CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

Ordine del giorno n. 34

approvato il 14 ottobre 2010

ORDINE DEL GIORNO DIANA Mario - BRUNO - CAPPAI - CUCCUREDDU - SALIS - SANNA Giacomo - URAS - VARGIU - BARRACCIU - CAPELLI - LAI - LOCCI - MANINCHEDDA - PORCU - SABATINI - SANJUST - STERI - ZEDDA Alessandra sul percorso attuativo della cosiddetta riforma del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, e del titolo III dello Statuto speciale.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione della discussione della risoluzione n. 3/14 comm della Terza Commissione sul percorso attuativo del federalismo fiscale e della mozione n. 79 (BEN AMARA e più) sull'attuazione del federalismo;

PREMESSO che:
- la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 1 (rubricato "Ambito di intervento"), comma 2, dispone che:
"2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità agli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli artt. 15, 22 e 27";
- il richiamato articolo 27 (rubricato "Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome") al comma 1 prevede che:
"1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine di ventiquattro mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m).";
rilevante pure il testo del comma 2 ove è anche previsto che:
"2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge";
- il pure richiamato articolo 22 (rubricato "Perequazione infrastrutturale"), quindi, al comma 2 prevede che:
"2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1 bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443";
- altri enti (Provincia autonoma di Trento; Provincia autonoma di Bolzano e Regione Trentino-Alto Adige/Suedtirol), nel disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo regime finanziario e amministrativo in attuazione del richiamato articolo 27, hanno avuto la garanzia del riconoscimento di processi finanziari di accompagnamento particolarmente vantaggiosi;
- la previsione di cui all'articolo 22, comma 2, non ha avuto concreta attuazione per quanto riguarda la Regione Sardegna e ciò nonostante che il disposto dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione sia rinforzato dalla previsione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), mai attuata effettivamente, ma tuttora attuale;
- nel frattempo anche la previsione dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 3 del 1948, non ha ancora avuto effettiva pratica attuazione stante la pretesa necessità dell'adozione di specifiche norme di attuazione per la sua applicazione;

CONSIDERATO che:
- alla luce di quanto suesposto e nella descritta situazione, risulta indifferibile pervenire sollecitamente all'approvazione di norme di attuazione attuative della legge n. 42 del 2009, articolo 27, avviando a questo scopo un confronto politico con il Governo; dette norme dovranno avere i contenuti previsti dall'articolo 27 nonché, in attuazione del disposto dell'articolo 22, dovranno anche indicare le forme e le modalità di applicazione dei meccanismi perequativi; dare atto della situazione di svantaggio strutturale permanente nonché della situazione di svantaggio discendente dall'insularità e dalle condizioni geomorfologiche della Sardegna, prevedendo l'obbligo dello Stato di porre a disposizione gli oneri necessari per il loro superamento; fissare ambiti di fiscalità di sviluppo; rivedere la disciplina sul patto di stabilità interno per la Regione ed i suoi enti locali, demandando alla Regione la relativa competenza, anche al fine adeguare la capacità di spesa regionale alle maggiori entrate discendenti dal novellato articolo 8 dello Statuto;
- occorre assicurare la piena ed effettiva attuazione dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 3 del 1948; a tale riguardo occorre non accettare eventuali interpretazioni restrittive da parte del Governo; in tal senso, si ritiene doveroso precisare che il disposto del comma secondo dell'articolo 8, il quale stabilisce un criterio di riparto dei tributi fra Stato e Regione basato sul luogo di realizzazione del presupposto d'imposta ("2. Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione") presenta carattere non già di eccezione bensì di principio generale, applicabile a tutte le entrate compartecipate (IRES, IRE, ecc.), per la parte non intercettata attraverso gli altri criteri di riparto di cui al primo comma del citato articolo 8; siffatta puntualizzazione, già oggi ampiamente desumibile secondo un'interpretazione sia letterale che sistematica e teleologica, appare opportuna anche al fine di assicurare alla Regione la spettanza certa delle accise relative a produzioni localizzate in Sardegna, ma destinate ad essere immesse al consumo al di fuori dell'Isola;

RITENUTO, infine, che occorra assicurare nello svolgimento di tali attività il coinvolgimento sin dal primo momento del Consiglio regionale ed è, pertanto, necessario tracciare un percorso di partecipazione del Consiglio stesso a tale processo, ferma ed impregiudicata qualsiasi iniziativa qualora gli emanandi decreti attuativi della legge n. 42 del 2009 dovessero risultare pregiudizievoli e lesivi delle prerogative della Regione,

impegna la Giunta regionale

1) ad avviare un confronto politico con il Governo che, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione del Consiglio regionale, pervenga rapidamente all'approvazione di norme di attuazione della legge n. 42 del 2009, articolo 27; solo in tale modo è possibile porre le premesse per contrastare e superare i divari esistenti in materia di diritti sociali, di lavoro, di mobilità, di istruzione, di sanità, ecc., così consentendo l'effettivo soddisfacimento delle esigenze in precedenza indicate introducendo meccanismi perequativi volti a superare la situazione di svantaggio strutturale permanente nonché la situazione di svantaggio discendente dall'insularità e dalle condizioni geomorfologiche della Sardegna; a questo scopo è necessario che lo Stato ponga a disposizione gli oneri necessari per il loro superamento, fissando anche ambiti di fiscalità di sviluppo e che venga rivista la disciplina sul patto di stabilità interno per la Regione ed i suoi enti locali, demandando alla Regione la relativa competenza, anche al fine di adeguare la capacità di spesa regionale alle maggiori entrate discendenti dal novellato articolo 8 dello Statuto;
2) a pervenire il più sollecitamente possibile alla piena ed effettiva attuazione dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 3 del 1948, specificando la natura di principio generale del disposto del secondo comma dell'articolo 8;
3) a riferire mensilmente all'Aula sul confronto politico da aprire con il Governo nonché sullo stato di attuazione dei lavori della Commissione paritetica per l'attuazione del cosiddetto federalismo fiscale e per l'attuazione dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 3 del 1948; a tale proposito, si sottolinea la necessità che detta Commissione si doti di uno staff di persone altamente qualificate ed esperte nelle suddette materie;
4) a disporre che i rappresentanti regionali presso la Commissione paritetica lavorino di intesa continua con le competenti Commissioni consiliari nonché ad informare tempestivamente il Consiglio regionale circa gli esiti di ogni singola riunione della stessa Commissione paritetica;
5) a quantificare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22 citato, sotto tutti i profili (sociale, economico, ecc.) lo svantaggio derivante dalla situazione di insularità;
6) a coinvolgere in maniera continuata e sistematica, previe opportune intese, i parlamentari sardi nei vari percorsi di esame e di approvazione degli accordi Stato-Regione per l'attuazione del federalismo fiscale e del titolo III dello Statuto sardo, in particolare del secondo comma dell'articolo 8, di modo che nelle "entrate relative a fattispecie tributarie maturate in ambito regionale che affluiscono ad uffici finanziari situati fuori dalla Regione" siano ricomprese anche le aliquote delle accise di tutti i prodotti lavorati nella territorio regionale della Sardegna e venduti nel resto del territorio nazionale e quelle eventualmente rivenienti all'erario italiano per gli stessi prodotti venduti all'estero.

Cagliari, 14 ottobre 2010

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Il presente ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio regionale nella antimeridiana del 14 ottobre 2010.