CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

Mozione n. 271

MOZIONE MORICONI - CUCCU - SABATINI - DIANA Giampaolo - FLORIS Vincenzo - COZZOLINO - LOTTO - CORDA - SECHI - ARBAU - BEN AMARA - SANNA Gian Valerio - MELONI Valerio - AGUS - ZUNCHEDDU - COCCO Daniele Secondo - PORCU - CUGUSI - MULAS - SOLINAS Antonio sull'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10, inerente 1'omogeneizzazione organizzativa nel comparto della formazione professionale, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che l'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10, ha disposto che il personale cessato o sospeso dal lavoro entro il 31 dicembre 2012 e che alla medesima data risultava inserito nel bacino degli ammortizzatori sociali in deroga, già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della legge regionale 10 giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna), può essere iscritto a domanda, a cura del competente Assessorato, alla lista speciale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 5 marzo 2008, con lo scopo di porre fine alla drammatica situazione di precarietà del personale, chiudendo con la provvisoria fase degli ammortizzatori sociali e restituendo il diritto pieno al lavoro stabile e duraturo;

ATTESO che la legge, approvata con una procedura d'urgenza, pretende un processo attuativo contrassegnato dagli stessi caratteri d'urgenza in quanto relativa a persone che si trovano sotto ammortizzatori sociali in deroga da oltre tre anni e pertanto, secondo quanto disposto dalla legge n. 92 del 2012 (legge Fornero), a breve non potranno più usufruire di alcun tipo di indennità o sussidio;

RILEVATO che:
- la norma individua puntualmente i requisiti indispensabili per l'iscrizione alla suddetta lista speciale, lasciando ai diretti interessati l'onere della domanda e all'Assessorato competente la funzione di verifica delle stesse;
- i numeri e l'elenco dei lavoratori interessati dal provvedimento sono in possesso del competente Assessorato;
- le norme attuative possono seguire per analogia quelle già predisposte nel 2008 per i lavoratori della formazione professionale che a tale data avevano i requisiti per l'iscrizione alla lista speciale;

CONSTATATO che:
- il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 11 del 26 giugno 2013, ha deliberato la non impugnativa della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10, riconoscendo pertanto piena legittimità a quanto previsto nel succitato articolo 4;
- data la sussistenza di tutti i presupposti in atto il competente Assessorato avrebbe già dovuto tempestivamente operare nel senso imposto dalla normativa vigente e ogni atto contrario costituisce arbitrio tacciabile di illegittimità, e ciò è ancora più grave se si considera che il provvedimento é stato approvato con procedura d'urgenza,

impegna l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale

ad attivarsi nell'immediato, con i lavoratori interessati e le loro rappresentanze, al fine di rispettare l'applicazione di quanto previsto all'articolo 4, della legge regionale n. 10 del 2013.

Cagliari, 3 luglio 2013