CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
Ordine del giorno n. 16
approvato il 16 dicembre 2009
ORDINE DEL GIORNO BIANCAREDDU - CAPELLI - CAPPAI - CONTU Felice - MILIA - OBINU - OPPI - STERI sulla corretta interpretazione della norma di cui all'articolo 3, comma 5, della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo).
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IL CONSIGLIO REGIONALE
a conclusione della discussione dei disegni di legge n. 76/S/A (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2010) e n. 77/A (Bilancio di previsione per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013),
VISTO l'articolo 3, comma 5, della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 4, dove si stabilisce che, in attesa della revisione e dell'adeguamento del Piano paesaggistico regionale, nelle zone omogenee E si applica la disciplina di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole);
CONSIDERATO che il sopracitato articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, oltre a disporre quali siano le costruzioni ammesse, determina in 0,03 mc/mq l'indice massimo da applicare per le residenze nelle zone omogenee E;
CONSTATATO che:
- sono state da talune parti avanzate interpretazioni della suddetta disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, sopracitato estremamente limitative ed in contrasto con la lettera e la ratio della disposizione stessa;
- per contro, � incontestabile che con la citata previsione normativa il legislatore regionale ha dettato una disciplina transitoria in attesa dell'adeguamento e della revisione del Piano paesaggistico regionale avente carattere generale,impegna la Giunta regionale e l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica
affinch� emanino un'apposita direttiva, onde assicurare l'esatta interpretazione della norma nel senso che per le nuove costruzioni aventi carattere residenziale nelle zone omogenee E la superficie minima di intervento � stabilita in 1 ettaro e l'indice massimo di edificabilit� � quantificato in 0,03 mc/mq, precisando inoltre che si tratta di disposizione cogente nei confronti degli enti locali.
Cagliari, 16 dicembre 2009
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Il presente ordine del giorno � stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 16 dicembre 2009.