentarsi dal suo interno. I tagli riguardano, tanto per citare i più importanti, i contributi ai gruppi consiliari, l'indennità di fine mandato, le varie indennità di carica, l'indennità a titolo di vitalizio. La proposta prevede anche il divieto per la Regione ed i suoi enti di ricorrere a consulenze esterne, se non tramite le università. La norma finanziaria della proposta prevede infine che le economie derivanti dai tagli siano destinate alle politiche attive per il lavoro.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Disciplina degli emolumenti spettanti ai consiglieri regionali della Sardegna e dei contributi a favore dei gruppi consiliariArt. 1
Riduzioni e soppressioni di contributi e indennità ai gruppi consiliari e ai consiglieri regionali1. È vietata l'erogazione di contributi finanziari sotto qualsiasi forma ai gruppi consiliari. Agli stessi il Consiglio regionale mette a disposizione esclusivamente i servizi per il funzionamento.
2. L'indennità attribuita ai consiglieri regionali al termine del loro mandato a titolo di reinserimento è soppressa.
3. È soppressa l'indennità elargita a titolo vitalizio per i mandati svolti.
4. Tutte le indennità aggiuntive per cariche del Consiglio regionale o nei gruppi consiliari sono soppresse. In particolare sono soppresse l'indennità di carica ai membri dell'Ufficio di presidenza, ai questori, ai presidenti, vice presidenti e segretari delle commissioni consiliari permanenti e speciali, della Commissione di vigilanza della biblioteca e della Giunta delle elezioni.
5. Non può essere disposta l'erogazione, e quelle in atto sono soppresse, di indennità o facilitazioni aggiuntive, comprese l'indennità di segreteria e i rimborsi delle spese di rappresentanza.
6. La diaria a titolo di rimborso spese è riconosciuta solo ai consiglieri regionali residenti oltre i 50 km dal capoluogo e per i giorni di effettiva presenza ai lavori del Consiglio regionale.
7. I contributi annui a favore dei consiglieri regionali per le spese di documentazione, aggiornamento, stampa, strumentazioni tecnologiche sono ridotti ad un terzo e sono erogati nei limiti delle spese documentate.
Capo II
Disciplina delle consulenze degli enti pubbliciArt. 2
Consulenze1. Il ricorso da parte dell'Amministrazione regionale alla consulenza di esperti esterni è di norma vietato. Può eccezionalmente essere consentito, e comunque solo con le università, esclusivamente ove venga accertata e certificata dai direttori generali dei diversi rami dell'Amministrazione l'assenza di specifiche competenze presso il personale dipendente.
2. La disciplina di cui al comma 1 è estesa a tutti gli enti e agenzie regionali. La condizione di carenza di competenze all'interno dei propri ruoli organici è certificata dai direttori generali dei competenti rami dell'Amministrazione regionale centrale.
Capo III
Norma finanziaria ed entrata in vigoreArt. 3
Norma finanziaria1. Le economie derivanti dall'applicazione di quanto disposto negli articoli precedenti sono portate in riduzione delle spese in conto competenza per il funzionamento del Consiglio regionale (UPB S01.01.001) e destinate alla implementazione delle spese per le politiche attive del lavoro (UPB S02.03.001 e S02.03.002).
Art. 4
Entrata in vigore1. Le disposizioni riguardanti i gruppi e i consiglieri regionali si applicano al primo Consiglio regionale eletto dopo l'entrata in vigore della presente legge.