CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 12/STAT

presentata dal Consigliere regionale
CUCCUREDDU

il 20 marzo 2012

Legge statutaria

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

L'articolo 15 del vigente Statuto prevede che con legge regionale, approvata a maggioranza assoluta, venga regolata l'architettura istituzionale della Sardegna, le forme di democrazia diretta e di partecipazione popolare, la forma di governo.

Nella scorsa legislatura una proposta di statutaria minimale, particolarmente agguerrita solo sul fronte delle incompatibilità, che non prevedeva forme significative di partecipazione popolare, al di là dei referendum, che non prevedeva il coinvolgimento delle altre realtà istituzionali nel processo di formazione delle regole e dei progetti per il governo del territorio regionale, è stata sostanzialmente bocciata nel referendum tra il disinteresse dei sardi, non avendo raggiunto il quorum necessario.

Oggi siamo di fronte ad un bivio, riproporre lo stesso schema e gli stessi errori, riutilizzando un clichè che aveva diviso i sardi, fatto nascere agguerriti comitati referendari contrari a quella statutaria, aveva schierato forze sociali e sindacali a contestare apertamente le scelte contenute in tale strumento, oppure fare una scelta coraggiosa, proporre modelli istituzionali innovativi, al passo coi tempi, capaci di consentire di attuare in Sardegna un modello di governo partecipato, coinvolgente, in sostanza dare forma e contenuto al federalismo che verrà, anche in chiave interna.

Con questa proposta di legge statutaria si vuole disegnare una istituzione regionale generosa, capace da un lato di rivendicare nuovi poteri dallo Stato (con lo Statuto), ma dall'altro di attribuirli, secondo il principio di sussidiarietà, alle autonomie locali e funzionali. Si tratta di evitare che al centralismo romano si sostituisca un non meno asfissiante centralismo regionale, il cosiddetto cagliaricentrismo.

Si vuole innanzitutto partire dal concetto che il nostro vero Statuto è la statutaria, l'insieme di norme che ci diamo per disciplinare il sistema dei poteri pubblici in Sardegna.

Lo Statuto, la legge che ci cala dall'alto il Parlamento italiano, deve divenire soltanto lo strumento che regola i rapporti fra Regione autonoma della Sardegna e la Repubblica italiana, in sostanza deve solo fissare i contenuti della nostra specialità, ogni altra materia disciplinabile nella statutaria ed inserita, invece, nello Statuto è un tema sottratto alla nostra autonomia, al nostro diritto-dovere di autodisciplinare le regole dell'autogoverno.
In questa proposta si prevede il bicameralismo, utilizzando lo schema tipico dei sistemi federali, dove ad una Camera bassa (eletta dai cittadini) si affianca, per le materia di loro competenza un Senato delle regioni, che nel nostro caso si declina nell'attribuire, anche la funzione legislativa concorrente, al Consiglio delle autonomie locali.

Si prevede in sostanza, in analogia con quanto avviene a livello comunitario, di dare un ruolo centrale alle autonomie locali nella partecipazione alle scelte fondamentali per lo sviluppo della Sardegna. Dopo il fallimento delle politiche etero dirette, quelle delle partecipazioni statali, che hanno disegnato modelli di sviluppo non propriamente adatti alla realtà della nostra Isola, solo pensando a modelli di sviluppo locale è possibile costruire modelli sostenibili di crescita per la Sardegna e per i sardi. È però necessario ripensare totalmente l'istituzione regionale, affrancandosi dall'idea di riprodurre vecchi modelli, centralisti, di tipo risorgimentale, con surrogati che impongono modelli di centralismo regionale, essenzialmente basati sull'assistenzialismo. È necessario porre al centro delle attività istituzionali i comuni, le città, anche volontariamente aggregate in unioni di comuni o aree metropolitane. È necessario pensare ad una Regione regolatrice dei rapporti istituzionali e sociali e non più ad una Regione risolutrice e parte di tutti i conflitti ed i problemi che coinvolgono la Sardegna ed i sardi, anche perché questo ruolo la Regione non è in grado di svolgerlo oggi, come non lo è stata in passato ed ancor meno potrà esserlo in futuro.

Oltre alla partecipazione degli enti locali si prevedono forme innovative ed efficaci di partecipazione popolare al governo della cosa pubblica, in un processo che dovrà tendere, col supporto delle nuove tecnologie sempre più verso forme di democrazia diretta, affievolendo progressivamente il monopolio dei vecchi sistemi di democrazia rappresentativa. Il percorso, ineludibile, verso il ritorno all'agorà è ormai tracciato. Si tratterà di una agorà telematica dove tutti i cittadini che lo desiderano potranno avere la possibilità di esprimere la propria opinione, in tempo reale, su qualsiasi argomento. I ritmi della politica postideologica, quelli del governo dell'economia, dei processi produttivi e di sviluppo, non sono più compatibili con la cristallizzazione delle scelte programmatiche nel momento elettorale, ogni cinque anni. Il referendum, poi, al tempo dei social media e dell'e-democracy, appare uno strumento vecchio, costoso ed obsoleto. Le istituzioni che per prime sperimenteranno queste nuove forme di democrazia saranno quelle che si attrezzeranno meglio per le sfide, durissime dei prossimi anni, quelle che si rinchiuderanno nel fortino della conservazione e della negazione alla partecipazione attiva, prima o poi, saranno espugnate.

La proposta di legge è articolata in cinque titoli e 51 articoli; il primo titolo è dedicato a definire i principi generali e l'oggetto della legge statutaria, il nostro vero "Statuto di autogoverno", declassando a mero atto di regolazione dei reciproci rapporti con la Repubblica italiana, la norma, attualmente definita "Statuto".

Nel secondo titolo si disegna l'architettura istituzionale dei poteri pubblici in Sardegna, prevedendo il bicameralismo ed un ruolo centrale dei comuni. Non sono previste le province mentre i comuni mantengono intatta la propria soggettività giuridica anche quando si riuniscono, volontariamente o obbligatoriamente, in associazione: Unioni dei comuni (definibili eventualmente dalla legge anche comunità montane) o aree metropolitane.

Il titolo terzo, che tratta della forma di governo dell'ente Regione, si compone di sette capi, molti ripresi dalla "vecchia" statutaria; il capo più innovativo riguarda la previsione di regolazione e promozione di relazioni di cooperazione internazionale, specie nel bacino del Mediterraneo, con le altre regioni italiane e con l'Unione europea.

Il titolo quarto, articolato in tre capi, tratta degli istituti per la partecipazione al processo legislativo dei cittadini, singoli od associati, di e-democracy, di istituti di controllo, come il difensore civico della disciplina dei referendum; per quest'ultimo istituto ci si è rifatti alle norme della vecchia statutaria.

Il quinto ed ultimo titolo, le norme transitorie e finali, è stato integralmente ripreso dalla vecchia statutaria.

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SOMMARIO

Titolo I Disposizioni generali
    Capo I Disposizioni generali
    Art. 1 Oggetto
    Art. 2 Principi fondamentali

Titolo II Sistema istituzionale dei poteri pubblici in Sardegna
    Capo I Sistema istituzionale dei poteri pubblici in Sardegna
    Art. 3 Federalismo interno
    Art. 4 Comuni
    Art. 5 Unioni di comuni
    Art. 6 Aree metropolitane
    Art. 7 Regione
    Art. 8 Consiglio delle autonomie locali

Titolo III Organizzazione istituzionale della Regione
    Capo I Consiglio regionale
    Art. 9 Composizione e insediamento
    Art. 10 Funzioni del Consiglio regionale
    Art. 11 Nomine
    Art. 12 Controllo dell'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali
    Art. 13 Diritto all'informazione del consigliere
    Art. 14 Supporti all'esercizio delle funzioni consiliari
    Art. 15 Garanzie delle minoranze e controllo consiliare
    Capo II Presidente della Regione
    Art. 16 Presidente della Regione
    Art. 17 Funzioni del Presidente della Regione
    Capo III Giunta regionale
    Art. 18 Giunta e assessori regionali
    Art. 19 Funzioni della Giunta regionale
    Art. 20 Direzione politica e direzione amministrativa
    Capo IV Rapporti fra Consiglio, Presidente e Giunta
    Art. 21 Mozione di sfiducia
    Art. 22 Mozione di censura individuale
    Capo V Ineleggibilità e incompatibilità
    Art. 23 Cause di ineleggibilità alla carica di Presidente della Regione
    Art. 24 Cause di ineleggibilità dei consiglieri
    Art. 25 Cause di incompatibilità
    Art. 26 Conflitto d'interessi
    Capo VI Rapporti con altre istituzioni
    Art. 27 Rapporti con altre regioni
    Art. 28 Rapporti con l'Unione europea
    Art. 29 Rapporti internazionali
    Capo VII Fonti
    Art. 30 Qualità normativa
    Art. 31 Procedimento legislativo
    Art. 32 Testi unici

Titolo IV Istituti di partecipazione, di garanzia e referendum
    Capo I Partecipazione dei cittadini
    Art. 33 Principi e nuove forme di partecipazione democratica
    Art. 34 Dovere di informazione
    Art. 35 Iniziativa popolare
    Art. 36 Petizioni
    Art. 37 Interrogazioni
    Art. 38 Consultazioni telematiche
    Art. 39 Partecipazione dei sardi non residenti nell'Isola
    Capo II Difensore civico
    Art. 40 Istituzione
    Art. 41 Funzioni
    Art. 42 Riserva di legge
    Capo III Referendum
    Art. 43 Disposizioni generali
    Art. 44 Referendum abrogativo
    Art. 45 Referendum propositivo
    Art. 46 Referendum consultivo
    Art. 47 Ammissibilità dei referendum
    Art. 48 Disciplina dei referendum

Titolo V Disposizioni transitorie e finali
    Art. 49 Referendum: disciplina applicabile
    Art. 50 Disposizioni in materia elettorale
    Art. 51 Efficacia delle norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Titolo I
Disposizioni generali

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 15, comma secondo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), disciplina la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, la partecipazione popolare ed i referendum regionali, i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente della Regione, consigliere e assessore regionale, il federalismo interno ed i rapporti con le altre istituzioni.

 

Art. 2
Principi fondamentali

1. Con la presente legge la Regione detta i principi fondamentali per l'autogoverno dell'Isola, attraverso l'organizzazione dei poteri pubblici nel territorio regionale, secondo i principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, solidarietà e leale collaborazione, nel rispetto delle peculiari identità storico-culturali e linguistiche dei territori dell'Isola.

 

Titolo II
Sistema istituzionale dei poteri pubblici
in Sardegna

Capo I
Sistema istituzionale dei poteri pubblici
in Sardegna

Art. 3
Federalismo interno

1. Nel rispetto dell'articolo 44 dello Statuto, la Regione, salvo casi eccezionali, delega le funzioni amministrative agli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2.

2. La Regione svolge di norma funzioni di programmazione e regolazione dei processi amministrativi, oltre che di indirizzo e coordinamento; a comuni, aree metropolitane, unioni di comuni e comunità montane sono invece attribuite le funzioni amministrative.

3. Per le materie di competenza degli enti locali, oltre che per le leggi finanziarie e di bilancio della Regione, gli stessi partecipano attivamente al processo di formazione delle leggi attraverso il Consiglio delle autonomie locali.

4. Il sistema degli enti locali è sostenuto finanziariamente, oltre che dalle entrate proprie, con una quota non inferiore al 15 per cento di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla Regione. L'entità del trasferimento è determinata d'intesa fra Giunta, Consiglio regionale e Consiglio delle autonomie locali.

 

Art. 4
Comuni

1. I comuni sardi rappresentano le proprie comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo.

2. I comuni partecipano al processo legislativo ed alle scelte fondamentali per lo sviluppo della Regione, attraverso il Consiglio delle autonomie locali.

3. Ai comuni sono attribuite, di norma, le funzioni amministrative relative alle materie di competenza regionale.

4. Nel rispetto delle disposizioni contenute nell'ordinamento sugli enti locali, approvato con legge regionale, i comuni godono di autonomia statutaria e regolamentare.

 

Art. 5
Unioni di comuni

1. Le Unioni di comuni sono associazioni di enti locali, costituite dai comuni, volontariamente, su base territoriale o tematica.

2. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non facenti parte di comunità montane, devono obbligatoriamente far parte dell'Unione dei comuni per lo svolgimento delle funzioni essenziali in forma associata.

 

Art. 6
Aree metropolitane

1. Sono istituite le aree metropolitane di Cagliari e Sassari, quali associazioni di comuni.

2. Dell'area metropolitana di Cagliari fanno parte i seguenti comuni: Cagliari, Quartu Sant'Elena, Selargius, Quartucciu, Monserrato, Settimo, Sinnai, Maracalagonis, Sestu, Elmas, Assemini, Decimomannu, Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro e Pula.

3. Dell'area metropolitana di Sassari fanno parte i seguenti comuni: Sassari, Porto Torres, Alghero, Stintino, Sorso, Sennori e Castelsardo.

4. L'area metropolitana svolge funzioni di pianificazione strategica e di coordinamento delle attività delle autonomie locali e delle autonomie funzionali, è costituita da un'assemblea, composta dai sindaci dei comuni, dal rettore dell'università, dal presidente dell'Autorità portuale, dal presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, dal direttore generale delle aziende sanitarie, comunque denominate, che hanno sede legale nell'area, dal presidente del consorzio industriale, dal presidente della società di gestione aeroportuale, dai responsabile legali delle aziende di trasporto pubblico locale.

5. L'assemblea dell'area metropolitana, presieduta dal sindaco del comune capoluogo, si riunisce almeno due volte all'anno, ed adotta le proprie determinazioni, immediatamente impegnative per gli enti in essa rappresentati, con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

 

Art. 7
Regione

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, cui è affidata la funzione legislativa, la Giunta regionale ed il Presidente della Regione, cui competono le funzioni esecutive. Con la presente legge sono determinati i principi che regolano le modalità di composizione, i compiti, il funzionamento degli organi, ed i relativi rapporti.

2. Con la presente legge sono, altresì, determinati i principi che regolano i rapporti con gli altri enti ed organizzazioni, anche internazionali, fatta eccezione per i rapporti con la Repubblica Italiana, disciplinati dallo Statuto di autonomia.

3. I quattro mori, rivolti a sinistra e con benda sugli occhi, sono il simbolo della Regione e sono rappresentati nello stemma e nel gonfalone.

4. La Regione e gli enti, agenzie, aziende regionali, perseguono il rigore della spesa per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria azione amministrativa.

5. Sono disciplinate, sulla base di previsioni di legge, adeguate forme di controllo e valutazione della spesa.

6. I contributi e i compensi a qualunque titolo erogati dalla Regione, dagli enti, agenzie ed aziende regionali, sono resi pubblici tramite mezzi di informazione di facile accesso nel rispetto della normativa in materia di tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati sensibili.

 

Art. 8
Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali, rappresenta tutti i comuni della Sardegna ed è composto da 40 membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei sindaci dei comuni sardi, fra coloro che rivestono la carica di amministratore locale.

2. Il Consiglio delle autonomie locali ha potestà legislativa concorrente con il Consiglio regionale nelle materia di competenza degli enti locali.

3. Ogni proposta di legge avente ad oggetto materie attinenti agli enti locali, pervenuta al Consiglio regionale col parere negativo, in tutto o in parte, del Consiglio delle autonomie, per essere approvata necessita del voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

4. Le proposte di legge approvate dal Consiglio delle autonomie locali, nelle materie di sua competenza, sono assegnate entro dieci giorni dal ricevimento da parte del Presidente del Consiglio regionale alle Commissioni di merito, che hanno a disposizione sessanta giorni per l'esame del provvedimento; entro i successivi sessanta giorni la proposta deve essere esaminata dal Consiglio regionale. Qualora vengano apportati emendamenti in Commissione od in Aula, prima del voto finale, va acquisito, sul testo emendato, il parere del Consiglio delle autonomie locali e, se negativo, la legge è approvata solo se raggiunge il quorum di cui al comma 3.

5. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Giunta regionale di promuovere giudizio dinanzi alla Corte costituzionale su atti dello Stato ritenuti lesivi dell'autonomia degli enti locali della Sardegna.

 

Titolo III
Organizzazione istituzionale della Regione

Capo I
Consiglio regionale

Art. 9
Composizione e insediamento

1. Il Consiglio regionale, il cui numero di componenti è determinato dallo Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente della Regione ne fa parte. Con legge regionale approvata ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale è stabilito il sistema elettorale sulla base dei principi di rappresentatività politica e territoriale.

2. Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data dell'insediamento.

3. In caso di cessazione anticipata della legislatura le elezioni si svolgono entro sessanta giorni dalla data dello scioglimento del Consiglio regionale.

4. Il nuovo Consiglio regionale si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Regione proclamato eletto.

5. Il sistema elettorale per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione garantisce la rappresentanza consiliare a ciascun territorio della Sardegna nelle forme stabilite dalla legge. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei generi, la legge elettorale promuove, con misure adeguate, condizioni di parità per l'accesso alle cariche elettive.

6. Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile, in conformità al Regolamento interno adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

7. Nella prima seduta dopo le elezioni il Presidente della Regione, il Vice Presidente e i consiglieri regionali prestano giuramento con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Costituzione ed allo Statuto, di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione nell'interesse generale del popolo sardo e del popolo italiano". Gli assessori prestano giuramento con la medesima formula nella seduta immediatamente successiva alla discussione del programma politico di governo.

8. La legge stabilisce le modalità con cui Presidente, consiglieri ed assessori sono tenuti a comunicare al Consiglio regionale i diritti di proprietà, i redditi, le eventuali partecipazioni e le cariche di amministratore o sindaco presso società, nonché le associazioni, di qualsiasi natura, delle quali fanno parte, le spese sostenute o le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.

 

Art. 10
Funzioni del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è l'organo rappresentativo del popolo sardo. Esercita funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo politico, di controllo e di vigilanza sull'attività degli organi di governo e sull'Amministrazione regionale.

2. Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione dalla Costituzione e dallo Statuto speciale.

3. In particolare il Consiglio regionale:
a) discute il programma politico di governo e ne verifica l'attuazione;
b) approva i bilanci, i rendiconti, gli atti generali di programmazione e quelli di pianificazione non delegati alla Giunta regionale dalla legge, e le loro variazioni;
c) autorizza, con provvedimenti legislativi, la costituzione o la soppressione e la liquidazione di enti, di agenzie, di altri soggetti giuridici delegati ad esercitare funzioni regionali;
d) approva gli atti di indirizzo generale previsti dalla normativa comunitaria;
e) approva i regolamenti delegati alla Regione da leggi dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;
f) ratifica gli accordi conclusi dalla Regione con organi dello Stato, nei casi in cui comportino variazione agli atti di programmazione o pianificazione di cui alla lettera b);
g) elabora documenti di indirizzo in materia di rapporti internazionali e ratifica gli accordi conclusi dalla Regione con altri stati e le intese con enti territoriali interni ad essi, nei casi, nei limiti e con le forme di cui all'articolo 117 della Costituzione.

4. Il Consiglio regionale esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto speciale, dalla presente legge e, in conformità ad essi, dalle leggi.

 

Art. 11
Nomine

1. Il Consiglio regionale delibera le nomine e le elezioni che sono attribuite espressamente all'Assemblea; quelle che prevedono l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni; quelle che sono riferite ad organismi di garanzia.

2. Le nomine di competenza degli organi di governo che riguardano i presidenti degli enti regionali, i responsabili delle strutture di vertice dell'Amministrazione regionale, i direttori generali delle agenzie e delle aziende sanitarie regionali, sono sottoposte al parere delle Commissioni consiliari competenti. Le Commissioni possono procedere all'audizione del nominato.

3. Il parere di cui al comma 2 è espresso, nel tempo intercorrente tra l'atto di nomina e la sua efficacia, entro dieci giorni, decorsi inutilmente i quali se ne prescinde.

 

Art. 12
Controllo dell'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati. A tal fine il Regolamento interno del Consiglio prevede appositi strumenti che consentano ai consiglieri di poter adempiere prontamente ed efficacemente a tali funzioni.

2. Il Consiglio regionale disciplina con legge le modalità e le procedure per la valutazione degli effetti giuridici, sociali ed economici delle proprie leggi, prevedendo in particolare quali soggetti e in quali termini sono tenuti a fornire la propria collaborazione ai fini di un compiuto esercizio del controllo e della valutazione.

3. Il Consiglio regionale, con le modalità previste dal Regolamento interno, può, indipendentemente dalla previsione per legge di clausole valutative, assumere iniziative finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge o degli effetti di una politica regionale. È assicurata la divulgazione degli esiti del controllo e della valutazione.

 

Art. 13
Diritto all'informazione del consigliere

1. Ogni consigliere, su richiesta scritta, entro quindici giorni, ha diritto ad ottenere dal Presidente della Regione, dalla Giunta regionale, dagli organi e da ogni ufficio regionale, da enti, agenzie, aziende ed istituti regionali copia degli atti e tutte le informazioni e la documentazione utili all'esercizio del mandato, senza obbligo di motivazione e nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.

2. I direttori generali della Regione, i presidenti, i direttori o gli amministratori degli enti regionali sono direttamente responsabili della mancata osservanza della norma di cui al comma 1.

 

Art. 14
Supporti all'esercizio delle funzioni consiliari

1. Nell'ambito dell'autonomia prevista dall'articolo 9, comma 6, il Consiglio regionale si dota di strutture ed uffici adeguati al pieno esercizio di tutte le funzioni ad esso attribuite.

2. La Giunta regionale, su richiesta del Consiglio, predispone relazioni tecniche di supporto per l'esame degli atti ad esso sottoposti e rende disponibili tutti i documenti, dati ed elementi di valutazione utili.

 

Art. 15
Garanzie delle minoranze e controllo consiliare

1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale assicura le garanzie delle minoranze consiliari e ne disciplina le modalità e gli strumenti di esercizio, anche con l'approvazione di uno specifico Statuto delle opposizioni.

2. Il Regolamento interno, in particolare, stabilisce le garanzie delle opposizioni in relazione:
a) ai tempi di lavoro del Consiglio regionale per lo svolgimento dell'attività legislativa e del sindacato di controllo;
b) alla partecipazione nelle delegazioni e nelle occasioni di rappresentanza del Consiglio regionale;
c) all'attivazione di strumenti che consentano una comunicazione anche esterna ed una informazione tempestiva e completa;
d) all'attribuzione delle presidenze ed al funzionamento delle commissioni di vigilanza;
e) alla garanzia di un ragionevole periodo di tempo per la discussione ed un esame approfondito dei provvedimenti, anche in caso di contingentamento dei tempi con fissazione in anticipo del momento della votazione finale.

 

Capo II
Presidente della Regione

Art. 16
Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale diretto e assume le funzioni all'atto della proclamazione.

2. In caso di morte, impossibilità a ricoprire le funzioni, dimissioni, il Consiglio regionale elegge, nella prima seduta utile e a maggioranza assoluta, il nuovo Presidente che dura in carica fino al termine della legislatura.

3. Il Presidente della Regione non è immediatamente rieleggibile alla scadenza del secondo mandato.

 

Art. 17
Funzioni del Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione:
a) rappresenta la Regione;
b) dirige la politica generale della Giunta regionale e ne è responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
c) nomina e revoca gli assessori e ne attribuisce gli incarichi; attribuisce a uno degli assessori, il quale lo sostituisce in caso di assenza, di impedimento e in tutti i casi previsti dalla legge, le funzioni di Vice Presidente; tali determinazioni sono comunicate al Consiglio regionale nella prima seduta; nella stessa seduta il Presidente illustra il programma di legislatura;
d) provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione presso enti, aziende, agenzie e istituzioni, di cui la legge gli attribuisce la competenza;
e) allo scadere della metà della legislatura presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma e sulle iniziative che intende intraprendere; il Consiglio regionale, secondo le norme del proprio regolamento interno, dibatte la relazione ed eventualmente delibera su di essa;
f) indice le consultazioni per il rinnovo degli organi regionali;
g) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
h) ha la responsabilità dei rapporti con gli altri livelli istituzionali nazionali, comunitari ed internazionali;
i) cura le funzioni strategiche e trasversali dell'Amministrazione regionale: la programmazione e le politiche comunitarie e internazionali, il coordinamento dell'attività giuridica e normativa della Regione, l'organizzazione e le risorse umane e la comunicazione istituzionale; l'ordinamento, l'organizzazione e le modalità di eventuale delega delle suddette funzioni agli assessori sono definite dalla legge.

2. Il Presidente della Regione per il conseguimento di specifici obiettivi, o per la realizzazione di specifici progetti, può con proprio decreto nominare fino a due suoi delegati, i cui compiti e la cui durata sono stabiliti nell'atto di nomina sulla base di previsioni di legge.

 

Capo III
Giunta regionale

Art. 18
Giunta e assessori regionali

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione, che la presiede, e da un numero massimo di dieci assessori.

2. Il Presidente, previa deliberazione della Giunta, può essere coadiuvato da uno o due vice assessori alla presidenza, che possono avere delega su specifiche materie e fungono da raccordo stabile fra Presidente e Giunta, Consiglio, Governo, parti sociali e istituzioni comunitarie, partecipano, senza diritto di voto, alle sedute della Giunta.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della medesima. Degli atti della Giunta é data comunicazione per via telematica entro il giorno successivo alla loro adozione.

4. In attuazione del principio delle pari opportunità, la composizione della Giunta regionale è determinata promuovendo la presenza paritaria di entrambi i generi, ciascuno dei quali deve essere rappresentato almeno per un terzo dei componenti.

5. Al Presidente, agli assessori e ai vice assessori alla presidenza sono corrisposti indennità e trattamento economico stabiliti con legge regionale.

 

Art. 19
Funzioni della Giunta regionale

1. La legge provvede a determinare l'articolazione e le competenze nonché l'organizzazione generale degli assessorati.

2. La Giunta regionale:
a) attua il programma di governo sulla base degli indirizzi e del coordinamento del Presidente;
b) adotta, qualora espressamente richiesto dal Consiglio regionale, i disegni di legge e gli altri atti da presentare al Consiglio;
c) approva il regolamento che disciplina la propria organizzazione interna ed il suo funzionamento;
d) delibera i documenti della programmazione economica e finanziaria e il rendiconto generale e li propone al Consiglio per l'approvazione;
e) delibera i ricorsi alla Corte costituzionale;
f) adotta gli altri atti attribuiti dalla legge alla sua competenza;
g) esercita le funzioni di alta amministrazione non espressamente attribuite al Consiglio o al Presidente della Regione.

3. Gli assessori, nel rispetto degli atti di direzione politica generale del Presidente, svolgono autonomamente gli incarichi a ciascuno attribuiti. Sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli indirizzi e degli atti che adottano nell'esercizio dei poteri di direzione politica e amministrativa degli assessorati cui sono preposti.

4. I vice assessori alla presidenza, nel rispetto degli atti di direzione politica generale del Presidente, svolgono autonomamente gli incarichi a ciascuno attribuiti.

 

Art. 20
Direzione politica e direzione amministrativa

1. Il Presidente, la Giunta e gli assessori, quali organi di direzione politica, ciascuno secondo le proprie competenze, mediante direttive generali e atti di indirizzo, indicano obiettivi, priorità, programmi e criteri guida agli organi di direzione amministrativa, che provvedono all'attuazione.

2. Il rapporto tra direzione politica e direzione amministrativa è improntato al principio di leale e massima collaborazione, nella distinzione dei ruoli e delle responsabilità.

 

Capo IV
Rapporti fra Consiglio, Presidente e Giunta

Art. 21
Mozione di sfiducia

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali. La mozione non è posta in discussione prima di dieci giorni ed è votata non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta del Presidente della Regione non comporta l'obbligo di dimissioni di quest'ultimo.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione nonché le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio e l'indizione di nuove elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione. Il Presidente e la Giunta rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione.

4. Le dimissioni volontarie del Presidente della Regione non determinano lo scioglimento del Consiglio e l'indizione di nuove elezioni. In tal caso le funzioni di presidente sono assunte dal vice presidente, che contestualmente nomina un nuovo vice presidente, insieme al quale esercita le funzioni fino alla scadenza del mandato.

5. Le dimissioni del Presidente sono presentate al Presidente del Consiglio regionale e diventano efficaci trenta giorni dopo la presentazione. Entro tale data possono essere ritirate. Esse sono discusse in apposita seduta del Consiglio convocata in una data compresa tra i venti e i trenta giorni dalla presentazione.

 

Art. 22
Mozione di censura individuale

1. Il Consiglio regionale può esprimere censure nei confronti di un assessore o di un vice assessore alla presidenza, mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri, espressa per appello nominale.

2. La mozione non è posta in discussione prima di dieci giorni ed è votata non oltre venti giorni dalla sua presentazione.

3. Il Presidente della Regione comunica, entro venti giorni, al Consiglio regionale i nominativi degli assessori o vice assessori alla presidenza sfiduciati dal Consiglio.

 

Capo V
Ineleggibilità e incompatibilità

Art. 23
Cause di ineleggibilità alla carica di Presidente della Regione

1. Non possono essere eletti Presidente della Regione:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i viceministri e i sottosegretari di Stato;
b) i dirigenti generali dello Stato e i direttori generali della Regione, i direttori generali di agenzie dello Stato e della Regione;
c) i presidenti e i direttori generali di enti, istituti, consorzi o aziende regionali;
d) i presidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali e comunque i rappresentanti legali di società di capitali controllate dalla Regione;
e) i dirigenti e gli ufficiali generali delle forze di polizia; i dirigenti e gli ufficiali superiori delle forze di polizia che operano in Sardegna;
f) i prefetti della Repubblica che operano in Sardegna;
g) gli ufficiali generali delle forze armate che operano in Sardegna;
h) i magistrati di ogni ordine e grado che prestano servizio nel territorio regionale.

2. Le cause di ineleggibilità previste al comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre centottanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale.

3. In caso di cessazione anticipata della legislatura, che intervenga prima dei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento del Consiglio regionale.

4. La pubblica amministrazione adotta i provvedimenti di cui al comma 2 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

5. La cessazione delle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

 

Art. 24
Cause di ineleggibilità dei consiglieri

1. Non possono essere eletti consiglieri regionali:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i viceministri e i sottosegretari di Stato;
b) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti;
c) i dirigenti generali dello Stato e i direttori generali della Regione, i direttori generali di agenzie dello Stato e della Regione;
d) i presidenti e i direttori generali di enti, istituti, consorzi o aziende regionali;
e) i presidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali e comunque i rappresentanti legali di società di capitali controllate dalla Regione;
f) i dirigenti e gli ufficiali generali delle forze di polizia; i dirigenti e gli ufficiali superiori delle forze di polizia che operano in Sardegna; i funzionari, i dirigenti e gli ufficiali delle forze di polizia nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso in tutto o in parte il territorio di competenza;
g) i prefetti della Repubblica e i vice prefetti che operano in Sardegna;
h) gli ufficiali generali delle forze armate che operano in Sardegna;
i) i magistrati di ogni ordine e grado che prestano servizio nel territorio regionale; i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al tribunale amministrativo regionale con competenza sulla Sardegna; i magistrati delle sezioni e dell'ufficio del Pubblico ministero della Corte dei conti con competenza sulla Sardegna; i magistrati onorari nei collegi elettorali nei quali sia ricompresa in tutto o in parte la giurisdizione di competenza;
j) i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende sanitarie ed ospedaliere nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso in tutto o in parte il territorio dell'azienda presso la quale esercitano le loro funzioni.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i) e j), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa almeno centottanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale; per i presidenti di provincia e per i sindaci di cui alla lettera b), non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica quarantacinque giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale.

3. In caso di cessazione anticipata della legislatura, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento del Consiglio regionale.

4. La pubblica amministrazione adotta i provvedimenti di cui al comma 2 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

5. La cessazione delle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

 

Art. 25
Cause di incompatibilità

1. Non possono rivestire la carica di Presidente della Regione, di assessore regionale, di vice assessore regionale e di consigliere regionale:
a) i presidenti delle unioni dei comuni e gli assessori dei comuni con oltre trentamila abitanti;
b) i componenti le commissioni tributarie e i giudici di pace che esercitino le loro funzioni in Sardegna;
c) i presidenti, gli amministratori, i legali rappresentanti di società di capitali, enti, istituti anche di credito, aziende la cui nomina o designazione sia di competenza della Regione o suoi organi o di enti regionali;
d) coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese, enti ed associazioni nei loro rapporti contrattuali o precontrattuali con la Regione o con enti regionali;
e) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con la Regione o con enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende regionali; la pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità;
f) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente, istituto, agenzia o azienda regionale, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l'ente, l'istituto, l'agenzia o l'azienda, e non hanno ancora estinto il debito;
g) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso ente, istituto, azienda o agenzia regionale, sono stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;
h) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o ente, istituto, agenzia, consorzio o azienda regionale;
i) i rappresentanti legali, i proprietari e i soci di controllo di società o di imprese private che risultino vincolate con la Regione o suoi organi per contratti di opere o di somministrazioni di beni o servizi, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative oltre il limite di un milione di euro di fatturato annuo.

2. Costituiscono inoltre condizioni di incompatibilità con la carica di assessore e di vice assessore le cause di ineleggibilità previste dagli articoli 23 e 24.

3. Le ipotesi di cui al comma 1, lettere e) e h), non si applicano agli amministratori e ai consiglieri regionali per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

4. Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi conferiti o le funzioni conferite agli amministratori della Regione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

5. Le cause di incompatibilità previste dal presente articolo e dall'articolo 26, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, e le cause di ineleggibilità di cui agli articoli 23 e 24 sopravvenute alle elezioni comportano la decadenza dalla carica secondo il procedimento indicato nei commi seguenti.

6. Quando esista al momento dell'elezione, o si verifichi successivamente, qualcuna delle condizioni di incompatibilità o sopravvenga una causa di ineleggibilità prevista dalla presente legge e dall'articolo 17 dello Statuto speciale, è contestata al Presidente della Regione, al consigliere regionale o all'assessore, anche se non riveste la carica di consigliere, dal Consiglio regionale.

7. L'interessato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta.

8. Entro i dieci giorni successivi dalla scadenza del termine di cui al comma 7, l'organo regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità o di ineleggibilità sopravvenuta, invita l'interessato a rimuoverla o ad esprimere l'opzione per la carica che intende conservare.

9. Qualora l'interessato non vi provveda nel successivi dieci giorni, l'organo regionale lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione da esso adottata è ammesso ricorso giurisdizionale.

10. La deliberazione, nel giorno successivo, è depositata nella segreteria dell'organo regionale e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

11. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

12. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 7 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

 

Art. 26
Conflitto d'interessi

1. Sussiste un conflitto di interessi in tutti i casi in cui esista un conflitto tra i doveri pubblici del Presidente della Regione, dei componenti della Giunta regionale o dei consiglieri regionali e un loro interesse privato e/o personale in grado di influenzare impropriamente il corretto adempimento dei loro doveri e delle loro responsabilità pubbliche o di produrre a loro vantaggio degli effetti diversi da quelli propri ad ogni altro soggetto appartenente alla Giunta regionale o al Consiglio regionale.

2. Nessuno dei soggetti di cui al comma 1 può sottoscrivere od esprimere il proprio voto su qualsiasi proposta di legge, di regolamento, di deliberazione o altro atto amministrativo, rispetto alla quale sappia o debba sapere di essere in conflitto di interessi.

3. Il Consiglio regionale, con una mozione firmata da almeno un terzo dei consiglieri, può sollevare la questione di sussistenza di un conflitto di interessi in atto nei confronti del Presidente e/o degli assessori regionali e/o di uno o più consiglieri regionali qualora ritenga sussistente uno dei casi di cui al comma 1. Sulla questione decide la Giunta per le elezioni, che può:
a) dichiarare insussistente il conflitto di interessi;
b) dichiarare esistente il conflitto di interessi, ma risolvibile secondo quanto previsto al comma 2;
c) dichiarare esistente il conflitto di interessi e non risolvibile con le procedure di cui al comma 2; in questo caso rimette la pratica al Consiglio che si esprime in proposito nella prima seduta utile.

 

Capo VI
Rapporti con altre istituzioni

Art. 27
Rapporti con altre regioni

1. La Regione promuove accordi e collaborazioni con le altre regioni italiane, al fine di migliorare la tutela degli interessi della propria regione.

2. In particolare la Regione può sottoscrivere apposite intese e, occorrendo, dotarsi di apposite strutture organizzative per il raccordo con le altre regioni a statuto speciale e con quelle insulari e periferiche.

 

Art. 28
Rapporti con l'Unione europea

1. La Regione, nel rispetto delle competenze statali, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.

2. La Regione stabilisce forme di collegamento diretto con gli organi dell'Unione europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie e per l'adeguamento dei propri atti alle fonti comunitarie.

 

Art. 29
Rapporti internazionali

1. La Regione promuove e partecipa ad attività di cooperazione istituzionale con altre entità statuali o substatuali, in particolare con quelle presenti nel bacino del Mediterraneo e con le altre realtà insulari.

2. Nell'ambito materie di propria competenza la Regione conclude accordi con altri stati e con altre entità istituzionali substatuali, specie del bacino del Mediterraneo.

3. Gli accordi e le intese sottoscritti dal Presidente della Regione sono ratificati con legge regionale.

 

Capo VII
Fonti

Art. 30
Qualità normativa

1. L'attività legislativa e regolamentare del Consiglio regionale si conforma ai seguenti principi: chiarezza, semplicità di formulazione, omogeneità dei contenuti, rispetto delle regole di tecnica legislativa e di qualità della normazione, semplificazione del sistema normativo, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi da conseguire. Il Consiglio regionale assicura la qualità della normazione anche attraverso l'analisi di impatto, l'analisi di fattibilità e la valutazione dell'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti e le misure organizzative necessari.

2. La Regione assicura una completa ed efficace comunicazione degli atti normativi al fine di garantirne la conoscenza.

 

Art. 31
Procedimento legislativo

1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun consigliere regionale, alla Giunta regionale e al popolo; si esercita con la presentazione di progetti redatti in articoli e accompagnati da una relazione illustrativa.

2. I progetti di iniziativa popolare devono essere sottoscritti da almeno diecimila elettori della Regione.

3. Le iniziative popolari sono deliberate in via definitiva dal Consiglio regionale entro due anni dalla loro presentazione. Esse non sono soggette a decadenza al termine della legislatura.

4. L'iniziativa legislativa popolare non è ammessa per le leggi tributarie e di bilancio, in materia di provvedimenti concernenti designazioni o nomine e non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio regionale.

5. Ogni progetto di legge è esaminato dalla Commissione competente e approvato dal Consiglio regionale articolo per articolo e con voto finale.

6. Il Regolamento interno del Consiglio regionale prevede procedimenti abbreviati per l'approvazione dei progetti di legge urgenti. Tali procedimenti non sono ammessi per l'approvazione delle leggi di bilancio e delle leggi statutarie.

7. Nei procedimenti riguardanti la formazione delle leggi e degli atti generali di programmazione, il Regolamento interno disciplina la consultazione di associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di interessi collettivi.

 

Art. 32
Testi unici

1. Il Consiglio regionale può delegare con legge la Giunta a redigere testi unici di riordino e semplificazione della normativa vigente anche mediante abrogazione delle leggi preesistenti. La legge di delega determina i tempi, i criteri e l'ambito del riordino per settori organici di materie.

2. La Giunta regionale, nel termine assegnato, presenta il testo unico al Consiglio che lo approva con le procedure abbreviate previste dal suo Regolamento interno.

3. I testi unici possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.

 

Titolo IV
Istituti di partecipazione, di garanzia
e referendum

Capo I
Partecipazione dei cittadini

Art. 33
Principi e nuove forme di partecipazione democratica

1. La Regione promuove la partecipazione del popolo sardo, inteso come insieme dei cittadini residenti in Sardegna, dei sardi residenti al di fuori dell'Isola e dei soggetti sociali organizzati, alle fasi formali di consultazione, come apporto propositivo alle iniziative, anche legislative, della Regione, alla verifica degli effetti delle politiche regionali.

2. Al fine di favorire la partecipazione, la Regione promuove politiche attive per la semplificazione delle procedure, per la trasparenza amministrativa, per la funzionalità ed accessibilità agli strumenti informativi e di comunicazione istituzionale.

3. Al fine di mantenere un costante rapporto fra cittadini ed istituzione regionale, gli organi della Regione possono avvalersi anche degli strumenti che la tecnologia della comunicazione mette a disposizione.

 

Art. 34
Dovere di informazione

1. La Regione stabilisce, con appositi provvedimenti, le forme e le modalità per rendere effettivo il diritto dei cittadini, singoli o associati, ad ottenere la più ampia ed imparziale informazione sull'attività regionale.

2. Su materie di particolare interesse per il popolo sardo, con legge regionale sono stabilite forme di pubblicità della fase istruttoria.

 

Art. 35
Iniziativa popolare

1. L'iniziativa popolare legislativa può essere esercitata dal Consiglio delle autonomie locali, da almeno 30 consigli comunali, dalle città metropolitane o da almeno ventimila cittadini, le cui firme devo essere autenticate o espresse con firma digitale.

2. I promotori sono ammessi ad intervenire per l'illustrazione della proposta in commissione, secondo le modalità previste dal regolamento per il Consiglio regionale.

3. Il Consiglio vota la proposta nel merito non oltre dodici mesi dalla presentazione.

4. Non è ammessa l'iniziativa popolare in materia statutaria, elettorale, finanziaria, tributaria, di bilancio, di intese o accordi con il Governo o con l'Unione europea, di intese con le autonomie locali o funzionali della Sardegna, di altre regioni italiane o con altre istituzioni nazionali od estere.

 

Art. 36
Petizioni

1. Possono essere presentate al Consiglio regionale petizioni per chiedere l'adozione di provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità di interesse della Regione.

2. Le petizioni presentate dai cittadini, singoli o associati, sono portate all'esame della competente Commissione consiliare, a norma del regolamento del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla loro presentazione, che decide se approfondire o meno le questioni segnalate.

3. Se la petizione riguarda atti dell'Esecutivo regionale, la Commissione consiliare competente valuta l'adozione di specifiche iniziative di verifica e controllo.

 

Art. 37
Interrogazioni

1. Il Consiglio delle autonomie locali, le aree metropolitane, i consigli comunali, le organizzazioni sindacali e di categoria a carattere regionale, possono rivolgere, per iscritto, agli organi della Regione, specifici quesiti, cui deve essere fornita risposta scritta entro novanta giorni.

 

Art. 38
Consultazioni telematiche

1. Al fine di rafforzare la partecipazione dei cittadini alle scelte fondamentali per il popolo sardo, il Presidente della Regione, acquisito il parere del Consiglio regionale, espresso, anche dalle proprie articolazioni interne, nelle forme stabilite dal regolamento del Consiglio, può indire una consultazione telematica secondo le modalità e nelle forme stabilite con legge regionale da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della legge statutaria.

2. Al fine di garantire una più ampia partecipazione ed il rispetto del principio di economicità, il Consiglio regionale, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, determina lo svolgimento dei referendum propositivi, consultivi o abrogativi, in forma telematica.

3. I promotori dei referendum possono richiedere, in qualsiasi momento, di effettuare la consultazione referendaria in forma telematica.

 

Art. 39
Partecipazione dei sardi non residenti nell'Isola

1. I sardi residenti all'estero, iscritti all'Associazione italiani residenti all'estero (AIRE), e coloro che per qualunque ragione si trovino ai di fuori dell'Isola hanno diritto di avvalersi degli istituti di partecipazione di cui agli articoli precedenti e di poter esprimere il proprio voto in ogni consultazione telematica.

 

Capo II
Difensore civico

Art. 40
Istituzione

1. È istituito presso il Consiglio regionale della Sardegna l'Ufficio del difensore civico.

2. Il difensore civico è organo autonomo e indipendente della Regione, a cui viene riconosciuta autonomia finanziaria ed organizzativa.

3. Il difensore civico dura in carica tre anni e non è immediatamente rinominabile.

 

Art. 41
Funzioni

1. Il difensore civico controlla l'attività dell'Amministrazione regionale, degli enti strumentali, degli enti delegatari di funzioni amministrative regionali, nonché dei concessionari di pubblici servizi regionali e di ogni altro ente pubblico sottoposto alla vigilanza della Regione al fine di assicurare il buon andamento, la tempestività, la correttezza e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico rileva le irregolarità, le negligenze e i ritardi nello svolgimento della funzione amministrativa, valutando anche la legittimità ed il merito degli amministratori e suggerendo i conseguenti rimedi.

3. Il difensore civico esercita le funzioni indicate nei commi 1 e 2 anche nei confronti degli uffici e dei dipendenti amministrativi del servizio sanitario e delle unità sanitarie locali operanti nel territorio regionale.

4. L'azione del difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato chiesto l'intervento al fine di rimuovere le disfunzioni ad essi comuni.

 

Art. 42
Riserva di legge

1. Con legge regionale sono determinate le modalità di intervento del difensore civico, d'ufficio o a richiesta di parte, le materie escluse dall'ambito di competenza, le modalità di nomina, da parte del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e revoca; il trattamento economico, la sede e la composizione dell'ufficio.

 

Capo III
Referendum

Art. 43
Disposizioni generali

1. Hanno diritto di partecipare alle consultazioni referendarie tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

2. La proposta sottoposta a referendum è approvata se alla consultazione partecipa almeno la metà più uno degli elettori che hanno preso parte alle elezioni per il Consiglio regionale nella legislatura in cui si tiene il referendum, e nel caso del referendum consultivo, almeno un terzo degli elettori. La proposta sottoposta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. Non può essere indetto alcun referendum se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla data delle ultime elezioni regionali e nei sei mesi antecedenti al loro svolgimento.

4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale la consultazione relativa a referendum già indetti è rinviata in modo da garantire il rispetto del termine previsto dal comma 3.

5. Il medesimo quesito referendario non può essere riproposto prima di cinque anni.

6. Il referendum sulle leggi approvate ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale, è ammesso nelle forme e coi limiti previsti dallo Statuto speciale. La legge regionale ne disciplina le modalità di svolgimento.

 

Art. 44
Referendum abrogativo

1. Quindicimila elettori possono richiedere il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge, di un regolamento o di un atto di programmazione o pianificazione generale della Regione.

2. L'abrogazione totale o parziale delle leggi, dei regolamenti, degli atti di programmazione o pianificazione generale sottoposti a referendum è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione elettorale. L'abrogazione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto.

3. Non è ammesso il referendum abrogativo sulle leggi statutarie, sulle leggi tributarie e di bilancio, sulle leggi e i regolamenti di attuazione della normativa comunitaria di cui all'articolo 117, comma quinto, della Costituzione o di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, e sulle leggi e i regolamenti riguardanti l'ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.

 

Art. 45
Referendum propositivo

1. Quindicimila elettori possono presentare una proposta di legge regionale affinché sia sottoposta a referendum popolare ai sensi del presente articolo.

2. La proposta è presentata al Consiglio regionale e deve contenere una relazione illustrativa e l'indicazione specifica degli indirizzi per la disciplina della materia; non può essere presentata nei sei mesi anteriori alla scadenza del Consiglio e prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni regionali.

3. Decorsi sei mesi dall'atto di accertamento della ammissibilità della richiesta, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato definitivamente sulla proposta, il Presidente della Regione indice il referendum.

4. In caso di esito favorevole, il Consiglio regionale delibera entro sei mesi. Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio iscrive in ogni caso la proposta all'ordine del giorno dell'Assemblea, che la esamina nella prima seduta.

5. Il referendum propositivo non è ammesso nelle materie proprie dello Statuto speciale e delle leggi statutarie, in materia tributaria e di bilancio, in quelle per le quali è previsto l'obbligo di attuazione della normativa comunitaria o relative all'esecuzione di accordi o intese internazionali della Regione, in materia di ordinamento degli organi statutari regionali e degli uffici regionali.

 

Art. 46
Referendum consultivo

1. Quindicimila elettori possono presentare una richiesta di referendum consultivo su questioni di interesse generale. In tal caso il referendum è valido se partecipa almeno un quarto degli elettori. La legge ordinaria della Regione può disciplinare anche forme di referendum locali, territorialmente limitati.

2. Il referendum consultivo, di norma, si svolge con modalità telematica, ai sensi dell'articolo 38.

3. Possono inoltre richiedere l'indizione di una consultazione popolare consultiva su questioni di interesse generale, incluse le iniziative regionali di leggi statali anche costituzionali:
a) il Consiglio regionale, con propria deliberazione;
b) un terzo dei consiglieri regionali.

4. Il referendum consultivo e la consultazione popolare consultiva non sono ammessi nei confronti delle leggi tributarie e di bilancio, delle leggi e dei regolamenti di attuazione della normativa comunitaria adottati ai sensi dell'articolo 117, comma quinto, della Costituzione e di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, dell'ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.

 

Art. 47
Ammissibilità dei referendum

1. L'ammissibilità dei referendum è stabilita dall'Ufficio regionale per il referendum, che ha l'obbligo di esprimersi sulla proposta entro trenta giorni dalla presentazione. La Consulta decide sulla regolarità dei referendum entro trenta giorni dal deposito delle firme raccolte e degli altri adempimenti richiesti dalla legge regionale.

 

Art. 48
Disciplina dei referendum

1. La legge regionale disciplina il procedimento e le modalità di attuazione dei referendum nonché la composizione ed il funzionamento dell'Ufficio regionale per il referendum.

 

Titolo V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 49
Referendum: disciplina applicabile

1. Fino alla approvazione di una nuova legge regionale, in materia di referendum continua ad applicarsi, in quanto compatibile con il capo I del titolo II, la legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale), e successive modificazioni.

 

Art. 50
Disposizioni in materia elettorale

1. Fino all'entrata in vigore della legge elettorale prevista dall'articolo 9, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione dei Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano).

 

Art. 51
Efficacia delle norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità

1. Le disposizioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 si applicano dalle elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini delle prime elezioni successive all'entrata in vigore della presente legge, le condizioni di ineleggibilità devono comunque essere rimosse nei termini previsti dagli articoli 23 e 24.

3. Per la legislatura in corso si applicano le sole incompatibilità previste dall'articolo 17 dello Statuto speciale.

4. Con legge sono disciplinate le fattispecie e gli adempimenti per i casi di conflitto di interessi di cui all'articolo 26.