CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 5/STAT
presentata dal Consigliere regionale
CAMPUSil 29 luglio 2011
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano), all'articolo 3, comma 2, disciplina il sistema elettorale per la Regione autonoma della Sardegna: "fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna". In base a tale legge costituzionale l'attuale sistema elettorale prevede l'elezione del Presidente della Regione a suffragio universale e diretto, contestuale al rinnovo del Consiglio regionale.
Con la presente proposta di legge statutaria si vuole dotare la Regione di una autonoma disciplina elettorale che prevede un sistema elettorale a turno unico per l'elezione del Consiglio regionale, basato su liste circoscrizionali concorrenti, collegate, come gruppo di liste o come coalizione di gruppi di liste, con uno stesso programma di governo della Regione, abolendo la lista o "listino" regionale, e la successiva elezione del Presidente della Regione da parte del Consiglio regionale.
Ai fini di garantire una effettiva stabilità e governabilità, l'assegnazione dei seggi di consigliere regionale avviene con il meccanismo proporzionale, corretto con un premio di maggioranza, che garantisca al gruppo di liste o alla coalizione di gruppi di liste collegate al programma di governo che ha ottenuto il maggior numero di voti, una percentuale del 60 per cento dei seggi di consigliere regionale.
Il Presidente della Regione, eletto dal Consiglio tra i suoi componenti, deve ottenere la fiducia da parte dei consiglieri eletti nel gruppo di liste collegate, da sole o in coalizione, al programma di governo che ha ottenuto il maggior numero di suffragi e la maggioranza all'interno del Consiglio.
Il fine di una tale riforma del sistema elettorale è quello di ridare al Consiglio regionale la funzione di massimo organo rappresentativo del popolo sardo, riportando al suo interno la scelta del Presidente della Regione, ma nel più assoluto rispetto delle scelte dei cittadini elettori, in merito sia al governo della Regione, sia alle liste ed ai consiglieri regionali prescelti per attuarlo.
La proposta prevede inoltre la possibilità per gli stessi consiglieri eletti nell'ambito della coalizione che ha ottenuto la maggioranza dei seggi di presentare una motivata mozione di sfiducia per rimuovere dalla carica il Presidente della Regione ed indicare ("sfiducia costruttiva") un altro consigliere della stessa maggioranza quale nuovo Presidente della Regione. Tale norma che può essere definita come "norma antiribaltone" garantisce al cittadino elettore, al popolo sovrano, che le sue scelte in merito alla coalizione che ha vinto le elezioni, presentando un preciso programma di governo e dei candidati che sono stati eletti per sostenerlo, non potranno essere tradite dagli eletti per tutto il corso della legislatura.
Il testo della proposta di legge contiene quindi le necessarie innovazioni e modifiche alla legge regionale n. 7 del 1979, che rimane il testo legislativo di riferimento per la disciplina procedimentale del sistema elettorale, nelle parti compatibili con il nuovo sistema.
Si segnala infine che la proposta di legge elettorale statutaria lascia aperta la possibilità di intervento legislativo per ridurre l'attuale numero delle province, sia nazionali che regionali, confermando le circoscrizioni elettorali nell'ambito degli attuali confini delimitativi, al fine di mantenere la possibilità di una adeguata rappresentanza nel Consiglio regionale per tutti i territori della Sardegna. Inoltre nel non definire il numero dei candidati che devono essere eletti per costituire il Consiglio, può consentire la riduzione del loro numero attraverso la necessaria modifica dello Statuto speciale senza necessità di dover modificare anche la legge elettorale.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Modalità di elezione del Consiglio regionaleArt. 1
Elezione del Consiglio regionale1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
2. Il Consiglio regionale è eletto con voto attribuito a liste circoscrizionali concorrenti, ciascuna collegata, a pena di esclusione, ad uno stesso programma di governo della Regione, contrassegnato da un simbolo elettorale distintivo.
3. L'assegnazione dei seggi che compongono il Consiglio regionale è effettuata con sistema proporzionale corretto con premio di maggioranza, tale da garantire alle liste collegate allo stesso programma di governo della Regione, che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, almeno il 60 per cento dei seggi.
Art. 2
Definizioni1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) circoscrizione elettorale, o circoscrizione, la suddivisione del territorio regionale ai fini dell'elezione dei Consiglio regionale;
b) lista circoscrizionale, la lista concorrente di candidati alla carica di consigliere regionale presentata in una circoscrizione elettorale;
c) gruppo di liste, l'insieme delle liste, contraddistinte dallo stesso simbolo o contrassegno ed aventi la medesima denominazione, presentate nelle diverse circoscrizioni elettorali;
d) coalizione di gruppi di liste, o coalizione, più gruppi di liste collegati al medesimo programma di governo della Regione.
Art. 3
Circoscrizioni elettorali1. Il territorio della Regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province, istituite con legge regionale o statale, vigenti alla data di approvazione della presente legge.
2. Il complesso delle circoscrizioni forma il collegio unico regionale ai fini del calcolo dei voti attribuiti ai differenti programmi di governo della Regione e dei seggi da attribuire alle coalizioni ed ai gruppi di liste, anche ai fini del calcolo per l'attribuzione dei voti residui.
3. Il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione è calcolato dividendo per il numero dei seggi da consigliere regionale la cifra della popolazione residente nella Regione, come risultante dall'ultima rilevazione dell'Ufficio centrale di statistica, ed assegnando ad ogni circoscrizione tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra corrispondente alla popolazione residente nella circoscrizione.
4. I seggi rimanenti sono assegnati alle circoscrizioni con i resti più alti.
5. La distribuzione dei seggi è pubblicata, prima della convocazione dei comizi elettorali, con apposita tabella, emanata con decreto del Presidente della Regione.
Art. 4
Convocazione dei comizi elettorali1. I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della Regione nelle forme e nei tempi previsti dallo Statuto.
2. I sindaci dei comuni della Regione danno notizia della pubblicazione con apposito manifesto e sul sito internet istituzionale.
Art. 5
Liste circoscrizionali1. Ciascuna lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione. A pena di esclusione le liste circoscrizionali sono presentate con il medesimo contrassegno e denominazione in almeno tre quarti delle circoscrizioni elettorali, in modo da costituire un gruppo di liste.
2. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati per ciascuna circoscrizione è accompagnata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di collegamento con un programma di governo della Regione. Le liste appartenenti al medesimo gruppo sono collegate al medesimo programma di governo della Regione.
3. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione elettorale sono sottoscritte da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione, per circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da non meno di 1.500 a non più di 2.000 elettori per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti;
4. La firma del sottoscrittore è autenticata nelle forme previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).
5. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione delle liste con denominazione e simbolo corrispondenti a partiti o gruppi politici di livello nazionale o regionale, che abbiano avuto eletto nella legislatura in corso almeno un consigliere regionale o che, alla data di indizione dei comizi, abbiano almeno un consigliere regionale che rappresenti in Consiglio la lista elettorale.
6. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da una denominazione ed un contrassegno compositi, che contengano al loro interno quello di partito o gruppo politico esente da tale onere.
Art. 6
Candidature1. I nomi dei candidati delle liste circoscrizionali sono elencati in ordine alfabetico, senza alcun riferimento numerico. In caso di omonimia la precedenza è data al più giovane di età. I candidati sono indicati con cognome, nome, luogo e data di nascita.
2. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata, secondo la normativa vigente. Per i candidati domiciliati all'estero l'autenticazione è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
3. Ciascuna lista circoscrizionale comprende un numero di candidati non minore di tre quinti e non maggiore del numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore.
Art. 7
Divieto di candidature plurime1. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali recanti contrassegni diversi né in più di una lista circoscrizionale, pena la nullità della sua candidatura.
Art. 8
Presentazione delle liste circoscrizionali e dichiarazione di collegamento1. La presentazione delle liste si effettua, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla cancelleria del tribunale presso il quale è costituito l'ufficio centrale circoscrizionale, non prima delle ore 8 del decimo giorno e non oltre le ore 20 dell'undicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; a tale scopo, in tali giornate, ancorché ricadenti in giorni festivi, la cancelleria del tribunale rimane aperta, continuativamente, dalle ore 8 alle ore 20.
2. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali è sottoscritta dal legale rappresentante regionale del partito o del gruppo politico organizzato, ovvero da loro delegati, con mandato autenticato da un notaio.
3. Insieme con le liste dei candidati sono presentate le dichiarazioni di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la eventuale dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale sottoscritta, anche in atti separati, da parte del prescritto numero di elettori. Tale dichiarazione è corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione. I sindaci rilasciano i certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.
4. La firma dei sottoscrittori è apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno del gruppo di liste circoscrizionali, l'indicazione del programma di governo della Regione, con relativo simbolo elettorale, cui il gruppo di liste è collegato, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei singoli candidati della lista, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita, dei sottoscrittori ed è autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990. È inoltre indicato il comune nelle cui liste elettorali il sottoscrittore dichiara di essere iscritto. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista circoscrizionale.
5. Nella dichiarazione di presentazione della lista è specificato il contrassegno o simbolo elettorale e la denominazione cui fa riferimento la lista circoscrizionale, e che accumunano la lista in uno stesso gruppo di liste regionale, anche ai fini del recupero dei voti residui nel Collegio unico regionale.
6. La dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento ad un programma di governo della Regione e tale dichiarazione è controfirmata per accettazione, con firma autenticata, dal rappresentante di coalizione di cui al comma 2 dell'articolo 11.
7. In mancanza della dichiarazione di collegamento, regolarmente controfirmata per accettazione, la lista non può essere ammessa.
8. La dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale contiene l'indicazione di almeno un delegato effettivo ed uno supplente, autorizzati a fare le designazioni dei rappresentanti del gruppo di liste per le designazioni dei rappresentanti di lista ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale).
Art. 9
Compiti della cancelleria del tribunale1. La cancelleria del tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quella indicata dal comma 2 dell'articolo 8, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.
2. Nel medesimo verbale, oltre all'indicazione della lista circoscrizionale presentata e degli atti allegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Copia del verbale è trasmessa all'Ufficio centrale regionale a mezzo di corriere speciale o per via telematica.
Art. 10
Compiti dell'Ufficio centrale circoscrizionale1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, procede a:
a) ricusare le liste presentate da persone diverse da quelle indicate al comma 2 dell'articolo 8;
b) ricusare le liste contraddistinte da denominazioni o contrassegni che rientrino nell'ambito dei criteri di ricusazione previsti all'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 1979;
c) verificare che le liste siano state presentate nei termini, siano sottoscritte dal prescritto numero di elettori, se non esenti, siano sottoscritte dai legali rappresentanti o loro delegati, comprendano un numero di candidati non inferiore al minimo, anche a seguito delle verifiche di cui ai punti d), e), ed f), e non superiore al massimo prescritto; dichiara non valide ai fini della partecipazione alla competizione elettorale le liste che non corrispondano a queste condizioni;
d) cancellare dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;
e) cancellare dalle liste i nomi dei candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione;
f) cancellare i nomi dei candidati che risultino compresi anche in altra lista circoscrizionale.2. Le decisioni assunte sono riportate su apposito verbale che viene trasmesso in copia, per mezzo di corriere speciale o per via telematica, all'Ufficio centrale regionale.
3. I delegati di ciascuna lista possono prendere visione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle eventuali modificazioni apportate alla lista.
4. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce l'indomani alle ore 10 per ricevere le eventuali controdeduzioni da parte dei delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti, correzioni formali e per deliberare in merito.
5. Le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, con apposito verbale ai delegati di lista e copia del verbale viene trasmesso per corriere speciale o per via telematica all'Ufficio centrale regionale.
6. Contro tali decisioni è ammesso il ricorso, da parte dei delegati di lista, all'Ufficio centrale regionale, da depositarsi entro ventiquattro ore dalla comunicazione ufficiale, pena la decadenza, presso la cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale, che lo trasmette, per corriere o via telematica, all'Ufficio centrale regionale assieme alle proprie osservazioni. L'ufficio regionale decide entro i due giorni successivi e trasmette, con le stesse procedure, le sue decisioni all'Ufficio circoscrizionale che lo comunica ai delegati interessati.
Art. 11
Presentazione dei programmi di governo
della Regione1. La presentazione del programma di governo della Regione cui fanno riferimento i gruppi di liste che compongono ogni coalizione è depositata presso la cancelleria della Corte di appello di Cagliari non oltre le ore 12 del giorno successivo al giorno di scadenza della presentazione delle liste circoscrizionali.
2. La presentazione del programma di governo della Regione è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento ad esso, sottoscritta, con firma autenticata, da parte dei rappresentanti legali, o dai loro delegati, dei partiti o gruppi politici organizzati, cui fa riferimento ciascun gruppo di liste collegate della coalizione. In tale dichiarazione è anche espressa l'indicazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente di coalizione, delegato al deposito della presentazione del programma e di tutti gli atti collegati.
3. All'atto della presentazione, oltre al programma di governo della Regione, espresso per punti sintetici ed esemplificativi del progetto politico della coalizione, sono depositati la denominazione ed il simbolo o contrassegno elettorale di riferimento del programma.
4. La cancelleria della Corte d'appello di Cagliari, accertata l'identità personale del rappresentante di coalizione delegato alla presentazione del programma di governo della Regione, compila il verbale di ricevuta degli atti prescritti e ne consegna una copia allo stesso rappresentante.
5. Nel verbale è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria a ciascun programma di governo, secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Art. 12
Ammissione dei programmi di governo della Regione e delle liste1. L'Ufficio centrale regionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione dei programmi di governo della Regione:
a) verifica che i programmi siano stati depositati nei termini, che siano accompagnati dalla denominazione e dal contrassegno identificativo, e da almeno una dichiarazione di collegamento con un gruppo di liste; sono esclusi i programmi che non corrispondono a questi requisiti;
b) verifica che il simbolo o contrassegno con il quale la coalizione ed il programma di governo della Regione intendono caratterizzarsi non contravvenga all'articolo 8, commi quarto, quinto e sesto, della legge regionale n. 7 del 1979, e nel caso invita a sostituirlo, pena l'esclusione dalla competizione elettorale;
c) esclude i gruppi di liste che non abbiano presentato liste circoscrizionali con il medesimo contrassegno in almeno tre quarti delle circoscrizioni, tutte collegate al medesimo programma di governo della Regione; l'esclusione dell'unico gruppo o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo programma di governo comporta l'esclusione del programma stesso.2. I rappresentanti o i loro delegati di ciascun gruppo di liste ed il rappresentante di coalizione possono prendere visione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale e delle modificazioni da questo apportate ai programmi ed alle coalizioni presentate, nonché di tutte le altre presentazioni avvenute da parte degli altri gruppi di liste ammesse, e possono presentare le loro osservazioni.
3. L'Ufficio centrale regionale si riunisce il giorno seguente alle ore 12 per udire i delegati di gruppi di liste ed il rappresentante di coalizione che hanno ricevuto contestazioni, può ammettere la presentazione di nuova documentazione e accettare correzioni formali per poi procedere a deliberare in merito.
4. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nella stessa giornata ai delegati dei gruppi di liste ed al rappresentante di coalizione.
5. I contrassegni o le denominazioni ricusate per contrasto con quanto disposto dall'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 1979, possono essere sostituiti dai depositanti entro ventiquattro ore dalla notifica della decisione.
Art. 13
Ordine di posizione nella scheda elettorale1. L'Ufficio centrale regionale, non appena scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni o non appena deciso in merito alle osservazioni presentate, procede a:
a) stabilire mediante sorteggio il numero d'ordine progressivo assegnato ai programmi di governo della Regione;
b) stabilire, per ogni coalizione, mediante sorteggio, l'ordine di posizione delle liste collegate al medesimo programma; la denominazione dei programmi ed il relativo contrassegno elettorale assieme ai contrassegni dei gruppi di liste ad essi collegate sono riportati nella scheda secondo l'ordine risultante dai sorteggi;
c) comunicare ai delegati di gruppi di liste ed al rappresentante di coalizione le determinazioni adottate;
d) trasmettere agli uffici centrali circoscrizionali, anche per via telematica, il verbale con l'esito delle operazioni di cui alle lettere a) e b);
e) trasmettere alle prefetture le denominazioni ed i contrassegni dei programmi di governo della Regione ammessi alle elezioni e, anche per delega affidata agli uffici centrali circoscrizionali, i contrassegni delle liste circoscrizionali appartenenti ai gruppi di liste che si sono collegati con il programma, per la stampa delle schede elettorali;
f) provvedere, per mezzo delle prefetture, alla stampa in un manifesto con le denominazioni e i simboli elettorali dei programmi di governo della Regione, nel relativo ordine di posizione conseguente al sorteggio, affiancati dai contrassegni delle liste circoscrizionali, presentate nella circoscrizione, collegate ai programmi e di un distinto manifesto con tutte le liste circoscrizionali, complete dei rispettivi candidati, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio, ed alla trasmissione di essi ai sindaci per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, oltre che nel sito istituzionale del comune, entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni; almeno tre copie dei manifesti sono consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, una per l'ufficio e le altre per l'affissione nella sezione elettorale e nella sala della votazione.2. Entrambi i sorteggi previsti dal comma 1 sono effettuati alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di liste e di coalizione preventivamente convocati.
Art. 14
Scheda elettorale1. La scheda elettorale per l'elezione del Consiglio regionale riporta il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale con affianco, all'interno di un unico rettangolo, due righe per l'espressione di eventuali voti di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è inserita la denominazione del programma di governo della Regione collegato alla lista sormontata dal relativo simbolo o contrassegno elettorale. Il tutto è racchiuso all'interno di un ulteriore rettangolo delimitativo.
2. Nel caso di più liste collegate, come coalizione, allo stesso programma di governo della Regione i rettangoli definiti per ogni singola lista sono raggruppati all'interno di un rettangolo delimitativo che riporta alla destra, in posizione centrale rispetto ai rettangoli delle liste, la denominazione dei programma di governo della Regione collegato alle liste, sormontata dal simbolo o contrassegno elettorale relativo.
3. L'ordine di posizione nella scheda dei rettangoli delimitanti le liste ed i programmi di governo ad esse collegati è quello stabilito mediante il sorteggio di cui all'articolo 13.
Art. 15
Modalità di espressione del voto1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del programma di governo della Regione avviene su un'unica scheda.
2. Una scheda valida rappresenta un voto per un programma di governo della Regione, che può essere espresso direttamente, tracciando un segno all'interno del relativo rettangolo delimitativo, o attraverso l'espressione del voto per una lista circoscrizionale ad esso collegata, o attraverso l'espressione del voto di preferenza per un candidato consigliere regionale, nell'ambito di una delle liste collegate al programma.
3. Ciascun elettore può esprimere solo un voto a favore di una lista e può esprimere anche un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista votata. Il voto espresso solo come voto di preferenza per un candidato consigliere si intende espresso anche a favore della lista corrispondente.
4. L'elettore può esprimere anche una seconda preferenza, nell'ambito di una stessa lista circoscrizionale, a favore di un candidato di genere diverso rispetto a quello della prima preferenza.
5. Per esprimere il voto di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale, l'elettore scrive il cognome nell'ambito del rettangolo corrispondente al contrassegno della lista circoscrizionale prescelta; in caso di omonimia, per l'attribuzione della preferenza, il candidato è identificato scrivendo anche il nome e, nel caso di ulteriore omonimia, anche la data ed il luogo di nascita.
6. Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore di un programma di governo, della Regione il voto si intende attribuito alla coalizione collegata a tale programma, ai fini dell'attribuzione dei premio di maggioranza.
7. Il voto espresso per un programma di governo della Regione e a favore di una lista collegata ad un altro programma di governo o la contestuale preferenza per un candidato compreso in una lista non collegata allo stesso programma, sono cause di annullamento della scheda.
8. È inefficace la preferenza espressa per un candidato consigliere regionale compreso in una lista diversa da quella votata. Rimane valido il voto per la lista e per il programma di governo ad essa collegato.
Art. 16
Validità dell'espressione di voto1. Oltre le modalità di valida espressione del voto previste nella vigente normativa vengono precisate le seguenti, possibili, eventualità:
a) nel caso l'elettore abbia espresso il suo voto tracciando sulla scheda più segni, sui simboli di più liste circoscrizionali, purché tutte collegate allo stesso programma di governo della Regione, il voto non può essere assegnato ad alcuna lista ma è computato come valido per il programma di governo collegato a tali liste;
b) nel caso di cui al punto a) l'elettore abbia anche espresso la preferenza per uno o due candidati di una sola lista, purché di genere diverso tra loro, il voto è computato come valido sia per i candidati, sia per la lista di riferimento che per il programma di governo della coalizione di cui fa parte la lista;
c) nel caso l'elettore abbia espresso la sua preferenza per due candidati di una stessa lista circoscrizionale, ma dello stesso genere, il voto è computato come valido solo per la lista.
d) nel caso di voto per due candidati di genere diverso ma inseriti in differenti liste circoscrizionali collegate allo stesso programma di governo della Regione, il voto è considerato valido solo per il programma di governo.
Art. 17
Modalità della ripartizione dei seggi di consigliere regionale1. I seggi sono ripartiti tra le coalizioni in base alla percentuale di voti ottenuti da ciascun programma di governo della Regione ad esse collegato ed in modo da dare alla coalizione vincente almeno il 60 per cento dei seggi.
2. I seggi assegnati a ciascuna coalizione sono ripartiti tra i gruppi di liste che ne fanno parte, in proporzione ai voti ottenuti da ciascun gruppo.
3. I seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste sono ripartiti tra le rispettive liste circoscrizionali con le modalità di cui all'articolo 21.
Art. 18
Compiti dell'Ufficio centrale circoscrizionale1. Compiute le eventuali operazioni di spoglio e di riesame delle schede, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale; la cifra elettorale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati a seguito del riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione sommando le cifre elettorali circoscrizionali ottenute da ciascuna lista collegata allo stesso programma di governo della Regione assieme ai voti espressi per il solo programma di governo;
c) determina la cifra individuale di ogni candidato alla carica di consigliere regionale; la cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati a seguito del riesame delle schede contenenti voti di preferenza contestati e provvisoriamente non assegnati nelle sezioni elettorali, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il numero dei voti ottenuti nella circoscrizione da ciascuna coalizione e dal programma di governo ad essa collegato, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e la cifra individuale di ogni candidato.
Art. 19
Compiti dell'Ufficio centrale regionale1. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti da tutti gli uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti determina il numero complessivo dei voti ottenuti da ciascun programma di governo della Regione e dalla coalizione ad esso collegata, costituito dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le circoscrizioni.
2. Compiute le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio centrale regionale verifica la percentuale della cifra elettorale della coalizione vincente rispetto al totale dei voti validi attribuiti a tutti i programmi di governo e relative coalizioni.
3. Qualora tale percentuale sia inferiore al 60 per cento, l'Ufficio centrale regionale assegna:
a) alla coalizione vincente il 60 per cento dei seggi del Consiglio regionale;
b) a ciascuna delle altre coalizioni una percentuale del totale dei seggi restanti corrispondente alla percentuale dei voti ottenuti rispetto al totale dei voti espressi per l'insieme delle coalizioni non vincenti.4. Qualora la percentuale di cui al comma 2 sia pari o superiore al 60 per cento, l'Ufficio centrale regionale assegna a ciascuna coalizione un numero di seggi proporzionale alla percentuale di voti ottenuti.
5. Nel calcolo delle percentuali e dei seggi si tiene conto delle cifre decimali fino alla seconda e si arrotonda all'unità più vicina. Sono escluse dall'attribuzione dei seggi le coalizioni che non abbiano ottenuto una percentuale, anche con l'arrotondamento, almeno pari al 4 per cento.
Art. 20
Attribuzioni dei seggi a gruppi di liste1. L'Ufficio centrale regionale ripartisce i seggi assegnati alle singole coalizioni tra i gruppi di liste collegate allo stesso programma di governo della Regione compiendo le seguenti operazioni:
a) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, costituita dalla somma delle cifre elettorali delle liste circoscrizionali che lo compongono;
b) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di gruppi di liste, costituita dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di coalizione;
c) determina il quoziente elettorale regionale di coalizione dividendo la cifra elettorale di coalizione per il numero di seggi spettanti a ciascuna coalizione, determinato ai sensi dell'articolo 21;
d) determina il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo di liste dividendo la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente regionale di coalizione; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.2. A ciascun gruppo di liste sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra elettorale del gruppo; i seggi ancora da attribuire sono quindi assegnati ai gruppi di liste per le quali la divisione assegna i maggiori resti.
Art. 21
Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali1. L'Ufficio centrale regionale procede al riparto dei seggi tra le sole liste circoscrizionali appartenenti ai gruppi di liste circoscrizionali appartenenti ai gruppi di liste che hanno ottenuto seggi in base alle operazioni precedenti.
2. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.
3. Se con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste della circoscrizione supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un quoziente ottenuto diminuendo di un'unità il divisore.
4. L'Ufficio centrale regionale assegna i seggi restanti in base alle seguenti operazioni:
a) determina il numero dei seggi ancora da assegnare a ciascun gruppo di liste, sottraendo dal totale dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste i seggi attribuiti alle rispettive liste circoscrizionali secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3;
b) assegna tali seggi alle rispettive liste circoscrizionali seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati di ciascuna lista, espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale.5. Qualora in una circoscrizione il numero dei seggi assegnati ecceda quello dei candidati della lista circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.
Art. 22
Proclamazione dei consiglieri eletti1. L'Ufficio centrale regionale attribuisce i seggi ai candidati alla carica di consigliere regionale, compiendo le seguenti operazioni:
a) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale cui sono stati attribuiti seggi a seconda delle rispettive cifre individuali trasmesse dagli uffici centrali circoscrizionali; a parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
b) proclama eletti, nei limiti dei seggi di cui ciascuna lista ha diritto e seguendo la graduatoria di cui alla lettera a), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale regionale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati eletti e ne da immediata notizia alla segreteria del Consiglio regionale nonché alle prefetture per darne pubblica conoscenza.
Art. 23
Verbalizzazione1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto apposito verbale: un esemplare è consegnato alla Segreteria generale del Consiglio regionale che ne rilascia ricevuta, un'altro è depositato nella cancelleria della Corte d'appello di Cagliari.
2. Nel verbale sono indicati in appositi elenchi i nomi dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non eletti secondo la graduatoria prevista dall'articolo 22, comma 1, lettera a).
3. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui sopra alla Presidenza della Regione ed alle prefetture.
Capo II
Modalità di elezione del
Presidente della RegioneArt. 24
Elezione del Presidente della Regione1. Una volta costituito l'Ufficio definitivo di Presidenza, il Consiglio regionale procede all'elezione del Presidente della Regione.
2. Il Presidente della Regione è eletto tra i consiglieri regionali con elezione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il candidato presidente che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, deve ottenere, nel corso della stessa seduta del Consiglio, un voto di fiducia, con votazione nominale; da parte di un numero di consiglieri regionali, eletti nei gruppi di liste della coalizione che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi, tale da rappresentare la maggioranza assoluta del Consiglio regionale.
Art. 25
Norme a garanzia della governabilità e per il rispetto del voto dei cittadini1. È possibile, per una sola volta nell'ambito di una legislatura, che un numero di consiglieri, eletti nei gruppi di liste della coalizione che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi, tale da rappresentare la maggioranza assoluta dei Consiglio, possa presentare una mozione di sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della Regione, con la concomitante proposta di una nuova candidatura alla carica di Presidente della Regione di altro consigliere regionale della stessa coalizione.
2. Il voto sulla mozione di sfiducia avviene per votazione nominale, e nel caso ottenga la maggioranza assoluta dei voti determina la decadenza dalla carica del Presidente della Regione e la contemporanea elezione come nuovo Presidente del consigliere indicato nella mozione.
Art. 26
Dimissioni, impedimento permanente, decadenza del Presidente della Regione1. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza del consigliere eletto Presidente della Regione dalla carica di presidente o dallo status di consigliere, si procede alla elezione di un nuovo presidente, secondo le modalità di cui all'articolo 24.
Capo III
Norme finaliArt. 25
Rinvio ed abrogazioni1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7 del 1979, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le disposizioni in contrasto o difformità con la presente legge si intendono abrogate. In particolare sono abrogati nella legge regionale n. 7 del 1979, e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti articoli: 1, 2, 3, 6, 8 commi 1 e 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 bis, 20 ter, 20 quater, 20 quinquies, 20 sexies, 55, 56, 71 bis, 71 ter, 71 quater, 73, 75, 77 bis, 78, 79, 79 bis, 79 ter, 83.
3. I riferimenti fatti nella legge regionale n. 7 del 1979 alle disposizioni di essa abrogate con la presente legge, si intendono riferiti alla corrispondente disciplina della presente legge.