CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 13/STAT
presentata dai Consiglieri regionali
SALIS - COCCO Daniele Secondo - MARIANIil 29 marzo 2012
Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna
***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge, in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto speciale, si propone di disciplinare le modalità di elezione, sulla base dei principi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale e del Presidente della Regione.
Laddove l'attuale sistema elettorale ha manifestato gravi insufficienze, determinando un progressivo scollamento tra la sovranità popolare e la politica, tracciando inevitabilmente un profondo distacco tra il popolo sardo e le istituzioni, si è ritenuta prioritaria la necessità di riaffermare il principio di rappresentatività, dando nuovo vigore e significato al rapporto tra eletti ed elettori, prevedendo l'abolizione del cosiddetto listino regionale ed il ritorno ad un'assemblea legislativa composta da soli eletti, con l'indicazione del proprio candidato da parte dell'elettore.
A tal fine si prevede un sistema elettorale a doppio turno per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, in cui l'assegnazione dei seggi di consigliere regionale avviene con il meccanismo proporzionale, corretto con un premio di maggioranza, che garantisce, al gruppo di liste o alla coalizione di gruppi di liste collegate al programma di governo che ha ottenuto il maggior numero di voti, una percentuale di almeno il 60 per cento dei seggi e, in ogni caso, una percentuale non superiore al 65 per cento, al fine di preservare la rappresentatività delle minoranze politiche.
Il sistema elettorale vigente ha inoltre dimostrato come il completo accentramento dei poteri nella persona del Presidente della Regione, se da un lato comporta un sensibile svilimento e depauperamento dei poteri di controllo e di verifica del Consiglio regionale, per contro non garantisce una piena ed effettiva stabilità e governabilità; la presente proposta prevede pertanto un sistema che, salvaguardando il principio di governabilità, garantito dall'elezione diretta del Presidente e da un premio di maggioranza, rafforza parimenti le funzioni dell'assemblea legislativa.
Nell'ambito del bilanciamento tra i poteri conferiti al Presidente della Regione ed al Consiglio è stata introdotta la previsione di cui all'articolo 26; tale precetto prevede che almeno un quarto dei consiglieri regionali possa presentare una mozione di sfiducia motivata, nei confronti del Presidente, che può essere approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.
Sempre a maggioranza assoluta deve essere approvato in Consiglio il piano programmatico presentato dagli assessori entro trenta giorni dalla loro nomina (articolo 28, comma 5). Il Consiglio può anche esprimere la sfiducia nei confronti di un singolo assessore approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, anche se il Presidente può, in alternativa alla revoca dell'assessore sfiduciato, illustrare davanti all'assemblea le motivazioni per la scelta diversa (articolo 24, commi 4 e 5). Il Presidente deve annualmente illustrare al Consiglio, per l'approvazione, la relazione sullo stato di attuazione e l'aggiornamento del programma di governo (articolo 24, comma 7).
Una concreta affermazione del principio di rappresentatività non può altresì prescindere dalla necessità di introdurre nel nuovo sistema elettorale quelle previsioni normative, peraltro già passate al vaglio della Corte costituzionale e vigenti in altre regioni italiane, che possano portare a colmare l'enorme divario di rappresentanza tra i sessi in tutti i livelli delle nostre istituzioni, degli organi di governo e degli enti pubblici ed economici.
Pertanto si è ritenuto di dare completa e piena attuazione al principio di pari opportunità di cui all'articolo 51 della Costituzione, stabilendo l'applicazione della norma di genere nella sua interezza, prevedendo una partecipazione di entrambi i sessi nella misura del 50 per cento, sin dalla fase di formazione delle liste, che pertanto devono essere composte da un numero uguale di candidati e candidate (articolo 10, comma 2).
Nell'ottica di introdurre azioni positive a favore dell'accesso delle donne al Consiglio regionale, si stabilisce che l'elettore possa esprimere nella scheda elettorale una doppia preferenza, purché una sia di genere maschile ed una di genere femminile, pena l'annullamento della seconda preferenza (articolo 14, comma 3).
Il principio della rappresentanza assolutamente paritaria dei sessi è stato esteso, oltre che alla formazione della Giunta (articolo 29, comma 1), anche a tutte le nomine di competenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale (articolo 30).
Riguardo alla composizione del Consiglio regionale, la presente proposta stabilisce che sia portata dagli attuali 80 a 50 consiglieri (articolo 2), numero proporzionalmente corrispondente a quello di altre assemblee legislative regionali in Italia ed in Europa; tale scelta non è dettata esclusivamente dalla necessità, peraltro oggi particolarmente impellente, di ridurre i costi della politica, ma è soprattutto volta a garantire una migliore funzionalità del Consiglio regionale, nel quadro dei compiti ad esso assegnati dallo Statuto e al notevole aumento delle competenze legislative esclusive previste in capo alla Regione.
La stessa ratio sta alla base della riduzione del numero dei componenti la Giunta regionali, dai dodici attuali ad otto assessori, i quali devono essere scelti tra cittadini di comprovata competenza, espressione di entrambi i sessi in misura paritaria (articolo 29, comma 1). È stato reintrodotto il principio di incompatibilità tra le cariche di consigliere regionale ed assessore (articolo 31, comma 1), al fine di garantire la più totale indipendenza fra le funzioni di governo e le funzioni di verifica e controllo. Tale previsione poi si inserisce perfettamente nel quadro della necessaria ottimizzazione del funzionamento del Consiglio regionale, perseguita dalla presente proposta, in quanto la considerevole riduzione del numero dei suoi componenti comporta, come conseguenza naturale e quasi ineluttabile, il carattere di esclusività e la non cumulabilità della carica di consigliere, a favore di un più intenso e costante svolgimento dell'attività consiliare.
La proposta in oggetto inoltre, al fine di impedire il cosiddetto "transfughismo parlamentare" che genera nelle assemblee legislative un vergognoso mercato di voti, stabilisce che tra le cause di decadenza dalla carica di consigliere regionale sia prevista l'ipotesi in cui, in corso di legislatura, un consigliere aderisca ad una coalizione diversa da quella in cui è stato eletto (articolo 22, comma2).
Riguardo alla necessità di garantire la massima rappresentanza a tutto il territorio regionale, si è introdotta una norma di garanzia prevedendo un meccanismo di tutela per le circoscrizioni elettorali a più bassa densità demografica (articolo 17).
La presente legge si applica a decorrere dalla prima elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione successiva all'approvazione della stessa; per quanto concerne gli aspetti non normati dal presente progetto di legge si rinvia alle disposizioni vigenti in quanto compatibili.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Regione sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto.
Art. 2
Composizione del Consiglio regionale1. Il Consiglio regionale della Sardegna è composto da 50 consiglieri, compreso il Presidente della Regione.
Art. 3
Durata in carica1. La durata in carica del Consiglio regionale e del Presidente della Regione è di cinque anni, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. I consiglieri regionali e il Presidente della Regione entrano in carica all'atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni, rispettivamente, con la prima seduta del nuovo Consiglio e con la proclamazione del nuovo Presidente della Regione.
Art. 4
Indizione delle elezioni1. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione sono indette con decreto del Presidente della Regione in carica ed hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.
2. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero massimo delle candidate e dei candidati di ciascuna lista provinciale secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3.
3. In caso di decesso di un candidato a Presidente della Regione intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con decreto del Presidente della Regione. Il rinvio, che non può superare il termine di sessanta giorni, deve consentire in ogni caso l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature.
Art. 5
Elettorato attivo1. Sono elettrici ed elettori per il Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sardegna.
Art. 6
Elettorato passivo1. Sono eleggibili a consigliere regionale le cittadine ed i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.
Art. 7
Definizioni1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) circoscrizione elettorale, la suddivisione del territorio regionale in circoscrizioni corrispondenti alle province vigenti, ai fini dell'elezione del Consiglio regionale;
b) lista circoscrizionale, la lista concorrente di candidati alla carica di consigliere regionale presentata in una circoscrizione elettorale;
c) gruppo di liste, l'insieme delle liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali;
d) coalizione di gruppi di liste, d'ora in avanti "coalizione", più gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione.
Art. 8
Liste circoscrizionali1. Ciascuna lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione. A pena di esclusione le liste circoscrizionali sono presentate con il medesimo contrassegno e denominazione in almeno tre quarti delle circoscrizioni elettorali, in modo da costituire un gruppo di liste.
2. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati per ciascuna circoscrizione è accompagnata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Regione. Le liste appartenenti al medesimo gruppo sono collegate al medesimo candidato Presidente.
3. Ciascun candidato Presidente dichiara il collegamento con uno o più gruppi di liste. La dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento delle liste.
Art. 9
Sottoscrizione delle liste circoscrizionali1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione sono sottoscritte:
a) da non meno di 1.750 e non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione, per le circoscrizioni oltre i 500.000 abitanti; .
b) da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione, per le circoscrizioni tra 250.001 e 500.000 abitanti;
c) da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione, per le circoscrizioni tra 100.000 e 250.000 abitanti;
d) da non meno di 350 e non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione, per le circoscrizioni con meno di 100.000 abitanti.2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi politici di carattere nazionale o regionale che abbiano avuto eletto, nella legislatura in corso alla data dell'indizione dei comizi, un proprio rappresentante nel Consiglio regionale o che abbiano propri rappresentanti in Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale alla data di indizione dei comizi elettorali; nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.
Art. 10
Numero dei candidati1. Ciascuna lista presentata nelle circoscrizioni elettorali comprende un numero di candidati non minore di tre quinti del numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore, e non maggiore del numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione.
2. Ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, al fine di assicurare condizioni di uguaglianza tra i sessi, ogni lista è formata da un numero uguale di candidate e candidati, in ordine alternato, con arrotondamento all'unità superiore.
3. Ogni candidata o candidato può candidarsi solo per una lista circoscrizionale.
Art. 11
Termini per la presentazione delle liste1. Le liste dei candidati per le circoscrizioni elettorali sono presentate, dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione, presso la cancelleria del tribunale ove è costituito l'Ufficio elettorale provinciale.
Art. 12
Pubblicità e controllo delle spese elettorali1. Le disposizioni in materia di pubblicità e controllo delle spese elettorali di ciascun candidato e di ciascun partito, movimento o raggruppamento di candidati, partiti o movimenti che si presenta con una propria lista nelle elezioni per il Consiglio regionale, ivi compresa la determinazione dei limiti massimi di tali spese, sono stabilite con legge regionale ordinaria.
Art. 13
Durata delle operazioni di voto e di scrutinio1. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 7 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo.
2. Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura della votazione, proseguono senza interruzione e sono ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.
Art. 14
Schede per la votazione1. La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca i nomi e i cognomi delle candidate o dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per una candidata o un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.
2. Nel caso in cui l'elettrice o l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s'intende espresso anche a favore della candidata o del candidato Presidente a essa collegato. Ciascun elettore può, altresì votare per una candidata o un candidato alla carica di Presidente, anche non collegati alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
3. L'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
Art. 15
Elezione del Presidente della Regione1. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
2. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 1, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente della Regione che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.
3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
4. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di liste o con le coalizioni di gruppi di liste dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di liste rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
5. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Regione, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di liste collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
6. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente della Regione il candidato collegato con il gruppo di liste o con la coalizione di gruppi di liste di candidati al Consiglio regionale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
Art. 16
Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze1. Le liste collegate alla candidata o al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione ottengono almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.
2. Alle liste di cui al comma 1 non può, in ogni caso, essere attribuito più del 65 per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.
Art. 17
Elezione del Consiglio regionale. Distribuzione dei seggi.1. L'attribuzione dei seggi del Consiglio regionale alle liste circoscrizionali è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Regione.
2. La cifra elettorale di ogni gruppo di liste o di ogni coalizione di gruppi di liste è data dal totale dei voti validi ottenuti, nelle singole circoscrizioni elettorali, da tutte le liste circoscrizionali appartenenti al medesimo gruppo e alla medesima coalizione.
3. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
4. In ciascuna circoscrizione elettorale, per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista circoscrizionale, si divide la cifra elettorale conseguita al primo turno da ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, .... sino a concorrenza del numero di seggi spettanti alla circoscrizione. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista circoscrizionale di candidati sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista circoscrizionale spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste della medesima circoscrizione, secondo l'ordine dei quozienti.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano quando il gruppo liste o la coalizione di gruppi di liste collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Regione abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale. A tali liste non può essere comunque attribuito più del 65 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale.
6. Qualora il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Regione non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale, a tale gruppo o coalizione di gruppi di liste viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Dal numero di seggi così determinato è sottratto il seggio spettante al Presidente eletto. In caso di coalizione di gruppi di liste collegata al candidato proclamato eletto Presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo di liste appartenente a tale coalizione, si dividono le cifre elettorali regionali dei rispettivi gruppi di liste, corrispondenti alla somma dei voti riportati al primo turno da ciascuna lista provinciale appartenente al gruppo per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare alla coalizione. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste appartenente alla coalizione collegata al Presidente eletto.
7. I seggi assegnati a ciascun gruppo di liste appartenente alla coalizione collegata al Presidente eletto, ai sensi del comma 6, sono ripartiti tra le liste circoscrizionali appartenenti ai gruppi di liste collegati al Presidente eletto. Al fine di compiere tale operazione si dividono le cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna lista appartenente al gruppo di liste collegato al Presidente eletto, per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza dei seggi ad esso spettanti. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da assegnare a ciascun gruppo di liste, disponendoli in una unica graduatoria decrescente. A ciascuna lista circoscrizionale sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista circoscrizionale spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste circoscrizionali appartenenti al medesimo gruppo, secondo l'ordine dei quozienti.
8. Dai restanti seggi, corrispondenti al 40 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale, è sottratto il seggio spettante al candidato Presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. I restanti seggi, così determinati, sono attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al Presidente proclamato eletto, con le modalità di cui al comma 4 e fino a concorrenza dei seggi spettanti alla relativa circoscrizione.
9. Il numero di seggi assegnato, con le modalità di cui ai commi 7 e 8, alle liste circoscrizionali appartenenti alla medesima circoscrizione, non può complessivamente superare il numero di seggi spettante alla circoscrizione.
10. Compiute le operazioni di cui al comma 8 sono proclamati eletti consiglieri regionali i candidati di ciascuna lista circoscrizionale secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
Art. 18
Rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali1. Qualora l'applicazione dei criteri di cui agli articoli 15, 16 e 17 comporti la mancanza dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in tutte le circoscrizioni elettorali, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difettano i presupposti suddetti è eletto il candidato o la candidata della lista che nella circoscrizione interessata ha ottenuto il maggior numero di voti e che, all'interno di ciascuna lista, ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza o, in caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidate o candidati oppure di candidate o candidati per i quali non siano state espresse preferenze, secondo l'ordine di elencazione interno alla lista circoscrizionale. È corrispondentemente ridotto di una unità il numero dei consiglieri regionali da eleggersi, secondo i criteri degli articoli 15, 16 e 17, in rappresentanza del gruppo di liste di cui fa parte la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione.
Art. 19
Presupposti di eleggibilità dei consiglieri regionali1. Non possono essere eletti consiglieri regionali:
a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;
b) il rappresentante del Governo, i prefetti della Repubblica, i viceprefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni in Sardegna;
c) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando in Sardegna;
d) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime in Sardegna e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
e) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della Regione, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
f) il difensore civico regionale;
g) i magistrati, anche onorari, addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al tribunale amministrativo regionale e i giudici di pace che esercitano le loro funzioni in Sardegna;
h) i capi di gabinetto, i segretari particolari e i consulenti facenti parte degli uffici di gabinetto del Presidente della Regione e degli assessori regionali;
i) i dipendenti della Regione, ivi compresi i dipendenti del Consiglio e degli enti regionali e i dirigenti con contratto a tempo determinato;
j) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione;
k) gli amministratori di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti funzionalmente e finanziariamente dalla Regione, ivi comprese le aziende sanitarie locali;
l) i consiglieri regionali in carica in altra regione;
m) i direttori responsabili e gli editori di carta stampata e di emittenti televisive che occupino nei rispettivi settori almeno il 30 per cento del mercato di vendita o di ascolto.2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla carica per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il trentesimo giorno antecedente quello fissato per la presentazione delle candidature.
3. Per gli editori di cui alla lettera m) del comma 2, la causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato adotta misure idonee a determinare l'effettiva cessazione dalla posizione non oltre il trentesimo giorno antecedente quello fissato per la presentazione delle candidature.
4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 2 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
5. La cessazione delle funzioni comporta la effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio ricoperto.
6. Non possono essere candidati coloro che si trovino in una delle condizioni ostative previste dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 20
Incompatibilità dei consiglieri regionali1. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con le cariche:
a) di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale;
b) di membro del Parlamento europeo;
c) di ministro e sottosegretario di Stato;
d) di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della Corte costituzionale;
e) di assessore regionale;
f) di Presidente e di assessore provinciale;
g) di Presidente e di assessore di comunità montana;
h) di sindaco e di assessore di un comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti.2. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale:
a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che dalla stessa riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;
b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, consulente, socio, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dalla Regione;
c) colui che ha lite pendente con la Regione, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo; la pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità;
d) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione, ovvero di enti, istituti o aziende da essa dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso la Regione, l'ente, l'istituto o l'azienda e non ha ancora estinto il debito;
e) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione, ovvero verso ente, istituto o azienda da essa dipendente, è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, può essere soggetto ad espropriazione forzata, essendo decorsi i termini fissati dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337);
f) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione.3. Le ipotesi di cui alle lettere c) e f) del comma 2 non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.
4. Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti ad amministratori della Regione, in virtù di una norma di legge, in connessione con il mandato elettivo.
5. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 19.
Art. 21
Convalida degli eletti1. La convalida dell'elezione dei componenti del Consiglio regionale è riservata al Consiglio stesso il quale, può procedere alla convalida solo dopo che siano decorsi venti giorni dalla proclamazione.
2. Il Consiglio regionale, all'atto della convalida, esamina d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, annulla l'elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.
3. La deliberazione di annullamento della elezione è depositata nella segreteria del Consiglio entro le ore 12.00 del giorno successivo, per l'immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.
4. I vizi delle operazioni elettorali non costituiscono causa di annullamento della elezione da parte del Consiglio regionale.
Art. 22
Decadenza dalla carica di consigliere regionale1. Il consigliere regionale decade dalla carica nel caso in cui perda le condizioni di eleggibilità, ovvero nel caso in cui si verifichino delle condizioni di incompatibilità, previste dalla presente legge, sia che tali condizioni siano esistenti al momento della elezione sia ad essa sopravvenute.
2. Il consigliere regionale decade altresì dalla carica nel caso in cui in corso di legislatura aderisca ad una coalizione diversa da quella in cui è stato eletto.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità, sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 dell'articolo 17.
4. Entro quindici giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità il consigliere cessa dalle funzioni.
5. Il Consiglio regionale, successivamente alla elezione del consigliere, preso atto del verificarsi delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità, previste dalla presente legge, le contesta all'interessato.
6. Il consigliere ha sette giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità.
7. Entro i sette giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità, dichiara il consigliere decaduto.
8. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
9. Il procedimento di cui al presente articolo può essere azionato d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
Art. 23
Surroga degli eletti1. Il consigliere regionale che cessa dalla carica, per dimissioni o altra causa, è surrogato dal primo candidato non già eletto che lo segue nell'ordine di elencazione dei candidati della stessa lista circoscrizionale nella quale è stato eletto il consigliere cessato dalla carica.
2. Se i candidati della stessa lista nella stessa circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, secondo l'ordine delle cifre elettorali residuali.
Art. 24
Presidente della Regione1. Al momento della elezione del Consiglio regionale è indicato il Presidente della Regione il quale viene proclamato dall'Assemblea regionale.
2. Dalla data di proclamazione del Presidente da parte dell'Assemblea regionale cessano la Giunta regionale e il Presidente in carica.
3. La decadenza del Presidente della Regione a seguito di approvazione della mozione di sfiducia nei suoi confronti, comporta la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In tal caso si procede all'indizione di nuove elezioni.
4. Il Presidente può ricoprire la carica solo per due mandati e non è rieleggibile alla stessa carica, allo scadere del secondo mandato. A tal fine, non si tiene conto di eventuali mandati di durata inferiore a due anni e sei mesi, ove le cause non siano state dimissioni volontarie.
Art. 25
Funzioni del Presidente della Regione1. Il Presidente rappresenta la Regione ed esercita ogni funzione non espressamente riservata dallo Statuto al Consiglio o alla Giunta.
2. Il Presidente provvede alla nomina dei componenti della Giunta, entro sette giorni successivi all'elezione, e si presenta dinanzi al Consiglio, entro il medesimo termine, per esporre il programma del Governo regionale, che è approvato a maggioranza assoluta.
3. Il Presidente della Regione ha facoltà di revocare uno o più componenti della Giunta dandone comunicazione al Consiglio entro quarantotto ore.
4. Anche il Consiglio regionale ha il potere di esprimere, a maggioranza assoluta, la sfiducia nei confronti di un singolo assessore. La mozione di sfiducia nei confronti di un assessore è motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei componenti il Consiglio.
5. A seguito della approvazione della mozione di sfiducia di cui al comma 4, il Presidente della Regione procede alla revoca entro quindici giorni, salvo, entro lo stesso termine, illustrare davanti al Consiglio le motivazioni per cui non intende procedere alla revoca.
6. La carica dell'assessore sfiduciato è assunta ad interim dal Presidente della Regione sino alla nomina del sostituto.
7. Entro il mese di aprile di ogni anno il Presidente presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del programma e ne illustra l'aggiornamento, che viene approvata a maggioranza assoluta.
Art. 26
Incompatibilità1. L'ufficio di Presidente della Regione è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica.
2. L'ufficio di Presidente della Regione soggiace alle medesime cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i consiglieri regionali agli articoli 16 e 17 della presente legge.
3. In presenza di una causa di incompatibilità o ineleggibilità il Consiglio regionale, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta, la contesta al Presidente della Regione
4. Il Presidente della Regione ha quindici giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di incompatibilità.
5. Decorso inutilmente tale termine, così come previsto dal comma 6 dell'articolo 50 dello Statuto, la deliberazione è comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio del potere di rimozione.
Art. 27
Mozione di sfiducia1. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione può essere espressa mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quarto dei componenti il Consiglio, e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione è discussa non prima di tre giorni ed non oltre quindici giorni dalla presentazione.
2. L'approvazione della mozione di sfiducia determina la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.
3. A seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente e la Giunta restano in carica solo per gli affari correnti.
Art. 28
Dimissioni, morte e impedimento permanente1. Il Presidente della Regione può dimettersi presentando per iscritto le proprie dimissioni al Presidente del Consiglio, che ne dà comunicazione all'Assemblea entro cinque giorni.
2. Le dimissioni del Presidente della Regione diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di quindici giorni dalla loro comunicazione all'Assemblea.
3. Il Presidente della Regione che si sia dimesso ai sensi del comma 1 non può presentare la sua candidatura alle successive elezioni regionali.
4. Le dimissioni, la morte e l'impedimento permanente del Presidente della Regione determinano lo scioglimento del Consiglio regionale.
Art. 29
Composizione della Giunta regionale1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione e da otto assessori espressione di entrambi i sessi, nessuno dei quali può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento.
2. Il Presidente nomina gli assessori scegliendoli tra cittadine e cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale e che abbiano comprovate competenze.
3. Gli assessori sono nominati e revocati dal Presidente della Regione. Gli atti di nomina e di revoca sono comunicati al Presidente del Consiglio, che ne dà tempestivamente notizia all'Assemblea.
4. Gli assessori prestano giuramento all'atto della nomina nelle forme previste per i consiglieri e non hanno diritto al voto in Consiglio regionale.
5. Entro trenta giorni dalla nomina gli assessori presentano al Consiglio regionale il proprio piano programmatico che l'Assemblea approva a maggioranza assoluta dei voti.
Art. 30
Criterio di pari opportunità nelle nomine della Giunta regionale e del Consiglio regionale1. Le nomine di competenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale relative agli enti pubblici, pubblici economici e strumentali regionali, sono soggette al principio della presenza paritaria di entrambi i sessi, ciascuno dei quali è rappresentato nella misura del 50 per cento.
Art. 31
Incompatibilità degli assessori1. L'ufficio di assessore è incompatibile con la carica di consigliere regionale e di qualsiasi altro ufficio pubblico.
2. Gli assessori soggiacciono alle medesime cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali agli articoli 19 e 20.
Art. 32
Funzionamento della Giunta1. Le deliberazioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e se sono adottate a maggioranza dei presenti.
2. Le altre norme sul funzionamento della Giunta sono adottate con legge regionale ordinaria.
Art. 33
Presidente del Consiglio1. Il Presidente del Consiglio è eletto per l'intera durata della legislatura.
2. Il Presidente del Consiglio è eletto con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea.
3. Il Presidente del Consiglio che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o allo Statuto, oppure abbia posto in essere reiterate e gravi violazioni della legge o del regolamento interno al Consiglio, può, con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, essere rimosso dall'ufficio.
Art. 34
Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa1. L'Assemblea legislativa determina l'indirizzo politico generale della Regione esercitando le funzioni legislative, di programmazione e di controllo sull'attività della Giunta e dell'Amministrazione regionale.
2. L'Assemblea discute e approva il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione riferito all'intera legislatura e a tutti i settori d'intervento regionale. Annualmente ne verifica e valuta l'attuazione e ne approva le modifiche.
3. L'Assemblea esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati.
Art. 35
Norma di rinvio1. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si rinvia alla normativa elettorale vigente purché non in contrasto con le presenti disposizioni.
Art. 36
Applicazione della presente legge1. La presente legge si applica a decorrere dalla prima elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione successiva all'approvazione della stessa.