CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

Mozione n. 276

MOZIONE ZUNCHEDDU - COCCO Daniele Secondo - SECHI - CUGUSI sulle urgenti iniziative che la Regione deve intraprendere al fine di garantire l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario ai cittadini sardi inoccupati al pari del trattamento previsto per legge ai disoccupati.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
- in tempi di forte crisi sociale ed economica come quella in corso, si ripropone, nella sua attualità e urgenza, la paradossale situazione per cui, contrariamente a quanto è previsto dalla legge per i disoccupati (ovvero coloro che rimangono senza lavoro a seguito di una prima occupazione), gli inoccupati (ovvero coloro che non hanno mai lavorato) vengono esclusi dal diritto all'esenzione dal pagamento del ticket per le spese sanitarie SSN;
- a tal proposito è stato registrato anche un intervento della Corte costituzionale (dec. n. 325 del 2011) che potrebbe avere un seguito rispetto alle speranze per detti soggetti di non pagare il contributo di legge, soprattutto in riferimento ai seguenti punti:
- le regioni dispongono di autonomia normativa nell'ambito delle direttive quadro imposte dalle leggi statali;
- la Regione autonoma della Sardegna detiene a tal proposito maggiore autonomia, potendo far ricorso al proprio Statuto speciale;
- la distinzione tra disoccupati e inoccupati potrebbe addirittura non porsi come di fatto accade nella Regione autonoma del Trentino Alto Adige, dove le disposizioni per disoccupati/inoccupati sono indifferenziate, come si evince anche dallo stesso sito internet ufficiale di questa regione autonoma;

POSTO che:
- elemento imprescindibile per tali disposizioni è la copertura finanziaria dei minori introiti, qualora volesse considerarsi come imposta per legge una differenziazione tra disoccupati e inoccupati;
- la normativa sui ticket sanitari, introdotta alla fine degli anni '80, rientra nel riordino del comparto effettuato con il decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 502, in attuazione della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421;
- tale decreto contempla un piano sanitario nazionale, predisposto dal Governo ed adottato d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (articolo 1);
- il piano è finanziato da un fondo sanitario nazionale, ripartito tra le regioni in funzione di determinati parametri (articolo 12);
- le regioni poi (articolo 13), fanno fronte con risorse proprie agli effetti finanziari conseguenti all'erogazione di livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi nazionali, all'adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti come base per la determinazione del parametro capitario di finanziamento nazionale, nonché agli eventuali disavanzi di gestione delle USL e delle aziende ospedaliere, con conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello Stato;
- in base a tali considerazioni si deduce che, sussistendo copertura finanziaria, è fatto salvo il principio di autonomia regionale migliorativa in materia;
- inoltre, i commi citati sopra impongono alla regione che superi i previsti limiti di indebitamento di presentare un piano di rientro e di attenervisi; gli interventi individuati nel piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del detto piano di rientro;
- va fatto inoltre presente che l'articolo 117, comma 3, della Costituzione definisce alcune materie di legislazione concorrente, tra le quali anche quelle relative alla tutela della salute; nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;
- tra questi principi fondamentali vi è l'individuazione, da parte dello Stato, delle categorie di esentati dal pagamento della quota di compartecipazione (ticket) alla spesa sanitaria;
- da quanto esposto, si desume chiaramente che le regioni possano migliorare i livelli statali di assistenza con risorse proprie (articolo 13 del decreto legislativo n. 502 del 1992);
- inoltre, lo Statuto riserva alla Regione sia la funzione legislativa in materia di igiene e sanità pubblica (articolo 4), sia la facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi statuali (articolo 5);
- infine (articolo 51), il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge che interessano la Regione e la Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa all'Isola e può chiederne la sospensione al Governo;

SOTTOLINEATO che:
- da quanto sopra esposto la Regione dispone di tutti gli strumenti legislativi per sostenere la possibilità di estendere l'esenzione del ticket anche agli inoccupati, sia prevedendo la copertura finanziaria (articolo 13 del decreto legislativo n. 502 del 1992) che ricorrendo alla peculiarità dello Statuto sardo;
- ad avvalorare maggiormente tale possibilità sono:
a) la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, infatti, prevede il concorso delle regioni a statuto speciale al Servizio sanitario nazionale (articolo 12, comma 9), indicando come fondamentale, tra l'altro, proprio il già commentato articolo 13 del decreto legislativo n. 502 del 1992;
b) la legge 23 dicembre 1994, n. 724, che demanda alle regioni la previsione di una quota di partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini (articolo 1, comma 3, lettera c)) e che impone che i disavanzi di gestione delle ASL siano ripianati dalle regioni con risorse proprie, con conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello Stato;
c) la legge n. 549 del 28 dicembre 1995, secondo la quale sono le regioni a contrattare le prestazioni sanitarie ed a fissare il livello massimo delle tariffe (articolo 2, commi 8 e 9), e secondo la quale i limiti di spesa comunque stabiliti per le singole tipologie di prestazioni sanitarie, ivi compresa l'assistenza farmaceutica, non costituiscono vincolo per le regioni che certifichino al Ministero del tesoro e al Ministero della sanità il mantenimento delle proprie occorrenze finanziarie nei limiti degli stanziamenti stabiliti dal decreto legislativo n. 502 del 1992 (articolo 2, comma 11);

CONSTATATO che:
- relativamente al problema dell'interpretazione del concetto di inoccupati, giova considerare che la legge n. 537 del 1993, ribadita, per quanto ora rilevi, dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 724 del 1994, esenta alcune categorie dalla partecipazione alla spesa sanitaria, pur se entro individuati limiti di reddito che non interessano nel presente contesto;
- tali categorie sono (articolo 8, comma 16) i minori di sei anni ed i maggiori di sessantacinque; alcune tipologie di pazienti; i titolari di pensioni sociali; i titolari di pensioni al minimo ultrasessantenni; i disoccupati;
- se da tali distinzioni non si evince direttamente perché la definizione di disoccupati non possa ricomprendere anche quella di inoccupati, si possono richiamare le definizioni di "inoccupati" che si rinvengono nei decreti legislativi 21 aprile 2000, n. 181, e 19 dicembre 2002, n. 297, e in merito ai quali si possono opporre due rilievi:
1) le citate disposizioni di legge concernono misure volte a fronteggiare la disoccupazione ed a favorire l'impiego ("agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro") e le definizioni ivi adottate non hanno portata generale e non si applicano, quindi, alla normativa riguardante la sanità o le finanze statali e regionali;
2) non è possibile concludere, dall'analisi di dette disposizioni, che inoccupati e disoccupati costituiscano categorie distinte; infatti, il decreto n. 181 del 2000 (articolo 1) fornisce le seguenti definizioni di:
a) disoccupati di lunga durata: coloro che, dopo aver perso un lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi;
b) inoccupati di lunga durata: coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi;
c) stato di disoccupazione: la condizione del disoccupato o dell'inoccupato che sia immediatamente disponibile allo svolgimento di un'attività lavorativa (cioè la disoccupazione involontaria);
- a tal proposito, quando le citate leggi n. 537 del 1993 e n. 724 del 1994, in tema di esenzione dal ticket, parlano genericamente di disoccupati, pure volendo confrontare questi con le definizioni del decreto legislativo n. 181 del 2000, non possiamo che ricondurli allo stato di disoccupazione, categoria più generale, affatto diversa di quelle particolari di disoccupati e inoccupati di lunga durata; così, nello stato di disoccupazione confluiscono pertanto per legge sia i disoccupati che gli inoccupati, tutti definibili come disoccupati;
- se poi si considera che i decreti n. 181 del 2000 e n. 297 del 2002 sono di anni successivi alle leggi n. 537 del 1993 e n. 724 del 1994 (e che la distinzione tra inoccupato e disoccupato non era contemplata), ci sarebbe da chiedersi perché mai il legislatore avrebbe voluto inserire nella materia in argomento una diversificazione di disciplina tra persone egualmente svantaggiate, che prima non sussisteva, senza nemmeno prendersi la briga di spiegare la finalità perseguita;
- inoltre, sebbene le categorie di inoccupati e disoccupati furono poi rielaborate dal decreto legislativo n. 297 del 2002, detto provvedimento (articolo 1) definisce lo stato di disoccupazione come la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti (i centri per l'impiego, che hanno sostituito i precedenti uffici di collocamento);
- la stessa fonte normativa, poi, indica quali disoccupati di lunga durata coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani (tra i diciotto ed i venticinque anni); come si vede, la definizione è la medesima del decreto n. 181 del 2000, con l'integrazione della disoccupazione giovanile;
- infine, il decreto legislativo n. 297 del 2002 definisce gli inoccupati di lunga durata coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani, così integrando ancora la precedente previsione del decreto legislativo n. 181 del 2000;
- se ne deduce che le ultime due definizioni fornite dal decreto in esame non fanno altro che esaltare l'attenzione per la disoccupazione giovanile, reiterando i concetti della precedente normativa e come nello stato di disoccupazione confluiscono, per le disposizioni citate, sia i disoccupati che gli inoccupati, definibili indifferentemente disoccupati (tra essi, vi sono quelli con particolari caratteristiche di gravità, che sono i disoccupati e gli inoccupati di lunga durata; la legge tende a precisare queste differenze per evidenti finalità di diverso trattamento e considerazione, anche statistica, essendo i soggetti delle due categorie esaminati allo scopo precipuo di inserimento nel mondo del lavoro);
- per tali considerazioni non sussistono le ragioni che portano ad un diverso trattamento per l'esenzione dal ticket dei disoccupati involontari e degli inoccupati involontari (quelli cioè che si iscrivevano alle liste del collocamento e che ora collaborano con i centri per l'impiego), anche perché a ragionare diversamente si rischierebbe di violare il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione,

impegna il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità
e dell'assistenza sociale

affinché, in base ai riferimenti legislativi espressi in premessa e soprattutto in base al potere di cui la Regione autonoma della Sardegna dispone, anche grazie al proprio Statuto speciale, in materia di autonomia normativa nell'ambito delle direttive quadro imposte dalle leggi statali, riguardo alla funzione legislativa in materia di igiene e sanità pubblica (articolo 4) e alla facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi statuali (articolo 5), nonché in base a quanto sancito dall'articolo 51, per cui il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge che interessano la Regione e la Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa all'Isola, può chiederne la sospensione al Governo, si attivino perchè venga garantita l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario ai cittadini sardi inoccupati al pari del trattamento previsto per legge ai disoccupati.

Cagliari, 11 settembre 2013