CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 2/STAT
presentata dai Consiglieri regionali
MELONI Marco - BARRACCIU - BRUNO - DIANA Giampaoloil 6 ottobre 2010
Promozione delle pari opportunità. Introduzione della quota di genere
nella composizione della Giunta regionale***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Non vi è dubbio che le donne negli ultimi decenni abbiano conseguito una piena parità nella formazione, nell'istruzione, nella vita economica e sociale, eppure sono scarsamente presenti e in alcuni casi assenti dai luoghi decisionali in ambito politico ed economico.
L'assenza delle donne dai luoghi decisionali costituisce un fattore di svantaggio: la mancata valorizzazione del capitale umano femminile rappresenta uno spreco di risorse intellettuali e di investimenti sociali ed economici, con conseguente indebolimento della competitività del Paese.
La promozione femminile è allora una trasversale necessità dell'intera società e di tutte le forze politiche: è di primaria importanza promuovere un riequilibrio della pari rappresentanza tra i generi nei settori dove questa è carente o addirittura inesistente, a cominciare dai ruoli apicali degli ambiti istituzionali.
La presente proposta di legge che, nel quadro della promozione del principio delle pari opportunità, mira a introdurre quote di genere nella composizione della Giunta regionale, trova il suo fondamento nelle disposizioni provenienti dall'Unione europea, nelle indicazioni impartite dal legislatore costituzionale italiano e nella normativa di molte regioni italiane, che hanno recepito la crescente rilevanza ed attualità assunta in ambito sociale, culturale e istituzionale, del tema delle differenze di genere.
Partendo dall'Unione europea, si assiste allo sviluppo di iniziative che investono sulla piena realizzazione della parità tra i generi, attraverso una serie di azioni positive.
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000, all'articolo 23, secondo comma, proclama che "il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato".
Il Consiglio europeo ha recentemente adottato il Patto per la parità di genere, che segna la volontà degli stati componenti di impegnarsi decisamente per promuovere l'occupazione delle donne e garantire un equilibrio migliore tra la vita professionale e la vita privata, allo scopo di rispondere alle sfide demografiche.
L'adozione della Tabella di marcia (2006-2010) da parte della Commissione europea, delinea sei ambiti prioritari di intervento: la pari indipendenza economica per le donne e gli uomini, l'equilibrio tra attività professionale e vita privata, la pari rappresentanza nel processo decisionale, lo sradicamento di tutte le forme di violenza fondate sul genere, l'eliminazione di stereotipi sessisti, la promozione della parità tra i generi nelle politiche esterne e di sviluppo. Nel 2006 è stata emanata la direttiva n. 2006/54/CE del Parlamento e del Consiglio europeo, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, che ha modernizzato la legislazione comunitaria esistente sulla parità di trattamento.
Il tema della parità tra i generi è diventato di estrema attualità anche in Italia, dove nel 2001 è stato intrapreso, a livello costituzionale, un processo virtuoso in materia di parità di genere: con la riforma del titolo V del 2001 (legge costituzionale n. 3 del 2001), la Costituzione ha attribuito alle regioni il compito di rimuovere, tramite proprie leggi, ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica, nonché quello di promuovere la parità di accesso alle cariche elettive (articolo 117, settimo comma).
La successiva legge costituzionale n. 1 del 2003 ha modificato l'articolo 51 della Costituzione italiana, a norma del quale "tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge". E a tal fine è indicata programmaticamente al legislatore, anche regionale, l'adozione di provvedimenti che "favoriscano le pari opportunità tra uomini e donne".
A fronte di tali indicazioni, solo alcune regioni si sono dotate di una legislazione che recepisse le indicazioni del legislatore costituzionale. Tra queste non rientra la Regione Sardegna, a causa alla mancata vigenza della legge statutaria (approvata dal Consiglio regionale il 7 marzo 2007), conseguente agli esiti della consultazione referendaria e della successiva pronuncia della Corte costituzionale, con sentenza n. 149/2009, la quale, all'articolo 19, comma 3, prevedeva una norma specificamente indirizzata ad assicurare la parità di genere nella composizione della Giunta regionale. Con la conseguenza che, oltre al persistere, in termini generali, di una preoccupante asimmetria di genere in ambito istituzionale, dove le donne non fanno parte in misura significativa delle istituzioni politiche rappresentative, la composizione della Giunta regionale ha fatto segnare, nei primi mesi della presente legislatura, un vistoso calo della presenza femminile, passata da 5 a 3 componenti.
Si rende pertanto necessario intervenire nella legislazione regionale, in quanto la disparità di accesso ai ruoli apicali degli organi esecutivi regionali è un problema non più differibile, con una proposta di legge quale quella in esame che, inserendosi nell'ambito di un pacchetto più ampio di proposte, intende affrontare concretamente il tema della parità di genere nel solco delle indicazioni dell'Unione europea e del legislatore costituzionale italiano.
Nello specifico, in questa sede si ritiene di operare attraverso una modifica della legge regionale n. 1 del 1977, che disciplina l'organizzazione amministrativa della Regione sarda e le competenze della Giunta regionale, della Presidenza e degli Assessorati regionali.
Peraltro, il provvedimento di cui sopra, rientra nella sfera applicativa dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale per la Sardegna, così come modificato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, e l'iter di approvazione deve perciò seguire i criteri stabiliti per l'approvazione di suddetta norma.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche alla legge regionale
7 gennaio 1997, n. 11. Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), è inserito il seguente periodo: "In attuazione del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, la composizione della Giunta regionale assicura la presenza paritaria di entrambi i generi, ciascuno dei quali è comunque rappresentato in misura non inferiore al 40 per cento dei componenti.".
Art. 2
Aspetti procedurali1. La presente legge è approvata secondo le disposizioni previste dall'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale per la Sardegna, così come modificato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano).