CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 9/STAT

presentata dai Consiglieri regionali
MELONI Francesco - DEDONI - COSSA - FOIS - MULA - VARGIU

il 1° dicembre 2011

Riforma dell'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna. Competenze del Presidente e del Vice Presidente della Regione, della Giunta regionale, degli assessori e dei vice assessori regionali. Individuazione degli assessorati e loro competenze. Individuazione delle
direzioni generali della Regione

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Generalità e finalità

La presente proposta di legge si propone di ridisegnare l'organizzazione operativa della Regione autonoma della Sardegna tramite una profonda rivisitazione degli assetti che erano stati stabiliti oltre trenta anni fa e che risentono inevitabilmente del passare del tempo.

Ci stiamo ovviamente riferendo alla legge regionale n. 1 del 1977, che stabiliva appunto un rinnovamento profondo dell'organizzazione della Regione e prefigurava gli assetti del futuro in maniera, bisogna dirlo, sorprendentemente innovativa e duratura, come il trascorrere del tempo ha dimostrato visto che sono arrivati fino a noi garantendo ancora una buona funzionalità delle istituzioni.

Con il progetto che segue abbiamo cercato di coniugare le diverse esigenze rappresentate da un lato dalla necessità di garantire comunque il normale fluire dei servizi e delle operazioni day-to-day e dall'altro dalla altrettanto necessaria esigenza di aggiornare la struttura operativa della Regione alle richieste provenienti da un mondo in sviluppo frenetico.

La proposta di legge segue in linea generale lo schema della legge regionale n. 1 del 1977 ma, naturalmente, la innova profondamente in modo da adeguare l'organizzazione della Regione ad affrontare più compiutamente le sfide del futuro.

In un corpo di 23 articoli, che si è cercato di mantenere sintetici ed asciutti pur nella necessaria esigenza di chiarezza interpretativa, la proposta di legge stabilisce le nuove competenze del Presidente e del Vice Presidente della Regione, individua le funzioni operative della Giunta, degli assessori e dei vice assessori, ma soprattutto modifica radicalmente la struttura operativa e funzionale della Giunta e degli assessorati.

Naturalmente questa proposta deve essere vista in continuità con le altrettanto innovative proposte presentate dal nostro gruppo nei mesi scorsi, segnatamente le proposte di legge statutarie n. 7 e n. 8, attualmente assegnate alle competenze della Commissione Riforme del Consiglio regionale.

Le novità

Le novità principali sono rappresentate dalla definizione dei compiti del Presidente e dall'introduzione nell'ordinamento regionale di una nuova figura di Vice Presidente della Regione, che non è più un semplice delegato del Presidente, ma viene eletto anche lui tramite elezione diretta popolare nello stesso ticket con il Presidente.

In questa proposta abbiamo del tutto tralasciato ogni norma sul sistema elettorale del Presidente e del Vice Presidente in quanto esse sono oggetto della proposta di legge n. 8/stat del 2011, già presentata in Consiglio regionale dal gruppo dei Riformatori sardi.

Questa novità l'avevamo già introdotta nella nostra proposta di legge statutaria, la n. 7/stat del 2011, e nella presente proposta abbiamo definito bene compiti e prerogative; si noti che il Vice Presidente è comunque un componente a pieno diritto della Giunta, ma la legge prevede anche la possibilità che egli abbia anche una delega assessoriale.

C'è un corposo assestamento della Giunta con la riduzione a otto del numero degli assessorati e una razionale e coerente redistribuzione ed accorpamento delle diverse funzioni operative, studiate in maniera da favorire l'integrazione pratica delle "cose da fare" in maniera efficiente ed efficace.

Viene reintrodotta l'incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere regionale o di presidente di provincia o di sindaco, per evitare le tensioni politiche ben note che si creano se gli assessori possono essere scelti anche tra i consiglieri o i possibili conflitti d'interesse scegliendoli tra gli amministratori locali.

Tra le novità di maggiore rilievo l'istituzione dell'Assessorato per l'Europa e l'internazionalizzazione, a significare la forte spinta verso l'ideale di una patria comune europea e l'apertura verso il mondo che la prorompente spinta verso la globalizzazione pone di fronte alla nostra comunità regionale.

Viene introdotta la figura dei vice assessori che sono oltremodo necessari considerato che l'accorpamento delle deleghe assessoriali ha reso gli assessorati molto più complessi da gestire di quanto non sia oggi.

I vice assessori sono delegati ad uno specifico assessorato e rispondono all'assessore competente e non sono membri della Giunta, cui però possono partecipare in sostituzione e in rappresentanza dell'assessore di riferimento.

Del pari innovativa è l'introduzione della figura del sottosegretario alla Presidenza, una nuova figura di collaboratore del Presidente che dovrebbe avere un profilo tra l'aspetto tecnico e quello politico, in modo da collaborare ad entrambi i lati del lavoro presidenziale, quello di competenza tecnica su aree specifiche e quello di rappresentanza ed elaborazione di una linea politica all'unisono con il Presidente.

Infine vengono istituiti gli uffici di segreteria generale del Presidente, degli assessori e dei loro vice e dei sottosegretari alla Presidenza, ne viene stabilita la composizione numerica e la percentuale di personale esterno chiamabile a farne parte.

Tutti gli assessorati vedono sostanzialmente cambiare le loro competenze e i compiti relativi, tanto che si può tranquillamente affermare che nessun assessorato è rimasto immutato, ma anzi tutti sono profondamente cambiati con lo scorporo di precedenti attribuzioni e la ricomposizione in maniera innovativa e funzionale.

Scompaiono i vecchi Assessorati al bilancio e alla programmazione le cui funzioni vengono suddivise tra la Presidenza e l'Assessorato per l'Europa, e quelli dell'industria e del turismo, artigianato e commercio, riassorbiti entrambi dal nuovo Assessorato alle attività produttive.

Urbanistica ed enti locali si fondono con l'ambiente mentre le competenze del lavoro e della sanità vengono assorbite dal nuovo Assessorato del welfare regionale.

La proposta di legge indica abbastanza dettagliatamente le nuove competenze di spettanza di ogni assessorato e di conseguenza contiene anche la nuova organizzazione degli uffici stabilendo sia per la Presidenza che per i diversi assessorati le nuove direzioni generali.

La legge

L'articolo 1 identifica gli organi esecutivi della Regione mentre il 2 stabilisce i principi generali dell'organizzazione operativa.

Gli articoli 3 e 4 definiscono la figura, le prerogative e i compiti del Presidente e del Vice Presidente mentre il successivo articolo 5 fissa la composizione della Giunta regionale, le cui funzioni sono invece descritte nell'articolo 6.

L'articolo 7 definisce la figura, le prerogative e i compiti degli assessori e dei vice assessori regionali mentre l'articolo 8 detta le norme per la costituzione e l'esercizio degli uffici di segreteria.

L'articolo 9 rappresenta il cuore della legge ed è quello che modifica l'attuale assetto dell'organizzazione regionale riducendo gli assessorati da dodici a otto, tra i quali il nuovo Assessorato all'Europa.

Le competenze della Presidenza sono fissate all'articolo 10, mentre gli articoli dal numero 11 al numero 18 identificano le competenze degli otto assessorati e la loro distribuzione.

Le nuove direzioni generali, e la loro conseguente attribuzione ai diversi assessorati, sono indicate nell'articolo 19.

L'articolo 20 contiene le norme finali e le disposizioni sull'entrata in vigore.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Organi esecutivi della Regione

1. La presente legge disciplina le funzioni e i principi di organizzazione della Presidenza e della Giunta regionale.

2. Sono organi esecutivi della Regione il Presidente, il Vice Presidente, la Giunta regionale e gli assessori che la compongono.

3. La Giunta regionale è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, da otto assessori e da un numero massimo di quattro vice assessori.

 

Art. 2
Principi generali

1. Al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di migliorare la capacità di risposta alle esigenze e ai bisogni della popolazione la Regione, nell'ambito della sua azione amministrativa, distingue le funzioni di governo, vigilanza e di indirizzo politico-amministrativo da quelle di gestione, tecnica e amministrativa.

2. La Regione, con la presente legge, persegue le finalità di razionalizzare la sua organizzazione funzionale ed operativa, di incrementare la competitività del suo sistema organizzativo, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di decentramento amministrativi.

3. La Regione intende inoltre garantire la trasparenza e la qualità dell'azione amministrativa, con la promozione di una intensa azione di innovazione tecnologica delle sue strutture e, tramite questa, assicurare il costante controllo sui costi, i rendimenti e i risultati dell'attività amministrativa.

4. Le finalità e i principi di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono le basi su cui sono disegnati i successivi interventi di disciplina.

 

Art. 3
Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale diretto, secondo le modalità dettate dalla legge elettorale regionale vigente al momento delle elezioni, dura in carica l'intera legislatura ed esercita le funzioni fino alla proclamazione del nuovo presidente. Il Presidente cessa anticipatamente dall'incarico nei casi e con le modalità previsti dalla Costituzione e dalla legge regionale.

2. Il Presidente presiede e dirige la Giunta regionale della cui azione è responsabile, rappresenta la Regione, vigila sulla tutela dello Statuto e delle attribuzioni e delle prerogative della Regione; esercita inoltre tutte le funzioni a lui demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi e ne è responsabile.

3. Il Presidente entra in carica all'atto della proclamazione ed entro dieci giorni da tale data nomina la Giunta regionale e la presenta al Consiglio insieme al programma di Governo nella prima seduta utile dopo i dieci giorni di cui sopra. In tale periodo il Presidente può adempiere solamente agli atti improrogabili ed urgenti che rientrano nelle competenze assegnate dalla legge alla Giunta regionale.

4. Il Presidente affida e revoca le deleghe agli assessori e ai vice assessori, tramite i quali sovrintende ai diversi settori dell'amministrazione, dirige la politica generale della Giunta, ne garantisce l'unitarietà dell'azione politica e amministrativa e verifica che gli atti della Giunta siano regolarmente messi in pratica fino alla definitiva attuazione.

5. il Presidente della Regione, in particolare:
a) promulga le leggi regionali, emana i regolamenti regionali e pubblica le delibere e gli altri atti di competenza della Giunta;
b) indice le elezioni del Consiglio regionale e i referendum a carattere regionale;
c) effettua le nomine di competenza della Giunta, laddove richiesto previa deliberazione della medesima, mentre procede direttamente alle nomine nei casi a lui attribuiti dalla legge;
d) decide sull'impugnazione delle leggi dello Stato e può proporre eventuali ricorsi alla Corte costituzionale nei casi in cui ritenga sussistente l'ipotesi di conflitti di attribuzione; può inoltre proporre ricorso alla Corte di giustizia della Comunità europea nei casi di atti e provvedimenti di qualsiasi natura che ritenga lesivi degli interessi della Regione e che rientrano, a suo giudizio, nella giurisdizione europea; delle predette azioni e dà immediata comunicazione al Consiglio regionale;
e) cura i rapporti della Regione con il Governo della Repubblica e con altre giunte regionali, partecipa alle sedute dello stesso Governo e degli organismi dell'Unione europea quando si trovino a trattare materie d'interesse regionale nonché ai procedimenti diretti a regolare rapporti fra l'Unione stessa, la Regione e gli enti locali;
f) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato ed esercita ogni ulteriore funzione attribuitagli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi;
g) adotta, anche senza preventiva delibera della Giunta, gli atti amministrativi che rivestono carattere d'urgenza e i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, inclusi quelli di primo adeguamento agli atti comunitari immediatamente precettivi e alle sentenze della Corte costituzionale;
h) cura i rapporti con il Consiglio regionale al quale presenta i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta.

 

Art. 4
Vice Presidente della Regione

1. Il Vice Presidente della Regione è eletto a suffragio universale diretto in un'unica lista con il Presidente della Regione, secondo le modalità dettate dalla legge elettorale regionale vigente al momento delle elezioni, dura in carica l'intera legislatura ed esercita le funzioni fino alla proclamazione del nuovo Vice Presidente. Il Vice Presidente cessa anticipatamente dall'incarico nei casi e con le modalità previsti dalla Costituzione e dalla legge regionale.

2. Il Vice Presidente sostituisce temporaneamente il Presidente in caso di assenza o impedimento di qualsiasi natura e di breve durata e lo sostituisce fino al termine della legislatura in caso di dimissioni volontarie, di morte o di inabilità di carattere permanente accertata secondo le modalità previste dalla legge statutaria.

3. Il Vice Presidente è componente a pieno diritto della Giunta regionale e il Presidente può affidargli deleghe in base all'articolo 3, comma 3.

 

Art. 5
Giunta regionale. Composizione

1. Il Presidente della Regione nomina gli assessori e, qualora lo ritenga opportuno anche i vice assessori, scegliendoli tra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti dalle leggi regionali vigenti per l'accesso alla carica di consigliere regionale. Non sono comunque nominabili alla carica di Assessore regionale i consiglieri regionali, i presidenti delle amministrazioni provinciali e i sindaci dei comuni.

2. Il Presidente può revocare o sostituire gli assessori e i vice assessori o modificarne le deleghe.

3. Il Presidente da notizia al Consiglio regionale delle avvenute nomine e/o revoche e/o modifiche nelle deleghe nella prima seduta utile successiva ai provvedimenti adottati.

4. La Giunta regionale è composta, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente della Regione, da un numero di assessori non superiore a otto. Alla Giunta possono partecipare i vice assessori solo in sostituzione dei rispettivi assessori. La Giunta dura in carica fino alla decadenza del Presidente che l'ha composta, ma gli assessori e i vice assessori restano in carica per l'ordinaria amministrazione, anche con il nuovo Presidente, fino alla nomina dei loro successori.

5. La composizione della Giunta regionale risponde al principio delle pari opportunità per cui gli assessori appartenenti allo stesso sesso non possono essere in numero superiore a sei.

 

Art. 6
Giunta Regionale. Funzioni

1. La Giunta regionale rappresenta l'organo esecutivo della Regione ed ha, collegialmente, la finalità di realizzare il programma politico-amministrativo del Presidente e di mettere in pratica gli atti di indirizzo e di carattere regolamentare approvati dal Consiglio regionale.

2. La Giunta regionale esercita la funzione regolamentare nelle materie di competenza attribuitele dalla legge ed adotta i regolamenti per l'esecuzione delle leggi regionali, sentita la Commissione consiliare competente per materia qualora prescritto. I regolamenti possono avere valenza esterna e riguardare l'esecuzione e l'attuazione di leggi regionali e comunitarie oppure valenza interna ed essere attinenti l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture della stessa Giunta.

3. La Giunta regionale, in particolare:
a) approva i disegni di legge da presentare al Consiglio e definisce il proprio atteggiamento rispetto alle proposte di legge di iniziativa consiliare;
b) provvede alla predisposizione, per quanto di competenza, degli atti di programmazione e degli atti di indirizzo, curandone l'approvazione finale e l'attuazione anche in un leale ed equilibrato rapporto di collaborazione con il Consiglio regionale;
c) predispone, approva e gestisce i bilanci preventivi e consuntivi, annuali e pluriennali della Regione, e quelli degli enti regionali e degli altri organismi dipendenti dalla Regione; nomina i commissari degli stessi enti e organismi nel casi in cui sussistano le condizioni previste dalla legge;
d) previo parere del Consiglio, quando richiesto dalle leggi vigenti, delibera in ordine all'attività degli enti, istituti ed aziende regionali e su di essi esercita la vigilanza e la tutela;
e) decide sui ricorsi proposti contro la Regione in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
f) esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, ovvero previste dalle leggi regionali vigenti, in conformità ai criteri statutari di riparto delle funzioni tra gli organi regionali.

4. Il funzionamento della Giunta è disciplinato da regolamento interno e il trattamento economico dei componenti della Giunta è stabilito dalla legge regionale.

5. Le deliberazioni della Giunta sono corredate dal parere di regolarità tecnico-amministrativa sottoscritto dal massimo dirigente dell'assessorato competente alla materia trattata dalla deliberazione che ne assicura anche la regolarità dal punto di vista contabile.

 

Art. 7
Assessori e vice assessori

1. Gli assessori sono nominati dal Presidente secondo le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 3. Sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti di loro competenza e a loro compete assicurare l'ordinato ed efficiente funzionamento dei servizi dell'assessorato affidatogli.

2. Agli assessori sono assegnate dal Presidente una o più delle deleghe previste dall'articolo 9 e, nell'ambito di tale attribuzione, essi sono permanentemente delegati ad esercitare le seguenti funzioni:
a) proporre alla Giunta i provvedimenti operativi di competenza e quelli concernenti gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'assessorato, concorrendo inoltre alla formazione e approvazione delle delibere della Giunta riguardanti gli altri assessorati;
b) promuovere ogni più idonea iniziativa per l'esercizio efficace delle loro competenze nelle aree di specifica spettanza;
c) rappresentare la Giunta nei rapporti con il Consiglio regionale e con le commissioni consiliari, nel rispetto degli indirizzi politici e amministrativi definiti dal Presidente e dalla stessa Giunta;
d) partecipare in rappresentanza del Presidente e su designazione della Giunta a incontri, organismi, collegi e gruppi di lavoro, anche esterni alla Regione;
e) sottoscrivere, in rappresentanza e per delega del Presidente, tutti gli atti necessari per assicurare il tempestivo ed efficiente svolgimento dei compiti loro affidati.
f) verificare la coerenza dell'attività degli enti, delle aziende, degli istituti e degli organismi che a vario titolo esercitano funzioni nelle materie di competenza dell'assessorato affidatogli agli indirizzi della programmazione politico-amministrativa stabiliti dal Presidente e dalla Giunta regionale;
g) provvedere all'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato e di ogni altra funzione prevista dalle norme vigenti.

3. Gli assessori e i vice assessori informano periodicamente il Presidente e la Giunta nel suo complesso circa lo svolgimento della loro attività, con particolare riguardo alla puntuale applicazione delle leggi approvate dal Consiglio.

4. I vice assessori sono nominati a supporto dell'azione di un determinato assessore con provvedimento del Presidente, con o senza indicazione di una specifica area d'azione. Collaborano con l'assessore di competenza e con il resto della Giunta, sostituiscono gli assessori quando da loro delegati e ne svolgono le funzioni limitatamente alle aree operative assegnate.

 

Art. 8
Uffici di segreteria dei Presidente, del Vice Presidente, degli assessori e dei vice assessori

1. Per lo svolgimento delle loro attività istituzionali il Presidente, il Vice Presidente, gli assessori e i vice assessori sono dotati di uffici dedicati che assumono la denominazione di segreterie particolari.

2. La segreteria particolare del Presidente è costituita da 12 unità, quella del Vice Presidente da 4 unità, quella degli assessori da 7 unità e quella dei vice assessori da 3 unità. Qualora il Vice Presidente rivesta anche le funzioni di assessore, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4, la segreteria particolare é composta da nove unità.

3. Le qualifiche delle unità di personale addette alle segreterie particolari sono stabilite con apposito atto regolamentare della Giunta regionale, ma quelle dirigenziali non possono comunque essere superiori ad un terzo del totale.

4. Le segreterie particolari sono costituite per almeno il 50 per cento da personale dipendente dalla Regione che viene collocato in aspettativa con assegni per il periodo di durata dell'incarico. Il restante personale, che sottoscrive con la Regione un contratto di diritto privato individuale e il cui trattamento economico non può superare quello delle figure regionali di pari qualifica, può essere assunto dall'esterno con contratti a tempo determinato.

5. Le segreterie particolari sono dirette da uno dei dirigenti che ne fanno parte, al quale spetta il trattamento economico di base previsto dal contratto di lavoro delle Regione per il direttore generale. Al direttore della segreteria particolare spetta inoltre un assegno ad personam stabilito dalla Giunta regionale, mentre agli altri componenti della segreteria spetta mensilmente un assegno pari a sessanta ore di straordinario calcolato in base ai compensi per l'equivalente figura professionale dei ruoli regionali.

6. In relazione allo svolgimento delle attività istituzionali ciascun assessore può inoltre avvalersi di un dirigente in aggiunta rispetto a quanto previsto dal comma 3 per ogni direzione generale, oltre la prima, che afferisce all'assessorato.

7. Tutto il personale appartenente alle segreterie particolari cessa dalle funzioni lo stesso giorno della nomina di un nuovo assessore o dell'insediamento del nuovo Presidente.

8. Il Presidente della Regione può inoltre nominare, per l'espletamento delle sue funzioni, fino a tre sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari, che partecipano senza diritto di voto alle sedute della Giunta, svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente, incluse quelle di coordinamento operativo e programmatorio di più assessorati, e dispongono di un ufficio di segreteria composto da tre membri. Il loro trattamento economico è identico a quello degli assessori.

 

Art. 9
Assessorati

1. Sono istituiti i seguenti Assessorati:
a) Affari operativi e modernizzazione;
b) Welfare;
c) Enti locali, urbanistica, ambiente, territorio, protezione civile, verde e paesaggio;
d) Pubblica istruzione, cultura, giovani, sport, spettacolo e informazione;
e) Agricoltura e riforma agro-pastorale;
f) Attività produttive;
g) Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità e trasporti, casa;
h) Europa e internazionalizzazione.

 

Art. 10
Competenze della Presidenza

1. La Presidenza della Giunta è competente in materia di:
a) ordinamento degli uffici;
b) studio e coordinamento dell'attività legislativa e regolamentare;
c) consulenza in materia legislativa, legale e giuridico-amministrativa;
d) contenzioso attivo e passivo;
e) documentazione sull'attività amministrativa regionale;
f) servizi della Giunta;
g) servizio elettorale;
h) interrogazioni, interpellanze e mozioni;
i) problemi derivanti dall'applicazione del trattato e delle norme della Comunità europea;
j) servizio ispettivo;
k) espropriazioni;
l) riforma della Regione e programmazione regionale;
m) usi civici.

 

Art. 11
Assessorato degli affari operativi e della modernizzazione

1. L'Assessorato degli affari operativi e della modernizzazione è competente in materia di:
a) bilancio e ragioneria regionale;
b) affari generali dell'Amministrazione regionale;
c) gestione del personale;
d) semplificazione normativa;
e) digitalizzazione della Regione;
f) centrale degli acquisti
g) cassa ed economato, recupero crediti, tributi ed entrate;
h) promozione, sviluppo e valutazione della ricerca scientifica.

 

Art. 12
Assessorato al welfare

1. L'Assessorato al welfare è competente in materia di:
a) promozione e difesa dell'occupazione e dei diritti dei lavoratori;
b) problemi generali della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
c) formazione professionale e valorizzazione del capitale umano;
d) previdenza ed assistenza sociale, integrazione e solidarietà sociale;
e) famiglie e politiche di conciliazione
f) assistenza sanitaria;
g) igiene e profilassi generale, igiene degli alimenti, igiene e sicurezza delle abitazioni e degli ambienti di lavoro;
h) profilassi ed assistenza veterinaria;
i) programmazione sanitaria regionale.

 

Art. 13
Assessorato enti locali, urbanistica, ambiente, territorio, protezione civile, verde e paesaggio

1. L'Assessorato enti locali, urbanistica, ambiente, territorio, protezione civile, verde e paesaggio è competente in materia di:
a) demanio e patrimonio;
b) affari relativi all'ordinamento e circoscrizione dei comuni, province, comunità montane ed organismi comprensoriali;
c) protezione civile, polizia locale, urbana e rurale;
d) studio e rimozione delle cause di possibili disastri naturali;
e) bonifiche di cave, miniere e ambienti naturali degradati per le attività dell'uomo;
e) piano paesaggistico regionale, piani regolatori generali e strumenti urbanistici di attuazione;
f) parchi, foreste, verde pubblico e beni paesaggistici;
g) difesa del suolo, delle acque e dell'atmosfera dall'inquinamento chimico e biologico;
h) prevenzione e repressione degli incendi nelle campagne;
i) caccia e pesca;
j) interventi per il recupero e la valorizzazione del territorio regionale.

 

Art. 14
Assessorato della pubblica istruzione, cultura, giovani, sport, spettacolo e informazione

1. L'Assessorato della pubblica istruzione, cultura, giovani, sport, spettacolo e informazione è competente in materia di:
a) istruzione di ogni ordine e grado ed ordinamento degli studi;
b) valorizzazione degli istituti culturali pubblici e privati e salvaguardia del patrimonio culturale e delle antichità della Regione;
c) scuola materna ed assistenza scolastica;
d) problemi della gioventù;
e) promozione e diffusione della cultura;
f) problemi dell'informazione e delle comunicazioni di massa;
g) spettacolo;
h) sviluppo e promozione dell'attività sportiva;
i) promozione e coordinamento dell'associazionismo e delle attività di volontariato.

 

Art. 15
Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

1. L'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale è competente in materia di:
a) riforma dell'assetto agro-pastorale;
b) produzione agricola ed allevamento del bestiame;
c) assistenza tecnica ai produttori agricoli e agli allevatori;
d) valorizzazione e tutela dei prodotti agricoli;
e) ricomposizione fondiaria;
f) bonifiche, trasformazione e miglioramenti fondiari ed agrari;
g) incentivazioni creditizie nelle materie di competenza dell'Assessorato;
h) arboricoltura e forestazione produttiva;
i) tutela della biodiversità.

 

Art. 16
Assessorato delle attività produttive

1. L'Assessorato delle attività produttive è competente in materia di:
a) promozione e propaganda per lo sviluppo turistico;
b) sviluppo dell'industria recettiva;
c) programmazione delle infrastrutture di interesse turistico;
d) artigianato;
e) commercio, fiere e mercati;
f) innovazione, sviluppo e gestione delle attività di produzione industriale;
g) acque minerali e termali;
h) sviluppo, regolamentazione e utilizzazione delle fonti energetiche;
i) telecomunicazioni;
j) incentivazioni creditizie nelle materie di competenza.

 

Art. 17
Assessorato dei lavori pubblici, infrastrutture, mobilità e trasporti, casa

1. L'Assessorato dei lavori pubblici, infrastrutture, mobilità e trasporti, casa è competente in materia di:
a) opere pubbliche;
b) edilizia, sostegno della domanda abitativa e politiche per la casa;
c) promozione, manutenzione e sviluppo della viabilità;
d) acque pubbliche ed opere idrauliche;
e) sviluppo e ammodernamento delle reti di trasporto;
f) linee di navigazione marittima ed aerea di interesse regionale;
g) trasporti automobilistici, filoviari e tramviari;
h) continuità territoriale;
i) programmazione realizzazione delle infrastrutture nelle materie di competenza;
j) riqualificazione e sviluppo urbano.

 

Art. 18
Assessorato all'Europa e all'internazionalizzazione

1. L'Assessorato all'Europa e all'internazionalizzazione è competente in materia di:
a) rapporti con la Comunità europea e con gli altri paesi europei;
b) promozione dell'internazionalizzazione della Regione e dei rapporti con altri paesi extraeuropei;
c) cooperazione internazionale;
d) gestione e programmazione dell'utilizzo dei fondi europei.

 

Art. 19
Direzioni generali

1. La Regione istituisce le seguenti direzioni generali:
a) Direzione generale Presidenza, presso la Presidenza della Giunta;
b) Direzione generale degli affari legali e del contenzioso, presso la Presidenza della Giunta;
c) Direzione generale per il bilancio, presso l'Assessorato degli affari operativi e della modernizzazione;
d) Direzione generale per gli affari generali ed il personale, presso l'Assessorato degli affari operativi e della modernizzazione;
e) Direzione generale per la semplificazione normativa e la digitalizzazione, presso l'Assessorato degli affari operativi e della modernizzazione;
f) Direzione generale per l'innovazione e la ricerca scientifica, presso l'Assessorato degli affari operativi e della modernizzazione;
g) Direzione generale per gli acquisti e l'economato, presso l'Assessorato degli affari operativi e della modernizzazione;
h) Direzione generale per il lavoro, presso l'Assessorato per il welfare;
i) Direzione generale per la formazione professionale, presso l'Assessorato per il welfare;
j) Direzione generale per la sanità, presso l'Assessorato per il welfare;
k) Direzione generale per l'assistenza sociale, la solidarietà e la famiglia, presso l'Assessorato per il welfare;
l) Direzione generale degli enti locali, presso l'Assessorato enti locali, urbanistica, ambiente, territorio, protezione civile, verde e paesaggio;
m) Direzione generale della protezione civile, presso l'Assessorato Enti locali, urbanistica, ambiente, territorio, protezione civile, verde e paesaggio;
n) Direzione generale dell'ambiente e della vigilanza ambientale, presso l'Assessorato enti locali, urbanistica, ambiente, territorio, protezione civile, verde e paesaggio;
o) Direzione generale per l'urbanistica e la pianificazione paesaggistica, presso l'Assessorato enti locali, urbanistica, ambiente, territorio, protezione civile, verde e paesaggio;
p) Direzione generale per la cultura, l'informazione e lo spettacolo, presso l'Assessorato della pubblica istruzione, cultura, giovani, sport, spettacolo e informazione;
q) Direzione generale per i giovani e lo sport, presso l'Assessorato della pubblica istruzione, cultura, giovani, sport, spettacolo e informazione;
r) Direzione generale per la pubblica istruzione, presso l'Assessorato della pubblica istruzione, cultura, giovani, sport, spettacolo e informazione;
s) Direzione generale per l'agricoltura, presso l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
t) Direzione generale per il turismo, commercio e artigianato, presso l'Assessorato delle attività produttive;
u) Direzione generale per l'industria, presso l'Assessorato delle attività produttive;
v) Direzione generale per i lavori pubblici, presso l'Assessorato dei lavori pubblici, infrastrutture, mobilità e trasporti, casa;
w) Direzione generale per la mobilità e la continuità territoriale, presso l'Assessorato dei lavori pubblici, infrastrutture, mobilità e trasporti, casa;
x) Direzione generale per l'Europa e i rapporti internazionali, presso l'Assessorato all'Europa e all'internazionalizzazione;
y) Direzione generale per la programmazione negoziata, presso l'Assessorato all'Europa e all'internazionalizzazione.

2. Il Presidente della Regione può istituire nuove direzioni generali, con il parere vincolante della Commissione consiliare competente.

 

Art. 20
Norme finali ed entrata in vigore

1. Le materie eventualmente non previste nella presente legge o di nuova insorgenza sono attribuite alla Presidenza della Giunta. Il Presidente può delegare tali attribuzioni ai sottosegretari alla Presidenza o agli assessori o ai vice assessori.

2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).