CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

Mozione n. 192

MOZIONE ZUNCHEDDU - URAS - SALIS - SECHI - COCCO Daniele Secondo - CUGUSI - MARIANI in merito alle criticità sulla realizzazione di una discarica per rifiuti cosiddetti non pericolosi in località Pranu Mannu nell'isola amministrativa del Comune di Decimomannu in Provincia di Cagliari.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
- giovedì 21 giugno 2012 si è tenuta a Decimomannu un'assemblea pubblica per la presentazione del progetto della Daneco Impianti Srl di Milano, che prevede la realizzazione di una discarica nell'isola amministrativa in località Pranu Mannu;
- da tale incontro è emersa la contrarietà della cittadinanza e dei comitati locali all'ipotesi di costruzione della discarica, che si ripresenta per la terza volta negli anni in questa stessa area, dopo che progetti simili erano stati già avanzati e bocciati in località Tanca 'e su Marchesu a Uta e Bega Deretta a Villaspeciosa;
- le motivazioni che anche stavolta hanno spinto residenti e comitato alla protesta contro il progetto della Daneco Srl sono numerose, prime fra esse le più che giustificate preoccupazioni per i potenziali rischi e pericoli per la salute di chi vive e opera in quest'area, ma anche per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente e del territorio di questa parte della Sardegna, particolarmente sensibile sia a livello naturalistico che storico-identitario (vedi noti siti archeologici come il villaggio nuragico Monte Truxoni, monumenti naturali riconosciuti come quello di Fontanafredda, istituito ai sensi della legge n. 31 del 1989, la presenza di un complesso bacino idrografico diffuso, la prossimità di zone SIC e di oasi di protezione faunistica ecc);

PRESO ATTO che:
- le criticità riscontrate riguardano anche aspetti di natura tecnico-urbanistica in quanto, come è stato sottolineato all'amministratore delegato della Daneco Srl, non è chiaro perché il progetto sia stato contemplato in aree a destinazione agricola, come risulta dallo stesso piano urbanistico comunale: una criticità questa che da sola rappresenterebbe vincolo ostativo al progetto, sebbene non ve ne sia traccia nei documenti depositati presso la Regione dalla società richiedente;
- è chiaro che, per poter procedere con la realizzazione della discarica, tali aree dovrebbero subire un cambio di destinazione d'uso che, nell'eventualità, solo ed esclusivamente la competente amministrazione comunale potrebbe approvare: decisione questa che comporterebbe ovviamente il malcontento delle popolazioni dell'area, per le quali i rispettivi sindaci sono responsabili sia sul piano civile che su quello penale della salute della cittadinanza e che, in qualità di rappresentanti legali dei comuni devono rendersi garanti della tutela della salute e dell'ambiente con particolare riferimento al come l'articolo 17 del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152, parte quarta;
- in relazione al PUC alcune delle particelle catastali dell'area di intervento rientrano per destinazione d'uso in zona E, ovvero aree "destinate all'agricoltura, alla pastorizia, alla zootecnica, all'itticoltura, alle attività di conservazione e di trasferimento dei prodotti aziendali, all'agriturismo, alla silvicoltura e alla coltivazione industriale del legno", pertanto non compatibili con le attività svolte all'interno di una discarica per rifiuti; più nello specifico tali aree ricadono in:
1) ZONA E2 - aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni;
2) ZONA E5 - aree marginali per l'attività agricola nelle quali è necessario mantenere la stabilità ambientale;
- il sito in oggetto inoltre, vedrebbe l'interessamento di terreni di centinaia e centinaia di ettari per i quali le competenti autorità locali e regionali dovranno accertare l'effettiva proprietà e origine, per scongiurare eventuali presenze di terreni su cui possa gravare ancora il diritto di uso civico e quindi prevalga il diritto della collettività sul singolo, accertamenti che implicherebbero notevoli differenze sugli eventuali sviluppi del progetto;
- in relazione all'impatto ambientale si prospetta inevitabilmente un forte inquinamento dei terreni interessati, atmosferico (per l'emissione di polveri, biogas ecc.) e delle falde idriche per l'interazione tra le acque superficiali e sotterranee col percolato prodotto;
- prosegue il consumo del territorio e la mortificazione delle attività tradizionali agro-pastorali che ancora oggi costituiscono un pilastro portante dell'economia delle aree interessate;
- sussistono forti criticità rispetto all'applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni per la presenza del bacino idrografico diffuso che comprende i Rii Acqua Sassa, Bega Deretta e Riu Salamida che confluiscono nel lago del Cixerri; il suddetto decreto legislativo, infatti, impone il divieto di realizzare discariche nei pressi di corsi d'acqua, anche qualora questi fossero torrentizi ed eventualmente coperti, come accadrebbe nel caso del Rio Acquasassa);
- altro vincolo ostativo al progetto, che pare non sia stato preso in considerazione, è rappresentato dal fatto che il Piano generale delle acque prevede per l'invaso del Cixerri la classificazione di "area sensibile", ovvero posta sotto particolare tutela in base a quanto sancito dalla direttiva n. 2000/60/CE, reg. 2007/1100/CE e dalla direttiva n. 98/83/CE;
- viene confermato fra l'altro dagli stessi documenti forniti che è da considerare il rischio e pericolo di percolato che potrebbe penetrare "nel suolo e nel sottosuolo (acque sotterranee) e nei corpi idrici superficiali" e che "potrebbe raggiungere le falde che sottendono l'area di interesse e i corpi recettori naturali nei quali confluiscono le acque meteoriche di regimazione";
- in aggiunta a ciò, le considerazioni presenti nello studio di impatto ambientale della Daneco Srl presentano parti alquanto critiche in merito al livello della falda accertata che infatti non risulterebbe a 30 metri dal piano di campagna, motivo per cui sarebbe alquanto doveroso istruire un ulteriore iter di controllo e accertamenti geognostici, anche per scongiurare il rischio che il percolato possa penetrare nella falda;
- come previsto dal Piano regionale dei rifiuti "Nel territorio regionale dovranno trovare ubicazione solamente discariche per rifiuti inerti o non pericolosi, adeguate alla normativa vigente" e "le discariche presenti nel territorio regionale sono esclusivamente a servizio dei rifiuti prodotti nel territorio regionale"; si possono elencare diversi casi in cui in deroga a tale normativa in Sardegna siano addirittura arrivati d'oltremare rifiuti speciali pericolosi, quali scorie radioattive, destinati alle nostre discariche (ultimo in ordine cronologico l'episodio riportato dalla stampa del 27 giugno 2012 da cui emerge l'ennesimo allarme radioattività in Sardegna, nello stabilimento della Portovesme Srl per la presenza di cesio 137 nei sacchi di fumi di acciaieria arrivati via mare dalla Grecia, il tutto confermato dalle analisi effettuate dall'Istituto di fisica dell'Università di Cagliari);
- in merito alle operazioni di bonifica del territorio interessato, nella parte del progetto definita "Ripristino finale" è scritto che "l'obiettivo del ripristino ambientale è la restituzione del sito interessato dalla discarica all'ambiente"; le operazioni previste, pertanto, non sono altro che la "rivegetazione della copertura finale" tramite la messa a dimora di nuovi gruppi arbustivi; ciò significa che tutti i materiali e le sostanze depositate negli anni all'interno della discarica verranno abbandonati nel sito, cioè non è prevista alcuna opera di bonifica;
- la fase di post gestione della discarica ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2003 avrà "una durata trentennale ed inizierà dopo che la discarica avrà raggiunto la saturazione dei volumi previsti dal progetto ed autorizzati", ciò significa che comunque il sito verrà compromesso per almeno cinque anni per la fase di gestione e per ben trent'anni non sarà del tutto ripristinato dal punto di vista ambientale, per di più con attività di manutenzione da effettuare al fine di condurre la discarica in sicurezza;

PRESO ATTO, inoltre, che la società proponente tale progetto suscita notevoli perplessità sotto diversi profili anche sul piano delle garanzie di legalità necessarie in chi opera in un settore di particolare delicatezza come quello del trattamento e smaltimento dei rifiuti; in tal senso vale citare il caso che ha destato l'interesse da parte della stampa internazionale, relativo a "280.000 tonnellate di rifiuti di nerofumo contaminate da mercurio" e sulle quali sono state fornite dalla Daneco solo alcune informazioni per una minima quantità equivalente a 25.000 tonnellate, "parte delle quali pesantemente contaminate da mercurio, che sono state spedite in discarica a Nerva, in Andalusia. Mentre il restante tonnellaggio, la sua destinazione e trattamento rimane, per ora, un mistero",

impegna il Presidente della Regione

1) a predisporre un iter di controllo ulteriore rispetto ai documenti forniti e agli studi condotti dalla società Daneco, in modo tale da evitare la sovrapposizione di controllore e controllato e garantire la massima trasparenza e obiettività nei risultati delle indagini;
2) a verificare che il progetto sia conforme a quanto stabilito da:
a) Piano generale delle acque che prevede per l'invaso del Cixerri la classificazione di "area sensibile";
b) direttiva n. 2000/60/ CE, reg. n. 2007/1100/CE;
c) direttiva n. 98/83/CE;
d) direttiva CEE n. 99/31;
e) direttiva n. 91/156/CEE;
f) PUC per quanto concerne i vincoli di ZONA E 2 e ZONA E5;
g) decreto legislativo n. 152 del 1999 e successive modificazioni;
h) legge regionale n. 31 del 1989;
3) a intraprendere urgenti misure affinché siano inclusi quali vincoli ostativi al progetto:
a) il villaggio nuragico di Monte Truxionis, inestimabile patrimonio storico-identitario per i sardi, affinché venga irreparabilmente compromesso con la realizzazione della discarica, e che non è stato minimamente contemplato fra le presenze che costituiscono vincolo dell'area interessata dal progetto;
b) l'invaso del Cixerri che in base al Piano generale delle acque è classificato come "area sensibile", ovvero posto sotto particolare tutela in base a quanto sancito dalla direttiva n. 2000/60/CE, reg. n. 2007/1100/CE e dalla direttiva n. 98/83/CE;
c) le particelle catastali dell'area di intervento che in relazione al PUC rientrano per destinazione d'uso in zona E2 e zona E5, ovvero aree "destinate all'agricoltura, alla pastorizia, alla zootecnica, all'itticoltura, alle attività di conservazione e di trasferimento dei prodotti aziendali, all'agriturismo, alla silvicoltura e alla coltivazione industriale del legno", pertanto non compatibili con le attività svolte all'interno di una discarica per rifiuti;
4) a predisporre uno studio geologico-archeologico e indagini geognostiche mirate da affidare ad esperti terzi diversi da quelli della società committente;
5) a predisporre tutti i doverosi controlli per scongiurare eventuali infiltrazioni del cosiddetto business delle "ecomafie" nel territorio sardo e possibili irregolarità concernenti la presentazione di documenti e studi effettuati, come già avvenuto in altre regioni italiane;
6) a effettuare tutti i controlli necessari per fare chiarezza sull'eventuale diritto di uso civico ricadente nelle aree interessate dal progetto.

Cagliari, 5 luglio 2012