CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 4/STAT

presentata dai Consiglieri regionali
FLORIS Rosanna - GRECO - DE FRANCISCI - ZEDDA Alessandra - DIANA Mario - PITTALIS - AMADU - BARDANZELLU - CAMPUS - CONTU Mariano Ignazio - GALLUS - LADU - LAI - LOCCI - MURGIONI - PERU - PETRINI - PIRAS - PITEA - RANDAZZO - RODIN - SANJUST - SANNA Paolo Terzo - STOCHINO - TOCCO

il 18 novembre 2010

Disposizioni per l'introduzione delle pari opportunità nell'ordinamento regionale

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Il principio di non discriminazione e l'introduzione delle pari opportunità rappresenta un importante caposaldo di civiltà giuridica e politica in quanto attiene alla determinazione dei gradi di effettività dei diritti fondamentali del cittadino.

Appare evidente che ormai i tempi sono maturi per definire, anzitutto sul piano delle garanzie giuridiche, il problema delle pari opportunità nell'ambito della rappresentanza istituzionale. Fondato sul principio di eguaglianza di cui all'articolo 3, comma 2, della Costituzione, il principio delle pari opportunità si è fatto strada anche grazie agli impulsi univoci prospettati dall'Unione europea, che ha interpretato il valore della parità uomo/donna ben al di là del campo istituzionale sino a porlo come base fondamentale per perseguire e attuare i valori della coesione sociale e per impostare una seria politica di sviluppo. Ciò impone di riconoscere che nell'ordinamento italiano si è innescato un processo virtuoso che, sul piano della definizione dei principi, ha posto le basi per una loro attualizzazione concreta. La stessa riforma del titolo V, attuata con legge costituzionale n. 3 del 2001, nel novellato articolo 117, comma 7, prevede che siano anzitutto le Regioni a dover promuovere le condizioni per la realizzazione di una effettiva parità di opportunità nell'accesso alle cariche elettive.

Del resto, a sostegno di questa lettura soccorrono due capisaldi normativi. Il primo è l'articolo 51 della Costituzione che, novellato dalla legge costituzionale n. 1 del 2003, stabilisce che "tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge", e dispone che anche nell'ambito della legislazione regionale siano adottate misure che "favoriscano le pari opportunità tra uomini e donne". Il secondo caposaldo normativo è dato dall'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che impone l'adozione di "misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato".

In questo complesso, ma univoco, quadro normativo deve trovare spazio anche una seria e incisiva legge regionale che sappia interpretare con equilibrio lo spirito dei principi fondamentali in tema di pari opportunità. E il campo politico-istituzionale rappresenta un valido banco di prova per promuovere le politiche di genere.

Un importante esempio in tale direzione è offerto dalla legge regionale campana n. 4 del 2009 che introduce la preferenza di genere. La legge ha superato anche l'impugnativa del Governo nazionale e, con sentenza n. 4 del 2010, la Corte costituzionale ha stabilito che persino con tali disposizioni non sia stata alterata la composizione della rappresentanza consiliare, ponendosi semmai come una facoltà di scelta aggiuntiva e alla stregua perciò di una misura sostanzialmente promozionale.

L'ordinamento regionale isolano non ha ancora recepito estensivamente il principio delle pari opportunità. La clamorosa bocciatura della legge regionale statutaria nella scorsa legislatura, se ha impedito che l'ordinamento regionale fosse vulnerato da norme di dubbia legittimità politica, ha tuttavia segnato un passo indietro almeno nella parte in cui, all'articolo 19, comma 3, era introdotto il principio della presenza paritaria dei due sessi nella composizione della Giunta regionale. In mancanza di un disegno complessivo, peraltro, la stessa legge statutaria non aveva previsto anche una riforma della legge elettorale regionale in cui fosse introdotto pienamente il principio delle pari opportunità anche nell'ambito dell'accesso alle cariche elettive.

La presente proposta di legge, in attesa di una complessiva riforma dello Statuto speciale, e della correlativa approvazione di una legge statutaria, mira perciò a colmare un vuoto normativo di essenziale importanza per la promozione della presenza femminile nelle istituzioni.

In particolare, la presente proposta mira a incidere sull'ordinamento regionale mediante l'introduzione di legittime norme incentivanti le quote di genere. Ciò implica, nel medio periodo, l'obiettivo di modificare il funzionamento delle istituzioni e delle forze politiche, pur riconoscendo che si tratta di provvedimenti che in qualche misura mirano a forzare il sistema politico-istituzionale.

La presente proposta intende disciplinare l'introduzione di principi di riforma che poi dovranno trovare una pratica e analitica declinazione in specifiche leggi regionali di settore. Di conseguenza, l'articolato normativo è snello e comprende, infatti, solo quattro articoli.

L'articolo 1 delinea la finalità e l'oggetto di applicazione della legge.

L'articolo 2 introduce nella legge elettorale il principio della preferenza di genere, disciplina i criteri di non ammissibilità delle liste e detta disposizioni per la formazione della comunicazione politica.

L'articolo 3 disciplina i criteri di composizione della Giunta regionale.

L'articolo 4, infine, disciplina i criteri di nomina regionale negli enti regionali.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità e oggetto

1. La Regione, in armonia con l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 51 della Costituzione, e con l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di promuovere e garantire il principio delle pari opportunità nell'ordinamento regionale, detta norme per disciplinare la quota di genere nell'accesso alle cariche elettive, la composizione della Giunta regionale e i criteri per le nomine regionali negli enti regionali.

 

Art. 2
Legge elettorale e introduzione
della preferenza di genere

1. L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome dei due candidati compresi nella lista. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile nella stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

2. Qualora la lista non rispetti il rapporto percentuale di cui al comma 1, non è ammessa.

3. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

4. Qualora la lista non rispetti il rapporto percentuale di cui al comma 3, non è ammessa.

5. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il nuovo modello di scheda formato in base alle indicazioni dei commi 1, 2 e 3.

6. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici assicurano la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, mettono in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

 

Art. 3
Composizione della Giunta regionale
e pari opportunità

1. La composizione della Giunta regionale è determinata stabilendo la presenza paritaria di entrambi i generi, ciascuno dei quali è in ogni caso rappresentato almeno nella misura del 40 per cento dei componenti.

 

Art. 4
Pari opportunità e criteri di nomina regionale negli enti regionali

1. I criteri delle nomine da parte della Giunta regionale e del Consiglio regionale relative alla gestione dirigenziale degli enti pubblici, pubblici economici e strumentali regionali, si uniforma al principio della presenza paritaria di entrambi i generi, ciascuno dei quali è in ogni caso rappresentato almeno nella misura del 40 per cento dei componenti.