CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 8/STAT
presentata dai Consiglieri regionali
MELONI Francesco - VARGIU - COSSA - DEDONI - FOIS - MULAil 20 ottobre 2011
Legge elettorale della Regione autonoma della Sardegna.
Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Consiglio regionale***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge disciplina il nuovo sistema elettorale della Regione, ed è intimamente connessa con la proposta di legge statutaria che il partito dei Riformatori sardi presenta contestualmente.
È evidente infatti che la previsione dell'elezione del Vicepresidente della Regione, nello stesso ticket con il Presidente, è dovuta all'analoga proposta che abbiamo formulato nella legge statutaria.
Così come la presente legge ha la stessa impronta fortemente presidenzialista che è già contenuta nel parallelo disegno di legge statutaria, tanto che le due leggi sono talmente intricate tra di loro da renderne l'approvazione di entrambe sostanzialmente obbligata.
In Sardegna, fino ad ora, il sistema elettorale per la Regione è stabilito dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano), subordinatamente alla eventuale approvazione di una norma regionale in proposito.
Come previsto dall'articolo 3, comma 2, infatti, la disciplina del sistema elettorale per la Regione autonoma della Sardegna vale "fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna".
Il sistema elettorale derivato dalla surricordata legge costituzionale prevede l'elezione del Presidente della Regione a suffragio universale e diretto, con la contestuale elezione del Consiglio regionale in due fasi contemporanee, una destinata ad eleggere un sesto dei consiglieri da un listino regionale senza preferenze e l'altra destinata ad eleggere con sistema proporzionale i restanti cinque sesti in otto collegi circoscrizionali, corrispondenti alle attuali province.
La presente proposta conferma l'elezione diretta per il Presidente e per il Vicepresidente, figura, come detto, di nuova istituzione, prevede un sistema a turno unico per l'elezione dei cinque sesti dei consiglieri in otto collegi circoscrizionali con metodo proporzionale e recupero dei resti su base regionale e modifica invece la disciplina elettorale del cosiddetto listino.
Il listino regionale costituisce il premio di maggioranza per il Presidente eletto, è composto da un numero almeno doppio dei seggi da assegnare e gli elettori sceglieranno il candidato preferito tramite un voto di preferenza.
Da notare la norma che prevede che, nel caso in cui il presidente eletto per effetto dei risultati nei collegi circoscrizionali non ottenga almeno il 58 per cento dei seggi in Consiglio, siano dichiarati eletti i candidati del listino regionale fino ad arrivare a tale quota, con contestuale riduzione degli eletti delle forze di opposizione con i quozienti più bassi.
Al fine di garantire la rappresentanza di tutti i territori la legge prevede che il numero dei seggi assegnati nei collegi provinciali sia seppur di poco superiore all'attuale, l'83 per cento circa contro l'attuale 80, e che l'assegnazione dei seggi avvenga nei collegi circoscrizionali con un meccanismo proporzionale puro, con il recupero dei resti in un collegio unico regionale.
La proposta contiene infine alcuni inevitabili aggiornamenti della disciplina della legge elettorale vigente, in particolare della legge n. 7 del 1979, più con un prevalente, se non esclusivo, risvolto tecnico. Forse l'unico aspetto a carattere politico dei cambi normativi introdotti ex novo è la previsione che le forze politiche già presenti in Consiglio regionale (o nel Parlamento nazionale) con almeno un consigliere eletto dal popolo, e non transitato da altri partiti, siano esentate dalla raccolta delle firme necessarie per la presentazione delle liste.
La citata legge n. 7 del 1979 resta comunque la norma base per gli aspetti procedimentali del sistema elettorale salvo, evidentemente, le parti che sono state modificate, con una notevole opera di chiarificazione e semplificazione, dalla presente proposta.
Il fine della riforma del sistema elettorale che è contenuta nella presente proposta di legge è quello di confermare il disegno presidenzialista con l'elezione popolare diretta del Presidente e del Vicepresidente e di assicurare la rappresentanza di tutti i territori in misura proporzionale alla loro consistenza demografica.
Inoltre la proposta di legge prevede il mantenimento del premio di maggioranza assicurando al Presidente e alla maggioranza prescelta dagli elettori la possibilità di governare e di realizzare il programma proposto prima delle elezioni.
Riteniamo che la presente proposta di legge raggiunga pienamente tutti gli obbiettivi designati, sia semplice sia come comprensione che come applicazione e che possa rispondere bene alle esigenze dei sardi e del loro Parlamento.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Norma generale1. Il Presidente, il Vicepresidente e il Consiglio regionale della Sardegna sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.
Art. 2
Elezione del Presidente e del Vicepresidente della Regione1. Il Presidente e il Vicepresidente della Regione sono eletti in una lista a carattere regionale che abbia riportato almeno un voto più delle altre liste in competizione, purché abbia conseguito almeno il 33 per cento dei voti validi.
2. La presentazione della lista regionale, con la denominazione, il simbolo ufficiale ed il programma di governo, è sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
3. Il programma di governo della Regione, cui obbligatoriamente fanno riferimento sia la lista regionale del Presidente/Vicepresidente sia le liste circoscrizionali collegate, è depositato presso la cancelleria della Corte di appello di Cagliari contestualmente alla presentazione della stessa lista regionale, sottoscritta dai legali rappresentanti delle stesse liste.
4. Ogni elettore può esprimere il voto per la lista del Presidente/Vicepresidente prescelta e una preferenza per uno dei candidati presenti nella stessa lista secondo quanto previsto all'articolo 4.
5. Il Presidente e il Vicepresidente della Regione non sono componenti del Consiglio regionale.
Art. 3
Elezione del Consiglio regionale1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.
2. Cinque sesti dei consiglieri sono eletti con voto attribuito a liste circoscrizionali concorrenti, collegate, a pena di esclusione, ad una lista elettorale del Presidente/Vicepresidente, di cui all'articolo 2, con cui condividono il programma di governo.
3. L'assegnazione dei cinque sesti degli eletti nelle circoscrizioni è effettuata con sistema proporzionale puro assegnando ad ogni circoscrizione un numero dei seggi calcolato dividendo il numero di elettori residente in ogni circoscrizione per il numero dei seggi da consigliere regionale.
4. Ogni circoscrizione elettorale ha un numero di seggi pari al numero dei quozienti contenuto nella cifra corrispondente agli elettori residenti nella circoscrizione mentre i seggi rimanenti sono assegnati alle circoscrizione con i resti più alti.
5. Un sesto dei consiglieri costituisce il premio di maggioranza ed è eletto secondo le modalità stabilite nell'articolo 4.
6. Nessun cittadino può essere candidato in più di una lista regionale e/o circoscrizionale, pena la nullità di tutte le eventuali candidature.
Art. 4
Premio di maggioranza1. Il premio di maggioranza viene assegnato alla lista elettorale del Presidente eletto ed è costituito da un quinto dei posti disponibili di consigliere. A tal fine il Presidente presenta insieme alla lista elettorale contenente l'indicazione del suo nome e di quello del Vicepresidente, anche una lista regionale con un numero di candidati non inferiore alla metà e non superiore al doppio dei posti disponibili.
2. Dalla lista di cui al comma1 sono eletti i consiglieri, fino a un sesto del totale dei componenti del Consiglio, che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza individuale.
3. Nel caso in cui con il premio di maggioranza il Presidente non ottenga in Consiglio una maggioranza pari ad almeno il 58 per cento dei seggi, dalla lista regionale viene ripescato il numero di consiglieri necessario per raggiungere tale quota e contestualmente si riducono di pari numero i seggi delle liste non collegate al Presidente eletto.
Art. 5
Modalità di elezione dei candidati
della lista regionale1. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la Cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della Regione nei termini di cui all'articolo 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), e successive modifiche. La presentazione della lista regionale, a pena di nullità, è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della Regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate.
2. In caso di scioglimento del Consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni ed in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto per le liste regionali dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge n. 108 del l968, e successive modifiche, è ridotto alla metà.
3. In ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni assicurano agli elettori di ogni comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica informano i cittadini della possibilità di cui sopra.
Art. 6
Modalità di elezione dei candidati
delle liste provinciali1. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge n. 108 del 1968, e successive modifiche è, a pena di nullità, accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui all'articolo 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.
2. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.
3. L'elettore, per esprimere il suo voto per una delle liste provinciali, traccia un segno nel rettangolo della lista prescelta, ed esprime un solo voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero barrando il nominativo di uno dei candidati compresi nella lista stessa.
4. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108 del 1968, e successive modifiche, intendendosi sostituito con l'Ufficio centrale regionale l'Ufficio centrale circoscrizionale.
5. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera Regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.
Art. 7
Modalità di voto1. La votazione per l'elezione del Presidente/Vicepresidente della Regione e dei consiglieri regionali prevede l'utilizzo di due schede distinte, una dedicata alla lista regionale e una alle liste circoscrizionali.
2. La votazione per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente della Regione avviene su un'unica scheda che reca, entro appositi e ben distinti rettangoli, i nomi delle coppie dei candidati Presidente e Vicepresidente. L'elettore deve barrare il solo rettangolo contenente i nomi del Presidente/Vicepresidente che intende prescegliere.
3. La votazione per l'elezione dei consiglieri regionali nella lista regionale avviene sulla stessa scheda in cui sono indicati i nomi dei candidati Presidente/Vicepresidente. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, sormontato dal contrassegno della lista presidenziale cui è collegato, un elenco di nominativi affiancato, sulla medesima linea, da uno spazio riservato all'indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il simbolo o i simboli delle liste provinciali collegate. L'elettore, qualora ritenga di indicare un candidato consigliere, può esprimere una sola preferenza, con un segno apposto nello spazio posto a fianco al relativo nominativo, tra quelli appartenenti alla stessa lista del Presidente/Vicepresidente da lui votata, a pena di nullità del voto.
4. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista presidenziale l'ordine di collocazione dei simboli al fianco del rettangolo contenente i nominativi dei candidati della lista regionale è stabilito per sorteggio.
5. La votazione per l'elezione dei consiglieri regionali candidati nelle liste circoscrizionali avviene su una scheda, diversa in ogni circoscrizione, in cui in un apposito rettangolo, sormontato dal contrassegno del partito di appartenenza dei candidati e della lista presidenziale cui è collegata, sono indicati i nomi dei candidati. Ad ogni candidato è affiancato, sulla medesima linea, uno spazio riservato all'indicazione di preferenza. L'elettore barra il simbolo della lista che intende scegliere e, qualora voglia esprimere una preferenza per un candidato consigliere, appone un segno nello spazio posto a fianco al relativo nominativo compreso nella stessa lista.
6. L'elettore sceglie solo una lista e solo un candidato di quella stessa lista, a pena di nullità del voto, e il voto espresso solo per il candidato consigliere si intende espresso anche per la lista di cui fa parte.
7. Qualora l'elettore esprima la sua indicazione solo per uno dei nominativi compresi nella lista regionale, il voto si intende validamente espresso anche per il Presidente/Vicepresidente anche se il relativo rettangolo non è stato barrato.
8. Qualora l'elettore abbia indicato più di una lista circoscrizionale, pur se appartenenti alla stessa coalizione, il voto è nullo.
9. Qualora l'elettore abbia indicato un candidato consigliere non ricompreso nella lista circoscrizionale da lui indicata nella stessa scheda, il voto è valido solo per la lista ed è nullo per il candidato consigliere.
Art. 8
Modalità di presentazione delle liste circoscrizionali1. Le liste dei candidati si intendono validamente presentate solo se accompagnate dalle firme, autenticate nelle forme previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), di almeno 1.500 iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione nonché dalle firme, autenticate nei modi di legge, dei legali rappresentanti regionali dei partiti o, qualora all'uopo delegati, dai rappresentanti provinciali della provincia nella quale è ricompresa la circoscrizione dei partiti. Nessuna lista è composta da un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione.
2. Le firme di sottoscrizione di cui al comma 1 sono apposte su appositi moduli che riportino in maniera visibile e con i colori originali, il contrassegno della lista, i nominativi per esteso e il luogo e data di nascita dei sottoscrittori, con l'indicazione del comune nelle cui liste elettorali il sottoscrittore è iscritto. Ogni elettore sottoscrive solo una lista circoscrizionale.
3. Insieme alle liste sono presentate, a pena di non ammissione della lista, le dichiarazioni di collegamento ad una lista regionale del Presidente/Vicepresidente di cui all'articolo 6, comma 1, sottoscritte e autenticate, nei modi di legge, dei legali rappresentanti regionali dei partiti o, qualora all'uopo delegati, dai rappresentanti provinciali della provincia nella quale è ricompresa la circoscrizione dei partiti.
4. In ogni circoscrizione le liste sono presentate alla cancelleria del tribunale sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale, non prima delle ore 8 del decimo giorno e non oltre le ore 20 dell'undicesimo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) del decreto di convocazione dei comizi elettorali; a tale scopo, in tali giornate, ancorché ricadenti in giorni festivi, la cancelleria del tribunale rimane aperta, continuativamente, dalle ore 8 alle ore 20.
5. Le liste circoscrizionali sono completate con le dichiarazione di accettazione, autenticate nei modi di legge, dei singoli candidati e con i loro certificati elettorali.
6. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione delle liste con denominazione e simbolo corrispondenti a partiti politici di livello nazionale o regionale che abbiano avuto eletto, nella legislatura immediatamente precedente le elezioni, almeno un consigliere regionale.
7. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da una denominazione ed un contrassegno compositi, che contengano al loro interno quello di partito o gruppo politico esente da tale onere.
Art. 9
Finanziamento della campagna elettorale1. Le spese per la campagna elettorale del Presidente e del Vicepresidente della Regione non possono superare la cifra onnicomprensiva di 10 centesimi di euro moltiplicato per il numero di abitanti della Regione così come risultante dalla rilevazione ISTAT relativa all'anno precedente le elezioni o, in carenza di tale rilevazione, di quella dell'anno immediatamente precedente.
2. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista circoscrizionale non possono superare l'importo massimo di 35.000 euro, incrementato di euro 0,01 per ogni cittadino residente nella circoscrizione così come risultante dalla rilevazione ISTAT relativa all'anno precedente le elezioni o, in carenza di tale rilevazione, di quella dell'anno immediatamente precedente.
3. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 35.000, incrementati di 0,01 moltiplicato per il numero di abitanti della Regione così come risultante dalla rilevazione ISTAT relativa all'anno precedente le elezioni o, in carenza di tale rilevazione, di quella dell'anno immediatamente precedente.
4. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza, dalle liste o da associazioni di qualunque natura concorrono comunque, anche pro quota, al raggiungimento del tetto di cui ai precedenti commi 1, 2, e 3.
5. Tutte le spese sostenute dai candidati Presidente, Vicepresidente e Consigliere sono quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, punto 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti).
6. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista regionale o circoscrizionale che partecipa alle elezioni non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 0,1 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Regione così come risultante dalla rilevazione ISTAT relativa all'anno precedente le elezioni o, in carenza di tale rilevazione, di quella dell'anno immediatamente precedente.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), e successive modifiche, intendendosi sostituite le denominazioni delle cariche istituzionali e degli uffici elettorali di valenza nazionale con le equivalenti regionali.
Art. 10
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nel BURAS.