CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

Mozione n. 182

MOZIONE DIANA Giampaolo - URAS - SALIS - AGUS - BARRACCIU - BEN AMARA - BRUNO - COCCO Daniele Secondo - COCCO Pietro - CORDA - CUCCA - CUCCU - CUGUSI - ESPA - LOTTO - MANCA - MARIANI - MELONI Marco - MELONI Valerio - MORICONI - PORCU - SABATINI - SANNA Gian Valerio - SECHI - SOLINAS Antonio - SORU - ZUNCHEDDU sull'applicazione al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dei lavoratori dell'Ente foreste della Sardegna dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010 con oggetto: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispone il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e sul processo di stabilizzazione dei precari dell'Ente foreste della Sardegna, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
- ai dipendenti dell'Ente foreste della Sardegna non viene riconosciuto l'adeguamento retributivo previsto dal rinnovo contrattuale per gli anni 2010-2012, in quanto secondo l'interpretazione dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione questo accordo si pone in contrasto con le norma nazionale di contenimento della spesa pubblica;
- il suddetto contratto, la cui negoziazione è affidata all'UNCEM nazionale e ai sindacati di categoria, è di natura privatistica e non è sottoposto a preventivo parere né da parte del Governo centrale né dalla conferenza delle regioni;

VERIFICATO che:
- il giudizio espresso dagli avvocati incaricati dai sindacati di valutare sia la natura dell'ente che la forma giuridica del personale dipendente è a sostegno della tesi di validità dell'accordo contrattuale a cui non si devono applicare le disposizioni dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010 (cosiddetto decreto Brunetta) relative alle sole pubbliche amministrazioni;
- l'Ente foreste è un ente pubblico non economico istituito con la legge regionale n. 24 del 1999, modificata con la legge regionale n. 12 del 2002, la cui disciplina è imposta dalla legislazione regionale e statutaria dalla cui potestà è regolamentata;
- al personale è riconosciuto un comparto di contrattazione distinto dal comparto del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale;
- nella legge regionale n. 12 del 2002, all'articolo 1, l'unico riferimento alla legge regionale n. 31 del 1998 è relativo ai regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell'ente;
- al personale dell'Ente foreste si ritiene non doversi applicare la normativa giuridica del personale della pubblica amministrazione, ma quella prevista dalla normativa di natura privatistica;

CONSTATATO che :
- l'Ente foreste della Sardegna ha emesso la delibera n. 204 del 20 dicembre 2011 che disapplica le disposizioni contrattuali che si pongono in contrasto con l'articolo 9, commi 1 e 17, del decreto legge n. 78 del 2010 o altra disposizione di legge;
- successivamente l'ente ha revocato la delibera n. 204 del 2011 ripristinando i contenuti del disposto contrattuale nazionale;
- la Direzione generale dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente con nota prot. n. 10573 dell'8 maggio 2012 esprime un primo parere di legittimità concernente: "atti di indirizzo per la gestione provvisoria del bilancio di previsione del 2012, ritenendo che l'Ente foreste debba attenersi al parere espresso dall'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione circa le disposizioni contenute dal decreto legge n. 78 del 2010;
- in data 9 maggio 2012 la Direzione generale dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione ritiene che l'Ente foreste non può corrispondere al personale gli incrementi previsti per gli anni 2010 e seguenti, richiamando le disposizioni dell'articolo 9, comma 17, del decreto legge n. 78 del 2010 che ha stabilito il blocco della contrattazione per gli anni 2010-2012;
- l'applicazione di tale parere da parte dell'Ente foreste comporterà la decurtazione stipendiale ai lavoratori forestali stimata in una perdita economica quantificabile in circa 1.400 euro per anno;

RIBADITO che:
- nessuna disposizione assessoriale può disapplicare una norma di legge quale quella istitutiva dell'ente e la sua contrattazione collettiva;
- l'attività di manutenzione e salvaguardia svolta dai lavoratori forestali, di fondamentale importanza nel territorio della Sardegna al fine di prevenire ogni tipo di calamità naturale, rischia di essere compromessa dal mancato riconoscimento di un diritto a percepire il salario contrattualizzato;
- la mancata soluzione della vertenza che riguarda circa 6.670 forestali che da anni operano nel settore, porterà ad un'ulteriore criticità nella normale attività gestionale dell'ente anche in considerazione dell'approssimarsi dell'attività antincendio;

PRESO ATTO che:
- l'articolo 15, comma 26, della legge regionale n. 2 del 2007 ha disposto che "l'Ente foreste della Sardegna, al fine di avviare un procedimento di stabilizzazione dei lavoratori, è autorizzato, all'interno della dotazione di personale presente al 1° gennaio 2005, a ridistribuire l'orario di lavoro derivante da cessazioni e abbandoni verificatisi per qualsiasi motivo;
- le modalità e i criteri sono definiti da appositi programmi operativi predisposti dall'Ente foreste d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria e approvati con apposita deliberazione della Giunta regionale;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 60/27 del 5 novembre 2008, ha dato attuazione alla norma citata, autorizzando l'Ente foreste ad avviare il procedimento di stabilizzazione dei lavoratori impiegati a tempo determinato nella misura di 850 unità;
- con successiva deliberazione n. 10/47 dell'11 febbraio 2009 la Giunta regionale dava mandato all'Ente foreste di procedere ad una ulteriore ricognizione delle unità di personale che, a vario titolo, fossero cessate dall'impiego nel periodo 1°-31 gennaio 2008, nonché di predisporre un piano di stabilizzazione aggiuntivo a quello approvato con la deliberazione n. 60/27 del 2008;
- con un'intesa integrativa alla precedente del 10 dicembre 2008, in data 26 maggio 2009, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e le organizzazioni sindacali di categoria hanno preso atto che le cessazioni verificatesi nel 2008 erano oltre 200 unità e che entro la data del 27 giugno 2009 sarebbe stato inviato al BURAS il bando di selezione per le ulteriori stabilizzazioni come previsto dalla deliberazione di Giunta n. 10/47;
- solo nel corso del 2010 si è conclusa la prima tranche di stabilizzazioni relativa alle cessazioni intervenute nel periodo 2005-2007;
- il giorno 11 aprile 2011 le organizzazioni sindacali di categoria e l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, hanno sottoscritto un documento con il quale l'Assessore si impegnava al riavvio del processo di stabilizzazione, inspiegabilmente bloccato, sollecitando l'ente all'immediata attivazione delle procedure per la stabilizzazione di 226 operai conseguente alla deliberazione n. 10/47 del 2009;
- con nota della Presidenza dell'Ente foreste prot. n. 1743 del 22 dicembre 2011 è stata avanzata una proposta di deliberazione all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, deliberazione che la Giunta ha respinto nella seduta del 23 dicembre 2011;
- i lavoratori stabilizzati vanno a ricoprire posti lasciati vacanti dal personale cessato, per cui la spesa per il personale del'Ente rimane invariata,

impegna la Giunta regionale

1) a ristabilire l'autonomia dell'Ente foreste della Sardegna prevista dalla sua natura giuridica e supportata dagli adempimenti legislativi che ne regolano i rapporti di lavoro intesi come privati;
2) a revocare gli indirizzi dati al consiglio di amministrazione dell'Ente foreste in merito all'applicabilità del decreto legge n. 78 del 2010 ai dipendenti dell'ente;
3) a predisporre un disegno di legge di modifica della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, modificata con la legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, ove ai dipendenti forestali debba essere applicata la normativa del pubblico impiego prevista dalla legge regionale n. 31 del 1998;
4) ad attuare il programma di stabilizzazione dei precari dell'Ente foreste secondo il dispositivo dell'articolo 15, comma 26, della legge regionale n. 2 del 2007.

Cagliari, 17 maggio 2012