CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 17/STAT
presentata dalle Consigliere regionali
FLORIS Rosanna - LUNESUil 2 luglio2013
Norme per la promozione della parità di genere
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di integrare la recente legge statutaria n. 1 del giugno 2013 che detta norme elettorali, riproponendo l'introduzione della doppia preferenza di genere facoltativa.
Si tratta di colmare un'evidente lacuna che ancora permane nella nostra legislazione regionale, mirata a dare piena attuazione al principio sancito dall'articolo 51 della Costituzione, così come modificato con legge costituzionale n. 1 del 2003, in tema di equilibrio fra i sessi e di conseguente promozione di politiche di sostegno.
Dalla stessa fonte, legge Costituzionale n. 1 del 2003, e dello stesso tenore deriva anche il novellato dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna il quale indica con chiarezza la necessità che la legge statutaria, in tema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, contempli una norma ad hoc per il perseguimento di una effettiva parità di accesso ai due sessi.
È chiaro che la mancata introduzione di una norma, come quella sulla doppia preferenza di genere nel corpo della legge statutaria recentemente approvata dal Consiglio regionale, ha interrotto un lungo cammino, fatto di piccole e faticose, ma sostanziali, conquiste che hanno sempre visto protagoniste assolute le poche donne presenti nelle diverse legislature della vita autonomistica nella nostra Assemblea legislativa.
Ad avviso dei proponenti, col mancato accoglimento della doppia preferenza di genere, si è compiuto un balzo all'indietro che ha portato la politica a segnare il passo perfino nei confronti della società civile e del mondo delle professioni.
Nella nostra società, per quanto sul raggiungimento di un perfetto equilibrio dei due sessi rimangono vistose lacune, l'integrazione delle donne, in tutti i settori del privato e del pubblico, è un fatto assodato che si svolge attraverso principi e criteri meritocratici e dove spesso la parte femminile si pone in evidenza per indubbie capacità con ruoli e funzioni riconosciuti e accettati dalla parte maschile.
Ora non vi è dubbio che nel mondo politico questa integrazione sia rimasta un fatto marginale, in quanto rimane un mondo prevalentemente monosessuato maschile.
Anche se il progressivo cambiamento avvenuto negli anni nella società ha portato la figura femminile a ricoprire incarichi prestigiosi anche nella vita politica e istituzionale, esso non ha modificato il tessuto di una presenza femminile che in politica resta marginale e marginalizzata.
Il che è dovuto principalmente alla mancanza di norme che, in qualche modo, incentivassero e promuovessero la presenza delle donne già nella fase di predisposizione delle liste allestite dai partiti politici nelle varie tornate elettorali per le assemblee elettive di ogni grado e livello.
La presente proposta di legge, dunque, oltre a rinnovare la possibilità di dare all'elettore la possibilità di attribuire una preferenza a ciascun genere, si prefigge di favorire la presenza equilibrata di ciascun genere sin dalla fase di individuazione dei candidati da inserire nelle liste per le tornate elettorali.
Lo fa attraverso un sistema di premialità che tende ad abbattere la soglia di sbarramento prevista dalla legge statutaria elettorale n. 1 del 2003 per tutti quei partiti, coalizioni e gruppi di liste che nella composizione delle proprie liste di candidati prevedano una perfetta parità di presenza dei due sessi.
Si tratta di una norma che, allontanando lo spettro di una riserva di posti prefissati in norma, che umilia e ghettizza le donne, si pone lo scopo di creare le condizioni per una effettiva parità di accesso, fondata sulla scelta del cittadino elettore, che non veda in alcun modo favorito nessuno dei due generi.
Peraltro la facoltà di presentare liste che contengano una presenza equilibrata dei due sessi, intervenendo precedentemente al momento elettorale, quindi del voto, lascia alla libera determinazione dei partiti l'accoglimento o meno di un simile principio senza pregiudicare il risultato finale.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Doppia preferenza1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale statutaria 25 giugno 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), l'elettore può esprimere fino a due preferenze.
2. Nel caso di espressione di doppia preferenza, il voto è valido solo se sono indicati candidati di diverso genere, in caso contrario il voto si considera valido solo per la prima preferenza espressa.
Art. 2
Sbarramento1. All'articolo 1, comma 7 della legge regionale statutaria n. 1 del 2013 sono aggiunti i seguenti commi:
"7 bis. Nel caso che una lista presente in tutte otto le circoscrizioni elettorali sia composta da una percentuale di candidati di ciascun genere pari al 50 per cento, in caso di numero dispari di candidati l'arrotondamento del cinquanta per cento è alla unità immediatamente inferiore, lo sbarramento del 5 per cento è ridotto al 3 per cento.
7 ter. Nel caso di coalizioni o gruppi di liste la cui somma totale dei candidati di ciascun genere è pari al cinquanta per cento, in caso di numero dispari di candidati l'arrotondamento del cinquanta per cento è alla unità immediatamente inferiore, lo sbarramento del 10 per cento è ridotto al sette per cento.".
Art. 3
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).