CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

Ordine del giorno n. 37

approvato il 28 ottobre 2010

ORDINE DEL GIORNO CAMPUS - COSSA - STERI - GRECO sullo schema di norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanit� penitenziaria (2/XIV/A).

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IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione della discussione dello schema di norma di attuazione n. 2/XIV/A (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanit� penitenziaria), inviato dal Governo ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto speciale;

CONFERMATA la volont� di assicurare a quanti sono sottoposti a limitazioni della libert� personale una assistenza sanitaria adeguata e comunque omogenea a quella degli altri cittadini, per estensione, qualit� e natura dei servizi garantiti, volont� manifestata gi� in passato quando la Regione autonoma della Sardegna si � fatta carico della copertura dei costi della sanit� penitenziaria, fronteggiando con risorse proprie ritardi ed insufficienze degli stanziamenti statali;

RILEVATO che il trasferimento di tali funzioni alla Regione corrisponde ad un'esigenza effettiva di corretta gestione secondo uno schema gi� applicato nelle regioni ordinarie al fine di assicurare a tutti pari dignit� nell'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni, e che si rilevano ad oggi carenze e difficolt� nell'erogazione di tali prestazioni;

CONSIDERATO che la condizione della Regione � particolare sotto molti aspetti per la forte incidenza della popolazione carceraria destinata a crescere con il completamento di nuovi istituti di pena e per le caratteristiche di taluni istituti che servono l'intero territorio nazionale;

RITENUTO che il testo proposto necessiti di modifiche che lo rendano pi� aderente al nuovo regime delle entrate regionali e che, tuttavia, sia urgente acquisire le competenze senza protrarre il gi� lungo procedimento di approvazione al fine di garantire la continuit� del servizio, in attesa che la questione venga opportunamente affrontata in sede di trattativa Stato/Regione e in sede di Commissione paritetica;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 6 dello schema non � garantita la copertura dei costi attuali n� un incremento per il futuro, in quanto il criterio di assegnazione, pur ancorato al meccanismo di ripartizione oggi operante per tutte le regioni, � in larga misura determinato dalla spesa storica ed � di incerta durata, e che negli ultimi anni gli stanziamenti non hanno comunque coperto i costi per dare continuit� e certezza al servizio;

SOTTOLINEATO che le funzioni in questione non possono considerarsi ricomprese in quelle del Servizio sanitario regionale il cui finanziamento, al contrario di quanto avviene per le regioni ordinarie, � gi� a carico della Regione autonoma della Sardegna, per effetto della legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 836, ma rappresentano per la stessa un costo aggiuntivo di cui deve essere garantita la copertura e che non pu� essere assorbito nel relativo fondo regionale;

CONSTATATO che:
- lo schema rinvia ad una successiva intesa fra Stato e Regione la determinazione delle modalit� di inquadramento del personale nel servizio sanitario;
- sulla base dello schema l'inquadramento deve avvenire in modo da tenere conto delle funzioni effettivamente svolte e garantendo la continuit� di trattamento e per�, al contempo, non � esplicitata l'esigenza di tenere conto dell'effettiva omogeneit� fra professionalit� presenti nel servizio sanitario regionale e quelle da trasferire,

esprime

parere favorevole sullo schema di norma di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna,

impegna la Giunta regionale

1) ad operare in tutte le sedi per assicurare il mantenimento del trasferimento dei fondi statali a copertura delle spese per la sanit� penitenziaria quale quota spettante alla Regione nell'apposito fondo statale o comunque come specifico finanziamento e per assicurare che l'ammontare sia sempre adeguato alla incidenza della presenza dei detenuti e delle strutture degli istituti penitenziari presenti nel territorio;
2) ad assicurare con l'intesa di cui all'articolo 4 l'effettiva omogeneit� in sede di inquadramento tra professionalit� trasferite e professionalit� presenti nel Servizio sanitario regionale;
3) a impostare nel pi� breve tempo possibile la riorganizzazione dei servizi di sanit� penitenziaria in modo da assicurare un utilizzo coordinato ed efficiente di risorse e di personale su tutto il territorio;
4) a prevedere la possibilit� di prorogare i rapporti di lavoro instaurati ai sensi della legge n. 740 del 1970, fino ad esaurimento e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque anni.

Cagliari, 28 ottobre 2010

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Il presente ordine del giorno � stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 ottobre 2010.