CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PETIZIONE n. 12/XIV

presentata da
Giovanni Pia

il 19 dicembre 2012

Provvedimento legislativo che novelli la normativa vigente in materia di organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale) e successive modifiche ed integrazioni

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In attuazione di quanto disposto all'articolo 50 della Costituzione della Repubblica italiana e all'articolo 1 dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di petizioni, ed in applicazione degli articoli 103 e 104 del Regolamento interno del Consiglio regionale,

il sottoscritto

vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, che reca "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2004, che stabilisce i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali;

dato atto dell'ampio dibattito in corso su scala nazionale, in ordine al lento o mancato ricambio dei rappresentanti politici nelle assemblee legislative dei diversi livelli di rappresentanza istituzionale: Camera, Senato, regioni ordinarie e a statuto speciale;

evidenziato che tale fenomeno è concausa di un costante allontanamento dei cittadini dalla partecipazione democratica, e di una crescente disaffezione alla politica anche nella nostra Regione,

chiede

un provvedimento legislativo che introduca nella vigente normativa elettorale in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale l'espressa limitazione del numero dei mandati elettivi, intervenendo sull'elettorato passivo, prevedendo che: colui o colei, che a decorrere dalla I^ legislatura, ha ricoperto per due (2) legislature anche non continuative, la carica di Presidente della Regione, ovvero per due (2) legislature anche non continuative, il mandato di consigliere regionale, non è ricandidabile né rieleggibile.

La norma si applica anche nei confronti di colui o colei che per analogo periodo ha ricoperto l'ufficio di assessore esterno o tecnico in seno alla Giunta regionale.

Il quinquennio decorre dalla data dell'elezione. Per mandato si intende l'intero quinquennio, ovvero in caso di interruzione anticipata della legislatura, si considera interamente svolto se superiore ai 2 anni, sei mesi ed un giorno decorrenti dalla data dell'elezione.

f.to Giovanni Pia