CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

Mozione n. 231

MOZIONE ZUNCHEDDU - URAS - SECHI - COCCO Daniele Secondo - CUGUSI sull'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione n. 1 del 4 gennaio 2013, per il conferimento di rifiuti urbani e di rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti urbani in discarica per rifiuti non pericolosi in Sardegna.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIDERATO che:
sono venuti a mancare i presupposti dell'ordinanza n. 1 del 4 gennaio 2013 in quanto il decreto legislativo 14 gennaio 2013, n. 1, ha prorogato sino al 31 dicembre 2013 il divieto di conferire rifiuti con PCI maggiore di 13.000 kJ/kg, rendendo di fatto inutile e non più contingibile ed urgente la stessa ordinanza;
- con questa ordinanza urgente, il Presidente della Regione intende costruire, in tempi molto brevi, diversi termovalorizzatori nel territorio sardo, diversamente da quanto espresso dagli amministratori e dalle comunità interessate;
- quest'atto ha suscitato forti preoccupazioni tra cittadini, tra comitati che operano per la difesa del territorio, dell'ambiente e della salute, tra associazioni ambientaliste, nonché tra la società scientifica internazionale ISDE Medici per l'ambiente che a livello locale e globale analizza la gestione del bene ambiente e le ricadute sanitarie relative alle cattive pratiche messe in atto da amministratori locali e non;

RIBADITO che:
- l'ordinanza contingibile e urgente del Governatore è in totale violazione alla attuale normativa comunitaria e statale che attraverso la direttiva quadro n. 2008/98/CE, indica la scale delle priorità nella gestione dei rifiuti e afferma come prioritaria "la preparazione per il riutilizzo, il riciclo", per cui, all'interno del recupero diverso dal riciclo, va privilegiato il recupero di materia rispetto al recupero di energia; tale scala gerarchica è già recepita nella normativa italiana con la modifica dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006 operata dal decreto legislativo n. 295 del 2010;
- il Sesto programma di azione per l'ambiente della UE, in materia di riduzione dei rifiuti prevede la riduzione della produzione dei rifiuti del 20 per cento al 2020 e del 50 per cento al 2050 rispetto alla produzione del 2000 e prevede inoltre la sostituzione di tutti i termovalorizzatori in attività in Europa con impianti di riciclo completo entro il 2020;
- la costruzione di termovalorizzatori in termini temporali non risolve eventuali condizioni di emergenza essendo necessari, compreso l'iter autorizzativo, almeno 4-5 anni per la loro costruzione;
- la costruzione degli impianti di riciclo a freddo ha tempi di realizzazione di alcuni mesi e di massimo due anni;
- i costi per costruire un termovalorizzatore sono 6-7 volte superiori a quelli degli impianti che separano a freddo i rifiuti solidi urbani, dai quali si ricavano materie post consumo e post utilizzo per avviare processi produttivi di filiera con evidenti ricadute economiche e occupazionali;
- la tecnologia dell'incenerimento dei rifiuti è da sempre stata oggetto di fortissimo contrasto da parte di settori della ricerca scientifica, in particolare quelli della medicina ambientale e della medicina oncologica, essendo tali impianti classificati all'articolo 216 del testo unico sanitario (G.U. n. 220 del 20 settembre 1994) come "impianti insalubri di classe I";
- le organizzazioni e i comitati civici delle popolazioni circostanti impianti esistenti od in progettazione a causa di numerosi studi ed indagini epidemiologiche hanno sviluppato la consapevolezza dei danni determinati dalle emissioni di particolato (in particolare le polveri fini, ultrafini e il nanoparticolato) prodotto in fase di combustione e associato a centinaia molecole quali diossine/furani, pcb, e metalli pesanti;
- le evidenze scientifiche mostrano che tali composti hanno azione cancerogena e mutagena con documentati effetti letali sulla salute umana attraverso l'azione irreversibile di contaminazione della catena biologica e alimentare;

EVIDENZIATO:
- che la costruzione di termovalorizzatori, cioè di inceneritori, è funzionale solo ed esclusivamente a interessi speculativi, con costi sempre più elevati non solo per le casse sarde ma anche per le tasche dei cittadini, e comporta gravi ripercussioni per la stessa salute dei cittadini e dell'ambiente, nonché la perdita delle ricadute economiche e occupazionali derivanti dalla filiera del riciclo;
- come sia dovere degli amministratori proteggere l'ambiente e la salute umana secondo gli indirizzi della Carta di Ottawa, 1986, nella consapevolezza che le nostre società sono complesse e interdipendenti e non è possibile separare la salute delle comunità dagli altri obiettivi;
- come sia dovere degli amministratori assicurare una informazione continua e trasparente alle comunità in materia di ambiente e rifiuti e salute secondo quanto prescritto dalle normative internazionali, comunitarie e statali attraverso la Carta di Ottawa del 1986, dal decreto legislativo n. 502/2006, articolo 13, dalla Carta di Aalborg del 1994;
- come tali normative stabiliscono che i cittadini debbano essere messi in grado di controllare i determinanti di salute per la promozione della stessa (Carta di Ottawa 1986) e di partecipare alla formazione delle decisioni istituzionali per la gestione dei rischi ambientali e sanitari in tutte le fasi connesse al ciclo dei rifiuti (Convenzione di Aarhus 26 giugno 1998, direttiva n. 2003/35/CE, direttiva n. 2008/98/CE),

impegna il Presidente della Regione

a prendere atto delle preoccupazioni espresse dai comitati di cittadini, dalle associazioni ambientaliste, nonché dalla società scientifica internazionale ISDE Medici per l'ambiente annullando l'ordinanza contingibile e urgente in tempi brevi ed in conformità delle normative internazionali, comunitarie e statali citate in premessa, onde evitare di incorrere anche in ingenti sanzioni pecuniarie e penali.

Cagliari, 31 gennaio 2013