CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 14/STAT
presentata dai Consiglieri regionali
MELONI Francesco - DEDONI - COSSA - FOIS - PISANO - MULAil 26 giugno 2013
Doppia preferenza di genere
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge mira a riparare ad un grave errore commesso dall'Aula durante la recente approvazione della legge elettorale statutaria regionale.
Com'è ben noto, infatti, durante l'esame del citato provvedimento, furono presentati diversi emendamenti al testo approvato dalla Prima Commissione tendenti ad introdurre una seconda preferenza di genere.
Al momento è possibile esprimere una sola preferenza in favore di un candidato presente nella lista di un partito e, con questa legge, noi vogliamo introdurre la possibilità che l'elettore possa esprimere anche una seconda preferenza, vincolandola al fatto che tale preferenza sia indirizzata a candidati di genere diverso.
La modifica proposta è indirizzata quindi a garantire una più equa rappresentanza della popolazione dell'Isola nella sede più rappresentativa della massima istituzione regionale. L'esperienza delle regioni che hanno già adottato la cosiddetta doppia preferenza di genere, così come quella degli enti locali nella recente tornata elettorale amministrativa, dimostra che il sistema è idoneo a far aumentare la rappresentanza femminile a proporzioni ragionevoli.
Il nostro partito ritiene assolutamente prioritario che la doppia preferenza di genere venga introdotta nel sistema elettorale per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche alle modalità di voto1. Nelle consultazioni per le elezioni del Consiglio regionale, a parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), richiamato dalla delibera legislativa del 25 giugno 2013, l'elettore può esprimere fino a due preferenze.
2. Le due preferenze, se espresse, nella medesima lista, devono indicare candidati di diverso genere.
3. In caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso genere, le preferenze son entrambe nulle, resta valido il voto per il Presidente e per la lista.
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).