CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE N. 19/STAT/A
presentata dal Consigliere regionale
ARTIZZUil 5 agosto 2013
Abrogazione del comma 3 dell'articolo 22 della legge statutaria elettorale approvata il 25 giugno 2013
(Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna)***************
RELAZIONE DEL proponente
LIn seguito ad una più approfondita riflessione, al fine di evitare ritardi imputabili a un contenzioso con il Governo che lascerebbe la Regione priva di una propria legge elettorale, la presente proposta di legge statutaria elimina la disposizione sull'incandidabilità, al successivo turno elettorale regionale, del Presidente della Regione dimissionario e lascia aperta la strada a eventuali soluzioni da prospettare in una fase successiva in modo che il tema possa essere inquadrato meglio nella più generale e organica disciplina della forma di governo.
***************
RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
ARTIZZU, Presidente - SANNA Gian Valerio, relatore (in sostituzione di COCCO Pietro, Vice presidente) - GRECO, Segretaria - AGUS, Segretario - CAMPUS - COSSA - CUCCUREDDU - FLORIS Rosanna - PETRINI - PITEA - SANNA Matteo - SORU
pervenuta il 6 agosto 2013
Nella seduta del 6 agosto 2013 la Prima Commissione permanente ha approvato all'unanimità la proposta di legge statutaria n. 19. Il testo prevede l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 22 della Deliberazione del Consiglio regionale del 25 giugno 2013 relativa alla legge statutaria elettorale approvata ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale, riguardante l'incandidabilità, al successivo turno elettorale regionale, del Presidente della Regione dimissionario. In linea con la relazione del proponente, l'approvazione del testo per l'aula si è ritenuta opportuna al fine di evitare ritardi imputabili a un contenzioso con il Governo che, sul finire della legislatura in corso, lascerebbe la Regione priva di una propria legge elettorale.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Abrogazione del comma 3 dell'articolo 22 della legge statutaria elettorale approvata il
25 giugno 20131. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge statutaria elettorale 25 giugno 2013 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), è abrogato.
Art. 1
Abrogazione del comma 3 dell'articolo 22 della legge statutaria elettorale approvata il
25 giugno 2013(identico)