CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 3/STAT

presentata dai Consiglieri regionali
MELONI Marco - BARRACCIU - BRUNO - DIANA Giampaolo

il 6 ottobre 2010

Promozione delle pari opportunità nell'accesso al Consiglio regionale della Sardegna. Introduzione della quota massima di genere nelle liste per l'elezione del Consiglio regionale. Introduzione della doppia preferenza di genere per l'elezione del Consiglio regionale

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Questa proposta di legge intende introdurre nelle regole della rappresentanza politica nel Consiglio regionale della Sardegna una disciplina che aiuti a rimuovere le disuguaglianze di genere. Concetto con il quale, in realtà, si fa riferimento al fenomeno della sottorappresentanza delle donne nei consessi politici rappresentativi e negli organi decisionali.

I proponenti ritengono che, al fine di cogliere tale obiettivo, sia necessario modificare il funzionamento delle istituzioni e delle forze politiche e riformare norme e comportamenti in grado di incidere sui tempi di vita e di lavoro delle imprese e delle persone, sulla ripartizione dei ruoli all'interno della famiglia e dei suoi schemi di conduzione, attraverso la previsione di nuovi ausili alla maternità, così da offrire a tutte le donne la possibilità di competere paritariamente nel sistema di selezione dei gruppi dirigenti, anche politici, del nostro Paese.

Il raggiungimento di queste finalità può essere tuttavia coadiuvato da politiche di discriminazione positiva che, anche per un periodo limitato, "forzino" il sistema istituzionale a recepire con maggiore intensità l'esercizio della rappresentanza politica da parte delle donne.

La pratica di politiche di discriminazione positiva è stata introdotta negli ordinamenti europei soprattutto dal diritto comunitario. In modo solenne, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 23, dopo aver affermato la "parità tra donne e uomini" al comma 1, in quello successivo legittima "misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato".

L'articolo 51 della Costituzione italiana stabilisce che "tutti cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge". E, a tal fine, indica programmaticamente al legislatore, anche regionale, l'adozione di provvedimenti che "favoriscano le pari opportunità tra uomini e donne".

Recentemente, la legge elettorale della Regione Campania (legge regionale n. 4 del 2009), ha introdotto, per la prima volta nell'ordinamento italiano, la cosiddetta preferenza di genere.

Più precisamente, infatti, detta legge dispone, all'articolo 4, comma 3, che l'elettore possa esprimere uno o due voti di preferenza e che, nel caso di espressione di due preferenze, una debba riguardare un candidato di genere maschile ed una un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Tale disposizione, unitamente ad altre presenti nella stessa legge, è stata sottoposta al vaglio di costituzionalità dal Giudice delle leggi, il quale, con la sentenza n. 4 del 2010, ha dichiarato la legittimità della norma impugnata, ritenuta insuscettibile di prefigurare un risultato elettorale o "alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare".

Essa si pone come misura promozionale, non coattiva, offrendo una facoltà aggiuntiva, che allarga lo spettro delle possibili scelte elettorali, senza poter garantire che l'obiettivo della effettiva parità sia raggiunto.

Rimarrebbero inalterati pertanto il diritto di elettorato attivo e di elettorato passivo, sia perché l'elettore può decidere di non avvalersi dell'ulteriore possibilità della doppia preferenza, sia perché la preferenza di genere non offre maggiori possibilità ai candidati dell'uno o dell'altro sesso di essere eletti, stante il paritario condizionamento tra i due generi nel caso di una scelta orientata verso la preferenza duplice.

Il risultato rimane aleatorio, dimostrando che la norma, in coerenza con i limiti fissati dalla sentenza n. 422 del 1995, non attua un meccanismo costrittivo.

Per quanto riguarda la Sardegna, nonostante lo Statuto prescriva, all'articolo 15, che "la legge regionale (...) promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali", il legislatore regionale non ha ancora dato effettività al programma costituzionale.

Pertanto, alla luce del mutato quadro legislativo e della recente statuizione del giudice costituzionale, il proponente ritiene che siano maturi i tempi per una proposta di legge che introduca nel sistema delle autonomie locali sarde:
a) un limite alla presenza di un solo genere nella lista regionale aperta dal candidato/a Presidente della Regione;
b) la doppia preferenza di genere nelle liste presentate in ogni circoscrizione provinciale;
c) la previsione, per l'elezione a consigliere in caso di più candidati con il medesimo numero di voti, della preferenza per il candidato di genere meno rappresentato, ovvero, in subordine, per quello più giovane di età.

La disciplina proposta non modifica in altre parti l'attuale sistema elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, e dunque potrà trovare applicazione con relativa semplicità, in caso di positivo accoglimento e di approvazione da parte dell'organo legislativo, anche in vigenza dell'attuale legge elettorale, ponendo la Sardegna all'avanguardia nell'attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

Il contenuto della presente proposta di legge attiene alla regola elettorale e ricade dunque nella sfera applicativa dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale per la Sardegna, che stabilisce le modalità di approvazione della normativa attinente alla forma di governo della Regione e altri aspetti essenziali al funzionamento degli organi regionali, tra cui ricadono le modalità di elezione del Consiglio regionale.

Le quote massime di genere nelle lista per l'elezione del Consiglio regionale

Il contenuto della disposizione consiste nel limitare la presenza di un solo genere nelle liste (regionali e circoscrizionali provinciali) per l'elezione del Consiglio regionale al 60 per cento del totale.

La finalità della previsione, nell'attuale contesto, è evidentemente quella di "ampliare l'offerta" di candidature femminili, prevedendo in caso contrario l'inammissibilità della lista in sede di presentazione. La quota massima di candidatura ha effetti particolarmente intensi nella presentazione del cosiddetto "listino", ma anche la parte del Consiglio regionale eletta nelle circoscrizioni provinciali potrà vedere introdotte dinamiche di riequilibrio se venisse accolta l'istituzione della doppia preferenza di genere.

La doppia preferenza di genere

Tale disposizione mira ad estendere la facoltà dell'elettore di esprimere, all'interno della lista prescelta per l'elezione del Consiglio regionale, il proprio voto di preferenza, attualmente prevista dalla legge elettorale limitatamente ad un unico candidato, ad una secondo candidato. Tale facoltà, tuttavia, può essere esercitata solo a condizione che la seconda preferenza sia indirizzata a favore di un candidato di genere diverso dal primo prescelto. Sarà perciò possibile votare:
a) solo la lista regionale e solo quella provinciale;
b) lista e preferenza ad un candidato (uomo o donna);
c) lista e preferenza a due candidati (donna/uomo; uomo/donna).

Il voto alla lista provinciale e la preferenza a due donne o a due uomini vede annullate le preferenze e mantenuta la validità al voto di lista.

Gli interventi di cui sopra si ritengono indispensabili e improcrastinabili ai fini dell'adeguamento del sistema di rappresentanza in seno all'Assemblea legislativa regionale che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge costituzionale n. 2 del 2001, in assenza di un intervento legislativo regionale ad hoc, è disciplinato dalla legge n. 43 del 1995.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Limite alla composizione delle liste dei candidati nell'elezione del Consiglio regionale della Sardegna

1. In ogni lista regionale e provinciale, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi è rappresentato in misura superiore al 60 per cento dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.

 

Art. 2
Voto alla lista e ai candidati consiglieri nelle liste circoscrizionali provinciali

1. Il voto alla lista nella circoscrizione provinciale è espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per uno dei candidati compresi nella lista da lui votata, scrivendone il cognome ovvero il nome e cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. Può altresì esprimere, con la medesima modalità, una seconda preferenza per un candidato di genere diverso da quello indicato per primo. Il voto di preferenza espresso per due candidati dello stesso genere non invalida il voto di lista e si considera come non espresso.

 

Art. 3
Proclamazione degli eletti e graduatoria

1. Ai fini della proclamazione degli eletti, la graduatoria dei candidati in ciascuna lista circoscrizionale provinciale è data dalla somma dei voti di preferenza (cifra individuale) ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati del genere meno rappresentato nella circoscrizione provinciale e, in subordine, quelli più giovani d'età.

 

Art. 4
Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme di cui alla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario).

 

Art. 5
Aspetti procedurali

1. La presente legge è approvata secondo le disposizioni previste dall'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale per la Sardegna, così come modificato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano).