CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 16/STAT
presentata dalla Consigliera regionale
GRECOil 27 giugno 2013
Introduzione della preferenza di genere nella legge statutaria elettorale della Sardegna
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Modificare la legge elettorale esitata il 25 giugno 2013 per introdurre l'istituto della rappresentanza di genere è una necessità che non può essere procrastinata.
Sulla scia della recente approvazione in Parlamento della legge 23 novembre 2012, n. 215 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni), anche la legge elettorale della Sardegna deve prevedere l'esigenza di accrescere quantitativamente il numero delle donne nelle istituzioni al fine di conseguire una parità effettiva nell'accesso alla rappresentanza elettiva come garanzia di democrazia.
L'inserimento della norma sulla doppia preferenza di genere nel testo della legge elettorale rappresenta lo strumento necessario per raggiungere o comunque per avvicinarci finalmente ad una composizione equilibrata del nostro Consiglio.
Tale norma trova il suo fondamento nella nuova formulazione dell'articolo 16 del nostro Statuto che, oltre alla riduzione del numero dei consiglieri da 80 a 60, al secondo comma recita: "al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza fra uomini e donne la medesima legge promuove condizioni di parità nell'accesso alle cariche di consigliere regionale". Così modificando la precedente disposizione di cui all'articolo 15 che prevedeva la promozione della parità di accesso alle sole consultazioni elettorali.
A ciò aggiungasi che significativa appare la diversa collocazione di tale disposizione la quale viene inserita nell'articolo inerente il Consiglio regionale.
La finalità è dichiaratamente quella di ottenere un riequilibrio della rappresentanza politica dei due sessi all'interno del Consiglio regionale, in linea con l'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nel testo modificato dalla legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 3, e con l'articolo 117, settimo comma, della Costituzione nel testo modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
La prima norma costituzionale citata dispone che "tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.".
La seconda norma costituzionale citata stabilisce che "Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive.".
I mezzi per attuare questo disegno di realizzazione della parità effettiva tra uomo e donna nell'accesso alle cariche elettive possono essere di vario tipo. La tecnica prescelta della doppia preferenza è quella di predisporre condizioni generali volte a favorire il riequilibrio di genere nella rappresentanza politica, senza introdurre strumenti che possano, direttamente o indirettamente, incidere sull'esito delle scelte elettorali dei cittadini. Come correttamente osservato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 4/2010) con questo sistema, non si prefigura il risultato elettorale né si attribuiscono ai candidati dell'uno o dell'altro sesso maggiori opportunità di successo elettorale alterando la composizione della rappresentanza consiliare, posto che l'espressione della doppia preferenza è meramente facoltativa per l'elettore, il quale ben può esprimere una sola preferenza, indirizzando la sua scelta verso un candidato dell'uno o dell'altro sesso. Solo se decide di avvalersi della possibilità di esprimere una seconda preferenza, la scelta dovrà cadere su un candidato della stessa lista, ma di sesso diverso da quello oggetto della prima preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, l'invalidità colpisce soltanto la seconda preferenza, ferma restando pertanto la prima scelta dell'elettore.
Ancora aggiungasi che tale norma rende maggiormente possibile il riequilibrio nel Consiglio regionale, ma non lo impone, non ledendo così la libertà di voto tutelata dall'articolo 48 della Costituzione.
Si tratta, infatti, di una facoltà aggiuntiva volta ad ottenere indirettamente ed eventualmente un determinato risultato che, in ogni caso, non sarebbe della legge, ma delle scelte degli elettori ai quali viene attribuito uno strumento utilizzabile a loro discrezione.
In Campania, la prima regione che è andata al voto con la legge sulla doppia preferenza di genere, nel 2005 le donne elette nell'assemblea partenopea erano 2 su 60 (3,33 per cento). Dopo l'approvazione della legge che ha introdotto lo strumento della doppia preferenza di genere, le consigliere elette sono state 14 su 60 (23,33 per cento).
Di seguito si confrontano, invece, risultati elettorali di alcune regioni che hanno previsto meccanismi differenti.
La Regione Lombardia è andata a votare con una legge elettorale regionale, approvata il 31 ottobre 2012, n. 17, che prevede la composizione della lista provinciale plurinominale seguendo l'ordine dell'alternanza di genere.
Il risultato è che sono state elette 15 donne su 80, di cui tre nel listino bloccato. Nella scorsa legislatura le donne elette erano state 7, di cui una sola nel listino, mentre nel 2005 ne erano state elette 12, di cui due nel listino.
Analizzando questi dati emerge che la legge elettorale lombarda, pur avendo portato una maggiore presenza femminile nell'assemblea elettiva, non è però risultata così efficace, tanto da raggiungere gli obiettivi auspicati.
Ciò significa che questo strumento appare debole o, comunque, da solo, non sufficiente ad avviare un processo di cambiamento.
Per quanto concerne il Lazio, si è votato applicando la legge regionale 2005 che, all'articolo 3, comma 2, prevede che nelle liste circoscrizionali nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, pena una sanzione pecuniaria (legge n. 157 del 1999 "rimborso spese elettorali"), mentre nel cosiddetto listino la composizione prevede la rappresentanza dei sessi in pari misura, pena l'inammissibilità.
Nel 2005 le consigliere sono state 11 su 72 (15,27 per cento) di cui 7 donne sono state elette nel listino. Nel 2010 le elette sono state 12 su 72 (16,66 per cento) di cui 8 sono state elette nel listino, compresa la Presidente. Nel 2013 le donne elette sono state 10 su 50 (20 per cento) di cui 5 nel listino.
Nella nostra legge elettorale abbiamo disciplinato solo la composizione delle liste, prevedendo che ogni genere non possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, meccanismo, per quanto sopradetto, del tutto insufficiente.
Questo fa capire la maggiore efficacia dello strumento della doppia preferenza, che garantisce in misura maggiore il raggiungimento dell'equilibrio di genere.
Le ultime consultazioni elettorali in sede amministrativa che hanno portato una presenza femminile fino al 35 per cento circa nei comuni ne sono la prova.
In realtà, infatti, ciò che prima di tutto bisogna superare sono le resistenze culturali e sociali ancora largamente diffuse che rischiano comunque di perpetuare la situazione esistente che presenta un vistoso squilibrio nella nostra Assemblea.
I diritti fondamentali dell'elettorato attivo e passivo rimangono inalterati: primo perché l'elettore può decidere di non avvalersi di questa possibilità optando per la preferenza unica, secondo perché la seconda preferenza non offre maggiori possibilità ai candidati dell'uno o dell'altro sesso di essere eletti posto il reciproco e paritario condizionamento tra i due generi nell'ipotesi di preferenza duplice.
Pertanto non vi sono candidati più favoriti o svantaggiati rispetto ad altri, ma solo una eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare.
L'aleatorietà del risultato dimostra che tale previsione legislativa non è un meccanismo costrittivo, ma solo promozionale, nello spirito delle disposizioni costituzionali citate. Non viene garantito alcun risultato!
Anche se è sempre più sentita l'esigenza di garantire all'interno delle assemblee elettive una presenza equilibrata di entrambi i generi, questa scarsa presenza, dal punto di vista numerico, delle donne nelle assemblee elettive, ha determinato un impoverimento rispetto alle questioni da affrontare che potrebbero essere risolte in maniera più completa con l'apporto di entrambi i generi.
L'elemento di genere non va considerato solo in termini numerici, ma anche e soprattutto in termini di progettualità politica.
Con la presente proposta di legge si intende introdurre nella legge elettorale l'istituto della doppia preferenza di genere.
L'articolo 1 prevede che l'elettore possa esprimere uno o due voti di preferenza e che, nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e una un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Espressione del voto1. L'articolo 9 della deliberazione adottata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 25 giugno 2013, concernente l'espressione del voto per l'elezione del Presidente della Regione e per l'elezione del Consiglio regionale, è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Espressione del voto)
1. La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda.
2. Ciascun elettore può esprimere un voto a favore di una lista circoscrizionale e un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione anche non collegato alla lista votata.
3. Ciascun elettore può anche esprimere il voto solo a favore di una lista circoscrizionale o solo a favore di un candidato presidente.
4. L'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
5. Se l'elettore non esprime il voto per il candidato presidente, il voto attribuito alla lista circoscrizionale è attribuito anche a favore del candidato presidente ad essa collegato.".